Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30029 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. I, 31/12/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 31/12/2020), n.30029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16949/2019 proposto da:

B.Y.B., elettivamente domiciliato in Roma, via Faà di

Bruno n. 15, presso lo studio dell’avvocata Marta Di Tullio, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 256/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/09/2020 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- B.Y.B., proveniente dalla terra del (OMISSIS) ((OMISSIS)), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Roma avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e della protezione umanitaria.

Con provvedimento emesso in data 21 marzo 2017, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- B.Y.B. ha impugnato la decisione avanti alla Corte di Appello di Roma. Che ha respinto l’appello, con sentenza depositata in data 15 gennaio 2019.

3.- Il giudice del merito ha ritenuto che la vicenda esposta dal richiedente a motivo del suo espatrio non risulta, “anche ove fosse ritenuta veritiera”, comunque riconducibile ai presupposti stabiliti dalla legge per il riconoscimento del diritto di rifugio: “trattasi di una vicenda di natura semplicemente personale, con possibili profili di tipo civilistico”.

In relazione alla protezione sussidiaria, il giudice ha rilevato, sulla base dei report di Amnesty International, dell’UNHCR e del sito “(OMISSIS)”, che nell’attuale il (OMISSIS) gode di una situazione di relativa stabilità, senz’altro non riconducibile, in specie, alle ipotesi di conflitto armato o di violenza generalizzata, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c..

“Tale situazione” – ha aggiunto la sentenza con distinto riferimento al tema della protezione umanitaria – “ovviamente esclude anche la configurabilità di una situazione di particolare vulnerabilità”, che sia rilevante al riguardo.

4.- Avverso questo provvedimento ricorre B.Y.B., svolgendo tre motivi di cassazione.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

5.- In data 7 luglio 2020, la Procura Generale ha depositato la propria requisitoria, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.- Il ricorrente censura la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma: (i) col primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 16 Direttive Procedure 2013/32 UE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 per avere la Corte territoriale respinto le domande di protezione internazionale sulla base di un “indimostrato” giudizio di non credibilità; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 7 e art. 14, lett. b., per non avere il giudice del merito “attivato i propri poteri officiosi, acquisendo informazioni sul Paese di origine del richiedente”; (iii) col terzo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 per avere il giudice del merito “omesso l’esame della domanda di protezione umanitaria”.

7.- Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Lo stesso non si confronta con la ratio decidendi espressa dalla Corte territoriale: in relazione alla richiesta di protezione internazionale, quest’ultima ha infatti riscontrato che la vicenda narrata dal richiedente non è in sè stessa idonea a integrare i presupposti fissati dalla legge per il riconoscimento della detta tutela.

8.- Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente neppure enuncia quali sarebbero stati, in relazione alla previsione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b, i “trattamenti degradanti” subiti dal richiedente, che non sarebbero stati esaminati, o ricercati, dalla Corte romana. Quest’ultima, d’altra parte, non ha mancato di esaminare la situazione del Paese di origine con riferimento all’eventualità del conflitto armato o della violenza generalizzata, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.

9.- Il terzo motivo di ricorso è fondato e merita dunque di essere accolto.

10.- In numerose occasioni, la giurisprudenza di questa Corte ha messo in evidenza il carattere autonomo della valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, come indipendente da quella attinente alla sussistenza delle forme di protezione c.d. maggiori (cfr., tra le altre, Cass., sez. 1, 9 ottobre 2017, n. 23604, che pure sottolinea come il richiamo ai presupposti della protezione sussidiaria costituisca, in realtà, “falsa applicazione dei parametri normativi propri della protezione umanitaria”; Cass., sez. 1, 12 novembre 2018, n. 28990; Cass., sez. 1, 15 maggio 2019, n. 13088).

Si tratta – si è in via correlata precisato – di presupposti che “tra loro non risultano sovrapponibili” (Cass., sez. 3, 12 maggio 2020, n. 8819); la decisione sulla domanda di protezione sussidiaria – si è aggiunto – non solo non assorbe la domanda di umanitaria in senso proprio, non facendo venire meno l’interesse del richiedente, ma nemmeno l’assorbe in senso improprio: il rigetto della sussidiaria non esclude la necessità di provvedere sull’umanitaria, essendo radicalmente da escludere la ipotizzabilità di un “rigetto implicito” di quest’ultima (Cass., sez. 3, 19 giugno 2020, n. 11935).

11.- Nel caso concretamente in esame, la Corte romana ha ritenuto di “trasportare” i risultati valutativi raggiunti in punto di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, pure al tema della protezione umanitaria. A proposito dei rapporti specificamente correnti tra queste due valutazioni, va tuttavia rilevato che le esse si muovono in prospettive nettamente differenti tra loro.

Nel caso di conflitto armato o violenza generalizzata, “l’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest’ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale”; la “protezione sussidiaria, nel caso in esame, va accordata per il solo fatto che il richiedente provenga da territorio interessato dalla menzionata situazione di violenza indiscriminata” (Cass., sez. 1, 24 maggio 2019, n. 14283).

La valutazione richiesta dalla protezione umanitaria comunque si svolge, invece, “caso per caso”, con riferimento mirato, cioè, alle specifiche caratteristiche che nel concreto la persona del richiedente viene a proporre (cfr., tra le molte, Cass., sez. 1, 19 maggio 2019, n. 13079; Cass., sez. 3, 6 maggio 2020, n. 8571; Cass., sez. 3, 16 ottobre 2020, n. 2252). Oltre a possedere, naturalmente, raggio di riferimento oggettivo ben più ampio di quello che appare ravvisabile nella situazione valorizzata dalla citata norma dell’art. 14, lett. c. (cfr. Cass., sez. 1, 23 febbraio 2018, n. 4455; per la rilevazione che i “fatti storici posti a fondamento della positiva valutazione della condizione di vulnerabilità possono anche essere gli stessi allegati per il riconoscimento della protezione sussidiaria v., tra le altre, Cass., sez. 3, n. 8819/2020).

Da quest’angolo visuale, la figura dell’umanitaria va anzi considerata come fattispecie sostanzialmente “atipica”, posta l’ampiezza e varietà casistica di “seri motivi di carattere umanitario” che viene a manifestare. E di carattere, altresì, propriamente “residuale”: nel senso che essa si pone come regola di chiusura del sistema, essendo per l’appunto destinata a “coprire” (pure se in modo diverso) situazioni ritenute meritevoli di apposita tutela, ma non riconducibili ai presupposti stabiliti per le forme maggiori di protezione (così la già citata Cass., sez. 1, n. 23604/2017; nonchè, da ultimo, Cass., sez. 3, 19 giugno 2020, n. 11912).

12.- In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili i primi due motivi. Di conseguenza, va cassata per quanto di ragione la sentenza impugnata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Roma, che, in diversa composizione, provvederà pure alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiarando inammissibili i primi due motivi. Cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Roma, che, in diversa composizione, provvederà pure alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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