Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3003 del 10/02/2010
Cassazione civile sez. II, 10/02/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 10/02/2010), n.3003
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –
Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FEDERICO GONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato
MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PICHLER RUDOLF;
– ricorrente –
contro
O.M.T. (OMISSIS), O.C.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. GRAMSCI 36, presso lo
studio dell’avvocato CALO’ MAURIZIO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SCHULLIAN MANFRED;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 126/2004 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di
BOLZANO, depositata il 23/06/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
18/11/2009 dal Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo;
udito l’Avvocato Carlo ALIBINI con delega depositata in udienza
dell’Avvocato MANZI Luigi, difensore del ricorrente che si riporta ed
insiste;
udito l’Avvocato Marco PAGANI, con delega depositata in udienza
dell’Avvocato SCHULLIAN Manfred, difensore dei resistenti che si
riporta ed insiste;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 10.9.1998 O.R., tramite i procuratori generali M.T. e O.C. convenne davanti alla Pretura di Bolzano, sezione di Brunico, B.A. esponendo che con promessa di vendita dell’(OMISSIS) aveva concesso al convenuto la vendita delle particelle (OMISSIS) e della parte non edificata della particella (OMISSIS), permettendogli l’utilizzo gratuito fino alla stipula del contratto. Non avendo il convenuto dimostrato piu’ interesse all’acquisto, previa intimazione, chiese il rilascio ed i danni.
Il convenuto chiese il rigetto della domanda e, riconvenzionalmente, sentenza ex art. 2932 c.c..
Rimesso il giudizio al Tribunale di Bolzano fu riassunto dal convenuto, istruito con assunzione di testi ed interrogatorio formale del convenuto, interrotto per morte dell’originario attore e riassunto.
Con sentenza non definitiva il Tribunale accerto’ l’occupazione senza titolo con condanna al rilascio.
Propose appello il soccombente si costituirono le appellate e la Corte di appello di Trento, sezione di Bolzano, con sentenza n. 126/04, rigetto’ il gravame con condanna alle spese, confermando la prima decisione ed affermando l’esistenza di una proposta unilaterale non tempestivamente accettata e revocata (artt. 1327 e 1328 c.c.).
Anche in ordine al prezzo la Corte di appello confermo’ la prima decisione circa la necessita’ della forma scritta per il trasferimento di immobili e la circostanza che il prezzo deve essere determinalo o determinabile.
Ricorre B. con quattro motivi, resistono le controparti con controricorso e comparsa di nuovo procuratore.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunziano violazione degli artt. 1326 e 1327 c.c., vizi di motivazione, si riporta il contenuto della assicurazione di compravendita e, prendendo atto che la Corte di appello ha escluso una mera promessa unilaterale, si deduce di non capire perche’ sia stata ritenuta una proposta non tempestivamente accettata.
Col secondo motivo si lamentano violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., vizi di motivazione per avere la corte territoriale asserito che avrebbe dovuto provare di aver accettato la proposta prima dell’8.9.1997.
Col terzo motivo si deducono violazione degli artt. 1470, 1474, 1325 e 1350 c.c. e vizi di motivazione per essere apodittica l’affermazione che il prezzo deve essere stipulato per iscritto o essere determinabile.
Col quarto motivo si denunziano violazione degli artt. 1803, 1809, 1810 c.c. e vizi di motivazione circa il problema della qualificazione del permesso di utilizzo dei terreni.
Le censure possono esaminarsi congiuntamente e respingersi.
La motivazione sopra riportata afferma l’esistenza di una proposta unilaterale non tempestivamente accettata e revocata (artt. 1327 e 1328 c.c.), la necessita’ della forma scritta per il trasferimento di immobili e la circostanza che il prezzo deve essere determinato o determinabile.
La trascrizione, in questa sede, della assicurazione di compravendita datata (OMISSIS), asseritamene a firma di entrambe le parti, contrasta con quanto affermato dalla Corte di appello circa il deposito di tale documento in occasione del deposito della comparsa di risposta il 9.11.1998 e la necessita’ che fosse comunicata l’accettazione prima dell’8.9.1997, data di intimazione del rilascio.
La corte di appello, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non ha escluso l’esistenza di una mera proposta unilaterale ma ha confermato l’impostazione del Tribunale.
Ne derivano l’infondatezza dei primi due motivi ma anche i successivi non meritano migliore fortuna ed in particolare il terzo col quale si mettono in discussione principi consolidati in tema di essenzialita’ della determinazione o della determinabilita’ del prezzo, col mero riferimento ad una generica e non meglio precisata avvenuta pattuizione ed il quarto che, oltre a prospettare una questione nuova, non tiene conto della circostanza che il permesso alla fruizione era in vista della stipula dell’atto di compravendita.
In definitiva il ricorso va rigettato con la condanna alle spese.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 2200,00 di cui 2000,00 per onorari, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010