Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30033 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30033 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FEDELE ILEANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei
Portoghesi, 12, è domiciliato
– ricorrente contro
Sebastiani Giuseppina, rappresentata e difesa dall’avv. Francesca
Ramicone, domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione
– controricorrente avverso
la sentenza n. 291/2013 del Tribunale di Sulmona, e l’ordinanza ex
artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ. della Corte d’Appello di L’Aquila
letta all’esito dell’udienza del 20 novembre 2014.

Data pubblicazione: 14/12/2017

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 9 novembre 2017 dal Consigliere Ileana Fedele.
Rilevato che:
la Corte di appello di L’Aquila, con ordinanza letta pubblicamente
all’esito dell’udienza del 20 novembre 2014, ha dichiarato

proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
avverso la sentenza del primo giudice che aveva riconosciuto a
Giuseppina Sebastiani – assunta con una successione di contratti a
termine – il diritto alla progressione stipendiale spettante ai
dipendenti di ruolo in base all’anzianità di servizio complessivamente
maturata, con conseguente condanna dell’amministrazione alla
corresponsione delle relative differenze retributive;
contro la decisione di primo grado il Ministero propone ricorso ex art.
348-ter cod. proc. civ. affidato ad unico motivo, cui resiste la
Sebastiani con controricorso;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Ritenuto che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
la sentenza impugnata si fonda sul principio di non discriminazione
sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo
determinato, allegato alla Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e
recepito nel nostro ordinamento con il d.lgs. 6 settembre 2001, n.
368 (in particolare: art. 6), richiamando i pertinenti precedenti della
Corte di giustizia dell’Unione europea ed escludendo la rilevanza della
specialità del sistema del reclutamento scolastico per giustificare la
diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo
determinato;

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inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ. l’appello

con l’unico articolato motivo il Ministero denuncia la violazione e falsa
applicazione della direttiva 99/70/CE e dell’accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato ivi allegato, degli artt. 485, 489 e 526 del d.lgs.
16 aprile 1994, n. 297, degli artt. 6 e 10 del d.lgs. 6 settembre 2001,
n. 368, dell’art. 9, comma 18, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv.

dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, degli artt. 36 e 45 del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, degli artt. 77, 79 e 106 del c.c.n.l.
comparto scuola del 29 novembre 2007, dell’art. 36 Cost., in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sul rilievo che i
rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono
assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicché agli stessi
non si applica la disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 368 del 2001
e sussistono dunque “ragioni oggettive” idonee a giustificare il diverso
trattamento economico, considerato che il ricorso ai contratti a
termine per il reclutamento del personale scolastico risponde ad
esigenze obiettive di gestione del rapporto di lavoro;
il motivo non è fondato;
come già affermato da questa Corte (Cass. 07/11/2016, n. 22558;
Cass. 23/11/2016, n. 23868; Cass. 29/12/2016, n. 27387; Cass.
05/01/2017, n. 165, alle cui motivazioni ci si riporta integralmente ai
sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in quanto del tutto
condivise), «La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo
determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione,
impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale
del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della
attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i
dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo.
Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati
CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in
ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al

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con modif. dall’art. 1, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 106,

trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo
indeterminato»;
pertanto, la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto
affermato da questa Corte, né il motivo di ricorso prospetta
argomenti che possano indurre a disattendere l’orientamento ormai

pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va
rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ.;
la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle
Corti territoriali e dalla Corte di legittimità soltanto dopo il deposito
del ricorso, giustificano la compensazione delle spese del giudizio;
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato
l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo
introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,
atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a
debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che
gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass.
29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara integralmente compensate le spese del
giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 novembre 2017

residente
Il Funzionario Giudiziario
ssa Ro.

a Riccgrdi

(Pietr. Curzio)

consolidato sul punto;

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