Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30032 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. I, 19/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 19/11/2019), n.30032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31084/2018 R.G. proposto da:

A.S., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv.

Luigi Migliaccio (PEC luigimigliaccioavvocatinapolilegalmail.it);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC

ags.rm-mailcert.avvocaturastato.it);

– intimato –

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 545/18

depositata il 26/03/2018, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

24/09/2019 dal consigliere Dott. Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Corte d’appello ha respinto l’appello del ricorrente, confermando la pronuncia di prime cure;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione il ricorrente con atto affidato a due motivi, articolati in sub-censure; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di impugnazione si incentra sulla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4 comma 3, artt. 4,5, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 nonchè degli artt. 127,184,359 e 702 quater c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. per avere la Corte di appello erroneamente applicato le disposizioni in materia di “cooperazione istruttoria” sopra richiamata ritenendo inammissibile la domanda reiterata di cui al precedente motivo;

– il motivo non è fondato;

– giova ricordare, al proposito, che in effetti la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poichè incombe al giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Sez.6, 25/07/2018, n. 19716);

– a ciò deve però aggiungersi che il giudice deve comunque prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova, perchè non reperibile o non esigibile, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine; le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli.indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso (Sez.6, 27/06/2018, n. 16925; Sez.6, 10/4/2015 n. 7333; Sez.6, 1/3/2013 n. 5224). Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 stabilisce che anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati;

– il contenuto dei parametri sub c) ed e), sopra indicati, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro allegativo e probatorio fornito non sia esauriente, purchè il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) sia positivo (Sez.6, 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Sez.6, 10/5/2011, n. 10202);

– beninteso, il principio che le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va opportunamente precisato e circoscritto: nel senso che ciò vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Invece il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (Cass. Sez.1, 31/1/2019 n. 3016). Inoltre questa Corte ha di recente ribadito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 01; Sez. 6 – 1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571 – 01);

– in concreto quindi, nel presente caso, il giudizio di inattendibilità posto dalla Corte a base del proprio ragionamento, e non scalfito dai motivi di ricorso, rende corretto il diniego di “cooperazione istruttoria” adottato dal giudice dell’appello;

– il secondo motivo di ricorso si incentra sull’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e relativo al rischio di danno grave e irreparabile ai fini del riconoscimento di protezione sussidiaria nelle ipotesi indicate al D.Lgs. n. 251 del 2007, arty. 14, lett. b) e c);

– il motivo è inammissibile;

– le argomentate ragioni rassegnate dalla Corte territoriale hanno, infatti, dato atto dell’inverosimiglianza del racconto del richiedente, desumibile dalle circostanze – verificate attraverso l’esercizio dei poteri di cooperazione istruttoria officiosa, mediante la consultazione di fonti qualificate esaminate dal Tribunale le cui risultanze il giudice dell’appello ha mostrato di condividere (pag. 7 della sentenza, quinto periodo) – secondo le quali la caratteristica della setta degli (OMISSIS), non è quella di reclutare forzatamente i propri membri: tanto ponendo nel nulla l’allegato timore nutrito dal richiedente di incorrere in una minaccia grave per la vita e l’incolumità derivante per lui dalla forzata inclusione nella detta setta di cui aveva già fatto parte il padre. Le ulteriori deduzioni sviluppate in tema di esistenza, in Nigeria, di una situazione di violenza generalizzata e di grave compromissione dei diritti umani della popolazione civile non possono formare oggetto del presente scrutinio, risolvendosi in un alternativo apprezzamento del merito non consentito in questa sede;

– il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 per avere la Corte di appello omesso l’esame effettivo del ricorrere di esigenze di protezione umanitaria;

– il motivo è infondato;

– diversamente da quanto affermato dal ricorrente, il giudice del gravame si è pronunciato anche sulle domande di protezione sussidiaria e di riconoscimento della protezione umanitaria, ritenendo che l’inattendibilità del ricorrente non consentisse l’accoglimento delle relative istanze (pag. 10 primo e secondo periodo);

– non sussiste pertanto, nella fattispecie, il vizio di omessa pronuncia lamentato dal ricorrente;

– conclusivamente il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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