Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3003 del 07/02/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2018, (ud. 05/12/2017, dep.07/02/2018),  n. 3003

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 6 febbraio 2017, ha rigettato il gravame di B.Y. avverso la sentenza impugnata che aveva respinto la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale, avendo escluso l’esistenza di un rischio di danno grave in caso di rientro nel suo Paese, la Guinea-Bissau.

L’interessato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; il Ministero dell’interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato motivazione insufficiente e contraddittoria per avere ritenuto non credibile il suo racconto, senza avere esercitato i poteri istruttori d’ufficio per la verifica delle condizioni richieste per l’ammissione alla protezione internazionale.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, esso non coglie la ratio decidendi con la quale la Corte di merito non si è limitata a rilevare la non credibilità del racconto dell’interessato – di essere fuggito dal suo Paese, a seguito della violenta aggressione perpetrata, nel (OMISSIS), da alcune persone contro lo zio che era un militare dell’esercito, con il quale viveva dopo la morte del padre – ma ha escluso l’esistenza di rischi di danno grave in caso di rientro nel suo paese di origine, in considerazione dell’avvenuta normalizzazione della situazione generale del paese di provenienza, del tempo trascorso e del suo ruolo marginale nella vicenda. E’ questo un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità.

Inoltre, nel prospettare un vizio motivazionale, il motivo suppone come ancora esistente il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza, essendo invece oggi denunciabile, in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 8054/2014).

Il motivo comporta, in sostanza, un nuovo giudizio di merito attraverso la richiesta di un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa, laddove il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio nè costituisce occasione per accedere ad un terzo grado ove fare valere la ritenuta ingiustizia della decisione impugnata.

Con il secondo motivo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 31 per avere il giudice d’appello omesso l’audizione dell’interessato.

Il motivo è inammissibile, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, alla luce del principio secondo cui nel procedimento, in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 13, al precedente comma 10 che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (Cass. n. 24544/2011).

Il terzo motivo, che ha genericamente denunciato la violazione del D.P.R. n. 25 del 2000, art. 16 per avere i giudici di merito disconosciuto l’ammmissione dell’interessato al gratuito patrocinio, non contiene specifiche censure ed è, quindi, inammissibile.

Il ricorso è inammissibile. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2018

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