Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30031 del 14/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30031 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 24546-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA C.E. 80255230585, in persona del Ministro e legale rappresentante pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;

– ricorrenti contro
TRIFOLETTI CRISTINA, LIBRIANI ELENA, elettivamente
domiciliati in ROMA, Via NAZARIO SAURO n.16, presso lo studio
dell’avvocato STEFANIA REHO, rappresentati e difesi dall’avvocato
MASSIMO PISTILLI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali-

Data pubblicazione: 14/12/2017

avverso la sentenza n. 2836/2015 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 14/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

che la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del
Tribunale in sede, accoglieva la domanda proposta da Elena Libriani e
Cristina Trifolelli nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’
Università e della Ricerca intesa al riconoscimento a fini economici
della anzianità di servizio maturata, quali docenti, in forza di contratti a
tempo determinato, condannando di conseguenza il Ministero al
pagamento delle differenze retributive, maggiorate degli interessi legali;
che avverso tale decisione il MIUR ha proposto ricorso affidato ad
un unico motivo cui resistono con controricorso la Libriani e la
Trifolelli;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il NITUR ha depositato rinuncia al ricorso non notificata a
controparte;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;

CONSIDERATO
che, non essendo rispettate le formalità previste dall’art. 390 cod.
proc. civ. (rinuncia notificata alla parte costituta o comunicata agli
avvocati della stessa), non può farsi luogo alla dichiarazione di
estinzione del processo ai sensi di tale norma;

Ric. 2015 n. 24546 sez. ML – ud. 22-11-2017
-2-

RILEVATO

che, invero, l’atto di rinunzia ha carattere recettizio, esigendo l’art.
390 cod. proc. civ. che esso sia notificato alle parti costituite o
comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez.
Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259) e che
l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla

391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che
dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle
spese;
che la rinunzia non notificata, sebbene non idonea a determinare
l’estinzione del processo, denota comunque il venire meno di ogni
interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del
ricorso (cfr. Cass. n. 2259 del 2013, Cass. n. 11606 del 2011, ss. uu. n.
3876 del 2010, n. 23685 del 2008, n. 3456 del 2007, n. 24514 del 2006,
n. 15980 del 2006, n.22806 del 2004, n. 10573 del 2016);
che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile alla stregua di tale
rilevata mancanza di interesse della parte ricorrente, a prescindere dalla
valutazione delle questioni relative alla ritualità e tempestività della
notifica dell’impugnazione in presenza di sentenza notificata;
che la novità e la complessità della questione affrontata in ricorso,
diversamente risolta dalle Corti territoriali e dalla Corte di legittimità
soltanto dopo il deposito del ricorso, giustificano la compensazione
delle spese del giudizio;
che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni
dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.
228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a
debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano
sul processo (cfr. Cass. 1778/2016);
Ric. 2015 n. 24546 sez. ML – ud. 22-11-2017
-3-

regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del
presente giudizio.
\i sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del

quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
1 3.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017
3

‘sidente

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA