Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3003 del 11/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3003 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

ORDINANZA
fice-Irso 4649-2012 proposto dal
FOOD AND CO. SRL 01891600445 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CARTAGINE 38, presso lo studio dell’avvocato PRINCIPE
ARTURO, che la rappresenta e difende, giusta mandato in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
EDIL GREEN SRL;
– intimata avverso la sentenza n. 776/2011 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA del 27.9.2011, depositata il 18/11/2011;

Data pubblicazione: 11/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO
PROTO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO
GOLIA.

l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione

“Osserva in fatto
1. Con atto notificato il 24/9/2010 Edil Green s.r.l. intimava sfratto
per morosità alla Food and Co. s.r.l. chiedendone anche la condanna al
pagamento dei canoni scaduti, quale nuova cessionaria del contratto di
locazione e occupante l’immobile in precedenza locato alla V.M.D
Invest holding S.p.A. e il cui contratto aveva avuto termine per sfratto
per morosità; esponeva di avere tempestivamente comunicato alla
cessionaria l’opposizione alla cessione.
Il Tribunale di Fermo con sentenza del 22/12/2010 condannava la
società convenuta al rilascio dei locali.
La sentenza era appellata da Food And Co. ed Edil Green chiedeva il
rigetto del gravame.
Secondo quanto si apprende dalla sentenza di appello:
– la Food And Co. si era costituita asserendo di non essere conduttrice
in quanto dopo che V.M.D. Invest Holding S.p.A in data 15/4/2010
era receduta dal contratto di affitto di azienda stipulato con Rosy Blu,
originaria conduttrice e dopo che Rosy Blu aveva stipulato altro
contratto di affitto di azienda con essa intimata; pertanto dopo il
subentro nella locazione, il contratto di locazione era stato
immediatamente risolto in data 13/4/2010 ed essa non era più
conduttrice dell’immobile;

Ric. 2012 n. 04649 sez. M2 – ud. 10-12-2013
-2-

Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per

- V.M.D. Invest Holding S.p.A in data 1/10/2008 aveva comunicato
alla locatrice di essere subentrata nella locazione a Rosy Blu s.r.l. quale
affittuaria di azienda;
– in data 22/4/2010 Rosy Blu comunicava alla locatrice Edil Green di
avere ceduto la propria azienda Food And Co.

– che alla cessione del contratto perfezionata da tra Rosy Blu e Food
And Co, intervenuto dopo il recesso di V.M.D. Invest Holding S.p.A.
dal contratto di affitto di azienda, la cessione del contratto da Edil
Green a Food And Co era inefficace per effetto dell’opposizione del
locatore fino a quando non fosse stata accertata, in sede giudiziale,
l’assenza di gravi motivi in contrario;
– che pertanto l’intimata era priva di legittimazione passiva in quanto
l’azione andava proposta contro Rosy Blu, originaria conduttrice;
– che la domanda di rilascio proposta da Edil Green contro Food And
Co in quanto occupante senza titolo, non poteva essere accolta perché
costituente non consentita emendatio libelli;
– che la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. per
responsabilità aggravata non poteva essere accolta in assenza di
concreta allegazione e prova dei danni subiti;
– che le spese dell’intero giudizio dovevano essere compensate per
intero per una duplice ragione: sia per il rigetto della domanda ex art.
96 c.p.c., sia perché nella sua iniziale difesa la convenuta aveva
sostenuto l’assenza di un contratto di locazione con l’attrice,
rifiutando, nonostante ciò, di rilasciare l’immobile.
Food And Co propone ricorso affidato a due motivi.

Osserva in diritto
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 96 c.p.c. sostenendo che la Corte di Appello
Ric. 2012 n. 04649 sez. M2 – ud. 10-12-2013
– 3-

La Corte di Appello ha poi rilevato:

avrebbe ignorato che il nuovo articolo 96 c.p.c. (dopo la riforma di cui
alla L. n. 69/2009) prevede la possibilità di sanzionare la soccombenza
indipendentemente dall’entità del danno, essendo, appunto, rimessa
all’equo apprezzamento del giudice la liquidazione equitativa
indipendentemente dalla prova del danno

applicativi dell’art. 96 c.p.c., come modificato dalla recente
introduzione del terzo comma che ha introdotto una vera e propria
pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla
prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale
dell’avversario (cfr. Cass. 30/7/2010 n. 17902, sia pure come obiter

dictum).
Tuttavia, tutte le ipotesi considerate dall’art. 96 c.p.c., compresa quella
del terzo comma, indubbiamente presuppongono il requisito della
mala fede o della colpa grave, non solo perché sono inserite in un
articolo destinato a disciplinare la responsabilità aggravata, ma anche
perché agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva
infondata non costituisce condotta di per sè rimproverabile (Cass.
30/11/2012 n. 21570 Ord.) e, a maggior ragione, quella di cui al terzo
comma attesa la sua natura sanzionatoria.
La Corte di Appello, motivando sulla mancata allegazione di danni
patiti, si è pronunciata con riferimento alla responsabilità di cui al
primo comma dell’art. 96 c.p.c. che presuppone l’istanza della parte; la
motivazione, sul punto, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte
secondo la quale, se pure deve ammettersi che la deduzione della
responsabilità processuale ex art. 96, primo comma, c.p.c. rechi in sè
una necessaria indeterminatezza quanto ad effetti lesivi direttamente
discendenti dalla improvvida iniziativa giudiziale, è comunque certo
che persista la necessità di una, sia pur generica, allegazione della
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1.1 La ricorrente sostanzialmente deduce una violazione dei limiti

”direzione” dei supposti danni (Cass. 26/3/2013 n. 7620 e, in
precedenza, Cass. SS.UU. 20/4/2004 n. 7583 Ord.: la domanda di
risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. non può trovare accoglimento
tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all’onere di
allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur

Con riferimento all’ipotesi “sanzionatoria” del terzo comma si deve
invece osservare che l’applicazione della sanzione processuale,
indipendente da ogni istanza e allegazione di parte, è rimessa alla piena
discrezionalità del giudice e non corrisponde ad un diritto della parte
azionabile in giudizio in quanto l’applicazione della sanzione è
collegata ad una iniziativa officiosa del giudice indipendente dalla
richiesta della parte.
Dalla complessiva motivazione della sentenza si evince, inoltre, con
assoluta chiarezza, che il giudice ha ritenuto che nessuna sanzione
processuale poteva essere applicata a Edil Green perché questa
continuava a subire un pregiudizio per la perdurante occupazione sine
fitti/o, non rimediabile nel processo unicamente per l’inammissibilità
della domanda di rilascio per occupazione senza titolo, pur formulata,
ma tardivamente, tanto che il giudice aveva addirittura ritenuto di
compensare integralmente le spese dell’intero giudizio esprimendo
anche una valutazione negativa del comportamento della parte
vittoriosa che continuava ad occupare l’immobile senza alcun titolo
per farlo pur in mancanza di un contratto di locazione.
In conclusione, l’art. 96 c.p.c. non risulta violato, né con riferimento al
primo comma, né con riferimento al secondo comma (non
sussistendo l’ipotesi ivi considerata), né con riferimento al terzo

(così

corretto l’errore materiale nell’indica ione del comma secondo da questo collegio)
comma perché:
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equitativa, del danno lamentato).

a) al potere sanzionatorio ivi previsto non corrisponde un diritto di
azione della parte;
b) la sanzione applicabile di ufficio presuppone una condanna alle
spese nella specie insussistente;
c) solo per completezza di motivazione ulteriormente si osserva che

(correttamente) escluso l’esistenza delle condizioni per sanzionare di
Edil Green.
2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione
dell’art. 92 c.p.c. perché la Corte di Appello non avrebbe osservato la
regola per la quale le ragioni della compensazione dovevano essere
gravi ed eccezionali ed esplicitamente indicate nella motivazione.
2.1 li motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte di
appello, rilevando che Food And Co era soccombente in ordine alla
domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., ha ravvisato una reciproca
soccombenza idonea alla compensazione; sul punto non v’è uno
specifico motivo di impugnazione e pertanto deve escludersi che l’art.
92 c.p.c. sia stato violato.
Nell’ulteriore motivazione della Corte di Appello, fondata sulla
ritenuta riprovevolezza del comportamento de Food And Co. la quale
inizialmente ha negato di essere conduttrice dell’immobile, pur
continuando ad occuparlo

sine titulo e quindi illegittimamente,

motivazione che non è stata impugnata con uno specifico motivo per
vizio di motivazione, ben può essere individuato l’implicito
riconoscimento di gravi ed eccezionali ragioni di compensazione e, in
tal senso, ove non ritenuta assorbente l’affermazione della reciproca
soccombenza, la motivazione può essere semplicemente integrata da
questa Corte.

Ric. 2012 n. 04649 sez. M2 – ud. 10-12-2013
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dalla motivazione della sentenza si evince che il giudice ha

4. In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio,
in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per essere rigettato
per manifesta infondatezza.”

Considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di
—e-f

tua

le

comunicazioni sia al P.G. sia alla parte costituita che non ha replicato e
non è comparsa;
Considerato che il collegio ha condiviso e fatto proprie le
argomentazioni e la proposta del relatore,
Che non v’è luogo a pronunciare sulle spese di questo giudizio di
Cassazione tenuto conto che la società intimata non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10/12/2013.

c

k,

consiglio e che sono state effettuate (ke3,no

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