Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30031 del 26/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2021, (ud. 13/07/2021, dep. 26/10/2021), n.30031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12003/2015 R.G. proposto da:

Y.J., rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo (Enzo) Tateo,

con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carolina Valensise,

sito in Roma, via Monte delle Gioie, 13;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 5708/2014, depositata il 6 novembre 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 luglio

2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Y.J. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 6 novembre 2014, che, in accoglimento dell’appello erariale, ha respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stato rettificata la dichiarazione resa per l’anno 2008 ed erano state recuperate le imposte non versate;

– il giudice di appello ha ritenuto che la non congruità dei ricavi dichiarati rispetto a quelli risultanti dall’applicazione dello studio di settore e la rilevata applicazione di un ricarico irrisorio sulle merci vendute costituissero elementi idonei a fondare il ricorso all’accertamento analitico-induttivo;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), art. 2697 c.c. e artt. 24, 97 e 111, Cost., per aver la sentenza impugnata escluso che la notifica dell’avviso di accertamento dovesse essere preceduta dalla instaurazione del contraddittorio;

– il motivo è infondato;

– differentemente dal diritto dell’Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto, per cui, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito (così, Cass., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24823);

– pertanto, relativamente a tali tributi, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale qualora, come nel caso in esame, si verta in ambito di indagini cd. “a tavolino”, estranee all’ambito di applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, che riguarda gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente, e per le quali la normativa interna non prevede l’obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (cfr., da ultimo, Cass. 15 gennaio 2019, n. 701);

– né la necessità del contraddittorio preventivo è imposta dalla rilevanza attribuita allo scostamento rispetto allo studio di settore, atteso che l’atto impositivo si fonda anche su altri elementi giustificativi, quali l’applicazione di un ricarico irrisorio sul costo della merce venduta e, dunque, su un’antieconomica gestione aziendale (cfr., in tema, Cass., ord., 5 dicembre 2019, n. 31814);

– con riferimento alla ripresa fiscale relativa all’i.v.a., le violazioni inerenti l’esercizio del diritto al contraddittorio endoprocedimentale determinano l’invalidità dell’atto solo qualora il contribuente assolva all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e che tali ragioni avrebbero potuto comportare un risultato diverso (cfr. Corte Giust., 3 luglio 2014, Kamino; tra la giurisprudenza domestica, da ultimo, cfr. Cass., ord., 29 ottobre 2018, n. 27421);

– nel caso in esame, non vi è evidenza che il contribuente abbia provveduto all’allegazione delle ragioni che, per effetto della compressione del suo diritto di difesa endoprocedimentale, non ha potuto illustrare adeguatamente;

– con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, in relazione all’omessa produzione ed allegazione della documentazione posta dall’Ufficio a fondamento dell’atto impositivo;

– il motivo è inammissibile, in quanto verte non già sulla mancata considerazione di fatti storici, quanto nella valutazione degli stessi operata dal giudice di appello, il quale avrebbe omesso di farne seguire gli effetti giuridici auspicati dal contribuente;

– pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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