Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30031 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. I, 31/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 31/12/2020), n.30031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7136/2019 proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’avv. A.Novello, del foro

di Catania;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il

11/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria proposta dal cittadino (OMISSIS) S.A.. Il ricorrente ha dichiarato alla Commissione territoriale di essere espatriato dopo la conversione al credo (OMISSIS) avvenuta nel 2014, a causa della quale era stato scacciato dalla famiglia e dal villaggio e nel 2016 aggredito così da decidere di lasciare il proprio paese. Ha aggiunto di essere espatriato una prima volta nel 2011, di aver fatto richiesta all’Ungheria e di essere rientrato in (OMISSIS) dopo il diniego di asilo. La Commissione ha ritenuto non credibile la narrazione relativa alla conversione, per mancata conoscenza di nozioni di primaria importanza ed ha precisato che la mera appartenenza ad una comunità religiosa non è in genere sufficiente a sostanziare i requisiti per il riconoscimento del diritto al rifugio politico. Il tribunale ha pienamente condiviso le valutazioni operate dalla Commissione escludendo di conseguenza sia il rifugio politico che la protezione sussidiaria nelle due forme individualizzanti corrispondenti all’art. 14, lett. a) e b).

Quanto alla lett. c), alla luce delle informazioni attuali assunte, (Agosto 2017), attraverso Easo, Human Rights Watch e i rapporti annuali di Amnesty International ha ritenuto di escludere che ricorresse nella regione di provenienza del ricorrente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato interno od esterno.

La protezione umanitaria è stata esclusa per la genericità delle allegazioni relative alla vulnerabilità e per la mancanza di prove sul radicamento ed integrazione nel nostro territorio.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Non ha svolto difese la parte intimata.

Nel primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. sia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per non essere stata svolta adeguata indagine officiosa sulla situazione delle minoranze religiose in (OMISSIS) anche in relazione all’omessa o deficitaria protezione statuale.

La censura non supera la soglia dell’ammissibilità dal momento che il difetto di credibilità soggettiva accertato insindacabilmente dal Tribunale con adeguata motivazione tratta per relationem dalla analisi e valutazione della Commissione territoriale riguarda in primo luogo l’appartenenza del ricorrente alla minoranza religiosa (OMISSIS). Tale accertamento rende del tutto superfluo l’approfondimento officioso di cui si lamenta la mancanza.

Nel secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Viene rilevato che l’esame della situazione oggettiva da parte del Tribunale sia stato inadeguato, alla luce delle fonti riprodotte nel motivo che evidenziano il pericolo di attacchi terroristici e la violazione di diritti umani.

Anche questa censura è inammissibile dal momento che non coglie la ratio decidendi del rigetto della domanda relativa alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c) fondata sia sulla più rassicurante situazione del (OMISSIS), regione di provenienza del ricorrente, sia sulla mancanza di una situazione generale di violenza indiscriminata. A questa rappresentazione il ricorrente oppone una situazione di pericolo, non trascurata nella pronuncia impugnata ma priva delle caratteristiche richieste dalla norma.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19.

La censura si limita ad una rappresentazione astratta dei requisiti della protezione umanitaria e, conseguentemente è inammissibile.

In conclusione il ricorso è inammissibile. Non vi è necessità di statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i requisiti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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