Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30030 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. I, 31/12/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 31/12/2020), n.30030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16951/2019 proposto da:

J.K., elettivamente domiciliato in Roma, via Faà di Bruno

n. 15, presso lo studio dell’avvocata Marta Di Tullio, che lo

rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1244/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/09/2020 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- J.K., proveniente dalla terra del (OMISSIS), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Roma avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure della protezione umanitaria.

Il Tribunale ha respinto il ricorso.

2.- J.K. ha impugnato il provvedimento avanti alla Corte di Appello di Roma. Con sentenza depositata il 5 dicembre 2018, la Corte territoriale ha rigettato l’appello.

3.- La sentenza ha ritenuto “scarsamente credibile” la narrazione delle ragioni dell’espatrio esposta dal richiedente, che adduceva al proposito la propria omosessualità e il fatto che ciò, “secondo la legge del (OMISSIS), è vietato”.

Il racconto è generico: il richiedente “non ricorda esattamente la data d’inizio” della relazione. Non si comprende, poi, come la notizia abbia potuto circolare sino a giungere alle orecchie della polizia, posto che secondo lo stesso richiedente “tutti gli omosessuali” in (OMISSIS) “si frequentano di nascosto”. Non vi sono, d’altra parte, riscontri sulla situazione personale del richiedente: questi, anzi, ha “precisato che, qui in Italia non conosceva alcuna associazione di omosessuali, nè alcun locale frequentato da questi”.

4.- La Corte territoriale ha poi rilevato che nella specie non si configuravano i presupposti stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. “Lo Stato del (OMISSIS) non risulta coinvolto in un conflitto armato” – si è scritto – “benchè dai siti internet di Amnesty International” emerga una “grave situazione di violazione dei diritti umani, con riguardo a sparizioni forzate e detenzioni arbitrarie” nei confronti di “giornalisti, difensori dei diritti umani e omosessuali”.

5.- Quanto alla protezione umanitaria, la Corte territoriale ha rilevato che “nessuna prova è stata data di uno stato di vulnerabilità fisica e psicologica, per cui si renderebbe difficile il reinserimento nel proprio Paese”.

6.- Avverso questo provvedimento J.K. ha presentato ricorso per cassazione, articolandolo in tre motivi.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

7.- Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, ha depositato requisitorie scritte, concludendo per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

8.- Col primo motivo, il ricorrente assume la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 art. 16 direttiva UE 2013/32, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5″. La valutazione di non credibilità del narrato dal ricorrente – si puntualizza – resta del tutto “indimostrata”.

Col secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 7 e art. 14, lett. b.. La sentenza impugnata – si specifica – non ha svolto alcuna indagine sulla situazione sociale, politica ed economica del (OMISSIS), non andando oltre la mera, indimostrata, enunciazione dell’insussistenza di un conflitto armato.

Col terzo motivo, il ricorrente censura la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Nel respingere senz’altro la richiesta di protezione umanitaria, la sentenza non si è neppure posta il problema – si rileva – di effettuare un giudizio comparativo tra la situazione del richiedente in Italia e la condizione in cui questi verrebbe a trovarsi nel paese del (OMISSIS), ove venisse rimpatriato.

9.- Il primo motivo di ricorso è fondato e merita, dunque, di essere accolto.

10.- Secondo il costante orientamento di questa Corte, la valutazione relativa alla credibilità e verosimiglianza delle dichiarazioni rese dal richiedente rientra nel novero degli apprezzamenti di fatto, che in quanto tali rimangono affidati al giudice del merito (cfr., per tutte, Cass., 15 febbraio 2019, n. 3340).

Ciò, di conseguenza, indirizza – e limita – il sindacato, che al riguardo risulta esercitabile da questa Corte, al tema dell’omesso esame di fatto decisivo per l’esito della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), nonchè a quelli rappresentati dalla “mancanza della motivazione”, dalla “motivazione contraddittoria in modo intrinseco e assoluto”, dalla “motivazione apparente, perplessa od obiettivamente non comprensibile” (art. 360 c.p.c., n. 4; cfr., tra le più recenti, Cass., 29 ottobre 2010, n. 23891; Cass., 14 agosto 2020, n. 17158; Cass., 10 luglio 2020, n. 14819; Cass., 22 giugno 2020, n. 12049; sul punto specifico della motivazione apparente, come pure patentemente illogica, v. ampiamente, con riguardo alla materia de qua Cass. 3 luglio 2020, n. 13763).

11.- Posto l’innegabile margine di discrezionalità che strutturalmente caratterizza la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente (sia in sè, sia pure, e in addizione, in ragione delle difficoltà probatorie che pone la materia della protezione internazionale), la giurisprudenza di questa Corte si è, d’altra parte, più volte preoccupata di sottolineare in modo espresso come al riguardo si debbano in ogni caso escludere i giudizi che riflettono delle mere opinioni del giudice, come pure quelli che risultano frutto proprio di soggettivistiche sue impressioni e/o suggestioni (cfr., di recente, Cass., 9 luglio 2020, n. 14671; Cass., 10 giugno 2010, n. 11170, entrambe con diretto riferimento a fattispecie implicanti l’orientamento sessuale del richiedente).

La materia richiede, in altri termini, un controllo particolarmente attento in punto di coerenza, plausibilità e attendibilità della motivazione che in concreto risulta effettuata (così come non manca di segnalare, del resto, la disposizione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5).

12.- Ciò fissato, appare opportuno ricordare, altresì, come l’orientamento sessuale del richiedente – assunto nel suo essere tale ovvero pure come partecipazione a un gruppo, o nucleo, sociale che sia connotato in modo determinante da un peculiare orientamento sessuale – ben possa risultare fattore rilevante, e, nel caso, anzi determinante, in relazione al riconoscimento della protezione internazionale (cfr., tra le pronunce più vicine, Cass., 5 luglio 2020, n. 15048, da cui è tratta pure la frase che appena sotto è stato virgolettata; Cass., 4 febbraio 2020, n. 2458).

La giurisprudenza di questa Corte “ha spiegato infatti che l’orientamento sessuale del richiedente (nella specie, l’omosessualità) costituisce fattore di individuazione del “particolare gruppo sociale”, la cui appartenenza, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 1, lett. d) costituisce ragione di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello status di rifugiato”.

13.- Nella specie, la Corte di Appello ha ritenuto la non credibilità del racconto del richiedente a motivo del fatto che egli ha dichiarato di non conoscere in Italia nessuna associazione di omosessuali, nè i locali da questi frequentati.

Le requisitorie depositate dal P.M. hanno valutato questo tipo di approccio “totalmente illogico”, da un lato, e “decontestualizzato”, dall’altro. Non senza ragioni. Si tratta, in effetti, di una motivazione solamente apparente; che nella specie risponde, più in particolare, a una mera opinione soggettiva della persona del giudicante.

La sussistenza di un determinato orientamento sessuale non suppone, nè implica, frequentazioni e/o conoscenze di associazioni e locali gay: questa non è una modalità necessaria – costitutiva o costante – di esprimere una sessualità. In realtà, dette circostanze si manifestano in sè stesse estranee al giudizio di attendibilità a cui è tenuto il giudice del merito: perchè non conferenti rispetto ai termini del suo svolgimento.

14.- Non diversa valutazione (di motivazione meramente apparente) va formulata pure nei riguardi dell’altro rilievo addotto dalla Corte del merito, per cui vi sarebbe sostanziale non conciliabilità tra l’affermazione, per cui in (OMISSIS) l’omosessualità viene vissuta “di nascosto”, e quella, secondo cui alla polizia era giunta notizia di una relazione omosessuale coinvolgente il richiedente.

Le due affermazioni appartengono, infatti, a prospettive del tutto diverse tra loro. Se la prima all’evidenza si lega alla legislazione fortemente omofoba, che ancora caratterizza il Paese (OMISSIS) (sul tema della rilevanza di questa legislazione per la materia della protezione internazionale, v. Cass., 4 settembre 2020, n. 18505; Cass., 30 luglio 2020, n. 16401), la seconda si muove, invece, sul piano degli accadimenti propriamente sociali.

15.- L’accoglimento del primo motivo di ricorso viene a comportare assorbimento del secondo motivo e del terzo motivo.

16.- Il ricorso va dunque accolto e di conseguenza cassato il decreto impugnato. Per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo motivo. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà pure alle determinazioni inerenti alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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