Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30028 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. I, 31/12/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 31/12/2020), n.30028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8603/2019 proposto da:

A.T., elettivamente domiciliato in Roma via della Giuliana,

32, presso lo studio dell’avvocato Antonio Gregorace, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7731/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/09/2020 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- A.T., originario della terra del Gambia, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Roma avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure della protezione umanitaria.

Con provvedimento emesso in data 16 luglio 2018, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

A.T. ha impugnato il provvedimento avanti alla Corte di Appello di Roma. Con sentenza depositata il 5 dicembre 2018, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello.

2.- La sentenza ha rilevato, in proposito, che l’appellante si è limitato a “riproporre le ragioni e conclusioni formulate in primo grado”, senza sottoporre ad “argomentate censure” le “effettive e specifiche ragioni svolte dal Tribunale a fondamento del provvedimento impugnato, avuto riguardo, in particolare, al carattere privato del conflitto all’origine dell’emigrazione, all’assenza di rischi per la vita dei cittadini comuni in (OMISSIS), all’evoluzione in senso democratico dopo la fine della dittatura di J., oltre alla mancata allegazione di condizioni peculiari di vulnerabilità”.

3.- Avverso questo provvedimento A.T. ha presentato ricorso, basato su un motivo di cassazione.

Il Ministero non si è costituito nei termini prescritti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Richiamando le disposizioni dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 342 c.p.c., il motivo assume la violazione di “norme di diritto in relazione alla dichiarata inammissibilità dell’atto di appello per mancanza di specificità dei motivi”.

La sentenza impugnata è generica e contraddittoria – si assume -, perchè, “se da un lato individua ben sette motivi di gravame e dunque rileva sette censure fatte al provvedimento di primo grado, dall’altro dichiara inammissibile l’impugnazione per mancanza di specificità dei motivi rispetto alla motivazione di primo grado”. I sette motivi di impugnazione, inoltre, “non vengono analizzati e valutati singolarmente”.

5.- Il ricorso è inammissibile.

Lo stesso non rispetta, infatti, la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e dunque il principio di necessaria autosufficienza del ricorso.

Non viene riportato, in particolare, il testo dell’atto di appello, con specifico riferimento ai motivi di impugnazione ivi rappresentati. Come pure sarebbe stato necessario.

La censura svolta rimprovera alla Corte di Appello di non avere provveduto a una disamina critica di ciascuno dei motivi che erano stati sviluppati in sede di appello. Non può pertanto risultare sufficiente una indicazione di mera “intitolazione” degli stessi, com’è quella che si trova esposta a p. 2 del ricorso.

6.- Non ha luogo provvedere alle spese del giudizio di legittimità, non essendosi costituito il Ministero.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a noma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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