Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3003 del 07/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 07/02/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 07/02/2020), n.3003
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 33479-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
NUOVA INVINCIBILE SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASETTA MATTEI 239,
presso lo studio dell’avvocato TROPEA SERGIO, rappresentata e difesa
dagli avvocati FONDACARO GIOVANNA, BELLONE DANIELE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4031/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il
16/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’AQUINO
FILIPPO.
Fatto
RILEVATO
Che:
La contribuente ha impugnato il silenzio rifiuto avverso l’istanza di rimborso delle imposte versate negli anni 1990, 1991, 1992;
che la CTP di Catania ha rigettato il ricorso della contribuente e la CTR della Sicilia ha accolto l’appello della contribuente, la cui sentenza è stata cassata dalla Cassazione con sentenza del 16 dicembre 2015, n. 25278 la quale, a seguito della rimessione alla Corte di Giustizia della questione di compatibilità con la disciplina unionale della disciplina interna in tema di agevolazioni riconosciute ai soggetti colpiti dal sisma del 13/16 dicembre 1990, ha accolto solo relativamente all’IVA il ricorso dell’Ufficio, ritenendo che il diritto al rimborso del 90% delle imposte versate nel triennio in oggetto contrasta con il principio di neutralità fiscale;
che la CTR della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, con sentenza in data 16 ottobre 2017, ha rigettato in sede di rinvio la domanda della contribuente in relazione all’IVA, riconoscendo il rimborso per gli altri tributi, ritenendo il giudice del rinvio – pur dando atto che la Commissione Europea, con Decisione (UE) 2016/195 del 14 agosto 2015, ha valutato tali agevolazioni in contrasto con l’art. 107, par. 2, lett. b), Trattato TFUE – che nella specie prevale il giudicato formatosi a seguito di Cass. n. 25278/2015 sui tributi diversi dall’IVA;
che propone ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato a tre motivi, resistendo la contribuente con controricorso;
che la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., commi 1 e 2.
P.Q.M.
La Corte dispone la rimessione del fascicolo alla Quinta Sezione Civile per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 15 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020