Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30030 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30030 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 20499-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA C.F. 80185250588, in persona del Ministro e legale rappresentante pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta
e difende ope legis;

– ricorrente contro
CARIOTI ELISABETTA, elettivamente domiciliata in ROLA,
VIALE GORIZIA n.52, presso lo studio dell’avvocato MARCO
TAVERNESE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente avverso la sentenza n. 978/2015 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 03/03/2015;

Data pubblicazione: 14/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

RILEVATO
che la Corte di ppello di Roma – in parziale riforma della decisione

Elisabetta Carioti nei confronti del Nfinistero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca intesa al riconoscimento degli scatti
biennali di anzianità o, in subordine, la gli incrementi per la
progressione stipendiale – accoglieva la domanda subordinata relativa
al riconoscimento a fini economici della anzianità di servizio maturata
dalla Canori, quale docente, in forza di contratti a tempo determinato,
condannando di conseguenza il i\ “Mistero al pagamento delle
differenze retributive, maggiorate degli interessi legali dalla
maturazione al soddisfo;

che avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il MIUR
affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso la Carioti;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; .

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;

CONSIDERATO
che viene denunziata violazione e falsa applicazione di plurime
disposizioni di legge nonché della direttiva 99/70/CE ( in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) assumendosi: che i
rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono
assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicché agli stessi non
si applica la disciplina generale dettata dal d. lgs. n. 368 del 2001 e che
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del Tribunale in sede che aveva rigettato la domanda proposta da

il principio di non discriminazione è correlato all’abuso del contratto a
termine, nella specie da escludersi in quanto il ricorso alla stipula di
contratti a termine del personale docente trova giustificazione in
ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a consentire al
datore di lavoro un risparmio di spesa; che il lavoratore assunto a

di ruolo, perché ogni singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto
al precedente; che il lavoratore assunto a tempo determinato nel
settore scolastico non è comparabile al docente di ruolo, perché ogni
singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto al precedente; che,
sull’applicabilità dell’art. 53 1. 312/1980, alla luce degli interventi
legislativi, la lettura dei richiamati articoli della contrattazione collettiva
doveva essere nel senso che l’art. 53 menzionato indicava la perdurante
vigenza della disciplina specificamente dettata per gli insegnanti di
religione, senza alcun riferimento al mantenimento del trattamento
giuridico ed economico di una categoria li personale non più esistente,
e cioè gli “incaricati” annuali con nomina del Provveditore;
che il motivo è intralciato in quanto la sentenza impugnata è
conforme al principio di diritto affermato da questa Corte (Cass.
7.11.2016 n. 22558, .e 23.11.2016. n. 23868 alle cui motivazioni ci si
riporta integralmente in quanto del tutto condivise) secondo cui « nel
settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a
tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta
applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al
personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini
dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i
dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo,
sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
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tempo determinato nel settore scolastico non è comparabile al docente

retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato »;
che a dette Conclusioni la corte è pervenuta valorizzando i principi
affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della
clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a

determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli
rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato
“comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine
apposto al contratto;
che il motivo di ricorso non prospeta argomenti che possano indurre
a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poiché le
ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi
qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sono integralmente
condivise dal Collegio;
che la Corte territoriale correttamente ha riconosciuto la progressione
stipendiale e non gli scatti biennali ex art. 53 della legge n.312 del 1980,
accogliendo la domanda subordinata; .
che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore il
ricorso va rigettato;
che la novità e la complessità della questione, diversamente risolta
dalle Corti territoriali e-soltanto dopo il deposito del ricorso da questa
Corte, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio
di legittimità tra le parti;
che non può trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge
24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo

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carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo

della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte
, e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016);

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2017

Il Presidente
(

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della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del

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