Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3003 del 07/02/2011

Cassazione civile sez. II, 07/02/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 07/02/2011), n.3003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TOP GROUP CO. s.r.l, con sede in (OMISSIS), e con

unita’ locale in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, quale societa’ subentrante della Giocasa s.r.l. – Gestione

Produzione e Commercio articoli vari, rappresentata e difesa

dall’Avvocato Bucceroni Francesco per procura speciale a margine del

ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Prisciano n. 42,

presso lo studio dell’Avvocato Giorgio Lombardi;

– ricorrente –

contro

D.F.D.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato

Franco Oronzo per procura speciale a margine del controricorso,

elettivamente domiciliato in Roma, via Appia Nuova n. 425, presso lo

studio dell’Avvocato Mario Trezza;

– controricorrente –

e

D.R.A., in proprio, e DE.RI.AN., in qualita’

di erede di D.F.A., rappresentati e difesi

dall’Avvocato POMPEO Piergiorgio per procura speciale a margine del

controricorso, elettivamente domiciliati in Roma, via Appia Nuova,

presso lo studio dell’Avvocato Mario trezza;

– controricorrenti –

e

IMMOBILIARE POKER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, EDIL CENTRO S.R.L. (ex Immobiliare Leasing s.r.l.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, L.R.D.,

L.R.M., L.P., D.F.M.

N., D.R.A., DE.RI.AN. L.F.,

tutti nella qualita’ di eredi di D.F.M.G.;

– intimati –

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di L’Aquila, depositata in

data 17 ottobre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5

novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che il consigliere delegato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“La Corte d’appello di L’Aquila, con ordinanza depositata il 17 ottobre 2007, ha dichiarato estinto il processo a causa della mancata integrazione del contraddittorio disposta con ordinanza in data 24 settembre 2005.

Il provvedimento e’ intervenuto in un giudizio introdotto, con citazioni notificate nel 1990, da D.F.D.G., D. F.M.G. e D.F.A. nei confronti della Immobiliare Poker s.r.l. e della Immobiliare Leasing in liquidazione, oltre che di D.R.A., convenuta dalla sola D.F. A., dinnanzi al Tribunale di Pescara per sentir dichiarare la simulazione e la conseguente nullita’ e comunque l’inefficacia del contratto di compravendita registrato il 20 gennaio 1987 nonche’ delle scritture private del 20 ottobre 1985, con le quali la Immobiliare Leasing s.r.l. aveva promesso in vendita a D.F. D.G., D.F.M.G. e D.R.A. le unita’ immobiliari ivi descritte, e per sentir dichiarare risolto il contratto di permuta intercorso tra gli attori e la Immobiliare Poker s.r.l. e la restituzione dei terreni descritti nell’atto di citazione, oltre al risarcimento dei danni.

La causa era proseguita, a seguito di dichiarazione di incompetenza per territorio da parte dell’adito Tribunale , dinnanzi al Tribunale di Chieti che pronunciava sentenza non definitiva, avverso la quale ha proposto appello Giocasa s.r.l., successore a titolo particolare di Immobiliare Poker s.r.l.

Il Consigliere istruttore, con ordinanza 24 settembre 2005, ha poi ordinato l’integrazione del contraddittorio e, non avendo a tanto provveduto le parti, ha pronunciato l’ordinanza prima indicata, per la cassazione della quale ha proposto ricorso TOP GROUP CO. s.r.l., quale subentrante alla Giocasa s.r.l., con ricorso notificato il 9 dicembre 2008.

Hanno resistito, con distinti controricorsi, D.R.A. e De.Ri.An., da un lato, e D.F.D.G., dall’altro; non hanno svolto attivita’ difensiva Immobiliare Poker s.r.l., Immobiliare Leasing s.r.l., oggi Edil Centro s.r.l., L. R.D., L.R.M., L.P., L. F., D.F.M.A..

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione del combinato disposto degli artt. 132, 161 e 357 cod. proc. civ.; con il secondo motivo, violazione dell’art. 300 c.p.c., comma 4, in relazione agli artt. 331 e 307 stesso codice.

Il ricorso e’ inammissibile perche’, trattandosi di procedimento introdotto prima della entrata in vigore delle modifiche apportate dalla L. n. 353 del 1990, che ha abrogato l’art. 357 cod. proc. civ., il provvedimento del consigliere istruttore era reclamabile e non ricorribile per cassazione, secondo quanto stabilito dal citato art. 357, nel testo applicabile ratione temporis: “Le ordinanze con le quali l’istruttore abbia dichiarato, a norma dell’art. 350, comma 2, la inammissibilita’ o l’improcedibilita’ dell’appello, ovvero l’estinzione del procedimento d’appello, e le ordinanze sulla esecuzione provvisoria previste dall’art. 351, possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si propone con le forme previste dall’art. 178 commi 3, 4 e 5”.

Il proposto ricorso per cassazione, peraltro, quand’anche fosse stato il rimedio appropriato, sarebbe comunque tardivo, perche’ il provvedimento impugnato e’ stato depositato il 17 ottobre 2007 e il ricorso e’ stato notificato il 9 dicembre 2008, allorquando il termine lungo era ormai scaduto (2 dicembre 2008). Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio;

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state formulate critiche di sorta;

che, pertanto, il ricorso deve dichiarato inammissibile;

che la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del procedimento di legittimita’, nella misura liquidata in dispositivo, in favore di ciascun controricorrente, mentre non vi e’ luogo a provvedere sulle spese relativamente agli altri intimati, non avendo gli stessi svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore sia del controricorrente D.F.D. G., che dei controricorrenti D.R.A. e D.R. A., le spese del giudizio di legittimita’, che liquida, per ciascuna delle parti controricorrenti in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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