Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30030 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. I, 19/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 19/11/2019), n.30030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30919/2018 R.G. proposto da:

S.M., rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Andrea Diromadel foro di Trieste (indirizzo PEC

andrea.diroma-pectriesteavvocati.it);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC

ags.rm-imailcert.avvocaturastato.it);

– intimato –

Avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Trieste n. 394/2018

depositata il 25/07/2018, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

24/09/2019 dal consigliere Dott. Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Corte d’appello ha respinto l’appello del ricorrente, confermando la pronuncia di prime cure;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione S.M. con atto affidato a un tre motivi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si censura la gravata sentenza per erronea e falsa applicazione delle norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e all’art. 16 direttiva 2013/32/UE per avere la Corte territoriale ritenuto, alla luce delle contraddizioni emerse, inattendibile la narrazione dei fatti presentata dal ricorrente;

– il secondo motivo di ricorso si incentra sulla erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3 e 14 per avere la Corte territoriale preteso erroneamente che il richiedente fornisse prova certa dei fatti posti a fondamento della propria domanda;

– i motivi costituiscono in sostanza frammentazione di una medesima censura e vanno quindi trattati congiuntamente;

– entrambi i mezzi sono privi di fondamento;

– nel caso di specie il giudice di merito ha ritenuto (a pag. 5-6 e nelle prime righe di pag. 7 della sentenza impugnata) che le dichiarazioni rese “che si sono concretate addirittura in diverse versioni dei fatti” pregiudicassero l’accoglimento della domanda di protezione internazionale presentata e, in questo modo, ha attribuito alla inverosimiglianza del racconto carattere determinante e dirimente ai fini della valutazione della domanda presentata, implicitamente ritenendo che le ulteriori risultanze, incluse le spiegazioni ulteriori che il richiedente avrebbe potuto fornire quanto alle indicazioni geografiche errate o false contenute nel documento di identità, non avessero valore probatorio tale da consentire di sovvertire, in termini di pregnanza probatoria, gli elementi individuati come decisivi;

– va premesso che in effetti la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poichè incombe al giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Sez.6, 25/07/2018, n. 19716);

– a ciò deve però aggiungersi che il giudice deve comunque prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova, perchè non reperibile o non esigibile, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine; le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso (Sez.6, 27/06/2018, n. 16925; Sez.6, 10/4/2015 n. 7333; Sez.6, 1/3/2013 n. 5224). Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 stabilisce che, anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati;

– il contenuto dei parametri sub c) ed e), sopra indicati, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro allegativo e probatorio fornito non sia esauriente, purchè il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) sia positivo (Sez.6, 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Sez.6, 10/5/2011, n. 10202); – beninteso, il principio che le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va opportunamente precisato e circoscritto: nel senso che ciò vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Invece il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (Cass. Sez. 1, 31/1/2019 n. 3016). Inoltre questa Corte ha di recente ribadito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 01; Sez. 6 – 1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571 – 01);

– in concreto -quindi, nel presente caso, il giudizio di inattendibilità posto dalla Corte a base del proprio ragionamento, e non scalfito dai motivi di ricorso, rende corretto il diniego di “cooperazione istruttoria” adottato dal giudice dell’appello;

– il terzo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, art. 10 Cost., comma 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, art. 6, par. 4 dir.115/2008 per avere la Corte triestina escluso ogni ipotesi di vulnerabilità personale del richiedente, violando così gli obblighi costituzionali ed internazionali dell’Italia quanto al riconoscimento della protezione c.d. “umanitaria”, tacendo anche in ordine alle prospettive di integrazione nel nostro Paese;

– il motivo è infondato;

– infatti, la protezione umanitaria postula una condizione di vulnerabilità riferita alla persona dello straniero che invochi la protezione, e va quindi ancorata alla vicenda individuale di questo (cfr. Cass. 2 febbraio 2018, n. 4455). In tal senso si spiega, e non appare censurabile, la conclusione del giudice distrettuale che ha escluso ricorressero le condizioni per l’accoglimento della nominata forma di protezione, stante la situazione del Pakistan;

– sul presupposto che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 non enunci “i seri motivi di carattere umanitario” e sostenendo la possibile ampia interpretazione della norma, il ricorrente lamenta ancora che le sue personali vicende non siano state valutate per il riconoscimento del permesso umanitario, così come la sua integrazione nel territorio italiano. Premesso che “La protezione umanitaria è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (“status” di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità” (Cass. n. 23604 del 09/10/2017), va osservato che tale censura non può trovare accoglimento in quanto, da un lato, trascura la circostanza già prima evidenziata, che le sue dichiarazioni non sono state ritenute credibili in merito alla sua effettiva provenienza e, quindi, non coglie la ratio, e dall’altro prospetta elementi, quali le prospettive d’integrazione sul territorio italiano (non l’effettiva integrazione, peraltro) che di per sè non integrano i presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. n. 17072 del 28/06/2018);

– conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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