Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30028 del 14/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30028 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: VELLA PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 25827-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, CR 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STMO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
FELIX SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso
lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI, rappresentata e difesa
dagli avvocati GIANNL\RCO ABBADESSA, SALVATORE
ABRAMO;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 14/12/2017

avverso la sentenza n. 1212/17/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 24/03/2015;
lette le memorie ex art. 380-bis c.p.c. depositate dalla controricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

Rilevato che:
1. oggetto del giudizio è un avviso di liquidazione per il recupero
delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali relative all’atto
pubblico del 20/05/2003 (registrato il 05/06/2003 al n. 6406) con cui
la società Tenutella s.r.l.

(poi incorporata dalla odierna

controricorrente Felix s.r.1.) aveva acquistato uno dei terreni compresi
nell’area agricola di oltre trenta ettari sita nel Comune di Misterbianco
(CT) destinata alla realizzazione di un grande centro commerciale, per
insussistenza del requisito dell’utilizzazione edificatoria nel termine di
cinque anni dalla stipulazione dell’atto di acquisto, cui era condizionata
l’agevolazione allora prevista dall’art. 33, co. 3, L. n. 388 del 2000;
2. il giudice d’appello ha confermato l’annullamento dell’avviso
ritenendo: i) che il termine quinquennale dovesse decorrere dall’ultimo
dei 28 atti di compravendita dei terreni con cui, tra il 9/05/2003 ed il
27/10/2004, la contribuente aveva acquistato l’intera area; ii che l’art.
33, co. 3, L. n. 388 del 2000, nel prevedere che “l’utilizzazione edificatoria
deve avvenire … entro cinque anni dal trasferimento”, non richiede
l’ultimazione dei lavori entro detto termine, essendo “siJficiente che, entro
il quinquennio, le opere vengano iniziate e venga realiz.zato un manufatto
significativo sotto il profilo urbanistico”; iii) che si dovesse dare rilievo anche
alle cause di forza maggiore evidenziate dalla società, stante la “loro
incidenza sulla realizzazione dell’opera che, comunque, è andata avanti”;

Ric. 2015 n. 25827 sez. MT – ud. 18-10-2017
-2-

partecipata del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

3. l’amministrazione ricorrente deduce: I)

“violazione e falsa

applicikione dell’art. 33 L n. 388100”, osservando che “le agevolckioni di
cui all’ari: 33 1 388/2000, basate sul requisito della “utilLuikione edificatoria”
sarebbero inapplicabili “allorquando gli edifici non siano stati completati,
neanche in io’ rma rustica (secondo quanto prescritto dall’art. 2645 bis del c. c.) nel

di specie era “pacifico in causa che, allo 3pirare del quinquennio, la contribuente
non avesse ultimato la realk_zaione di edifici sui terreni acquisiti”, avendo la
stessa società segnalato, a pag. 12 del ricorso introduttivo, di aver
realizzato “alla data del 19 giugno 2009 (data di richiesta della proroga della
concessione edilkia) investimenti per lavori di scavi e riporto terreni, viabilità
interna e canalikione gnaria”, in seguito ai quali “lo stato dei luoghi era
stato modificato in modo significativo ed irreversibile”;

II) “fa.Isa applicckione

dell’art. 6 del d.lgs. n. 472/1997”, per avere il giudice d’appello
erroneamente valorizzato i “ritardi dovuti alla instaurazione di un giudkio
per tentativo di truffi intentato dall’amministrckione della società a seguito della
casuale scoperta della cessione delle quote della società all’insaputa di
quest’ultima”, dando rilievo ad una esimente applicabile solo in materia
di sanzioni amministrative, mentre nel caso di specie era pacifico che
“l’avviso di accertamento non contenesse alcuna liquidikione delle stakioni”;
4. nelle memorie ex art. 380-bis c.p.c. depositate per l’adunanza
del 18.1.2017 e poi, a seguito di ordinanza interlocutoria di rinvio a
nuovo ruolo, per l’adunanza del 18.10.2017 (con allegazione
dell’attestazione di passaggio in giudicato rilasciata il 7.10.2017), parte
controricorrente ha sollevato e ribadito una eccezione di giudicato
esterno in relazione all’analoga sentenza inter partes n. 1222/17/15
emessa e depositata dalla stessa C.T.R. nelle medesime date di quella
qui impugnata, ma avente ad oggetto l’atto di compravendita del
14/05/2003 registrato il 30/05/2003, serie IV, num. 006177,
Ric. 2015 n. 25827 sez. MT – ud. 18-10-2017
-3-

termine di cinque anni dalla stipulazione dell’atto di acquisto”, mentre nel caso

riguardante altra particella di terreno inclusa nella medesima area, per
non avere l’Agenzia delle entrate proposto ricorso per cassazione
avverso di essa;
5. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto
l’adozione della motivazione in forma semplificata.

6. va preliminarmente respinta l’eccezione di giudicato esterno, in
quanto afferente una particella di terreno ed un atto pubblico diversi
da quelli oggetto del presente giudizio, e soprattutto implicanti — per
quanto si va a dire nel merito del ricorso — un distinto accertamento in
fatto; per completezza si rileva altresì che dagli atti e documenti
allegati dalla stessa contribuente emerge che essa aveva
preliminarmente eccepito l’inesistenza dell’atto di compravendita
14/05/2003 registrato il 30/05/2003, al n. 6177, per non avere la
società “mai portato a registrazione atti ai quali sia stato assegnato il n. 6177”,
in quella data essendo stato “re_gistrato altro distinto e diverso atto avente n.
6172” (v. ricorso introduttivo, pag. 6), e ciò trova conferma nella
perizia giurata del 27/10/2009 ove, tra gli atti elencati, figura la
dicitura “n. 6177 (in detti 6172)”;
7. nel merito, il primo motivo è fondato, dovendosi confermare
l’orientamento di questa Corte per cui “La Jr.ukione del beneficio
dell’assoggettamento all’imposta di registro dell’i per cento ed alle imposte ipotecarie
e catastali in misura fissa, previsto dalla L 23 dicembre 2000, n. 388, ad. 33,
comma 3, vigente ratione temporis per i trasferimenti di immobili situati in aree
soggette a piani urbanistici particolareggiati, postilla l’integrale realka_zione, entro
il quinquennio dall’acquisto, delle poten.zialità edificatorie dell’area”, e quindi —
conformemente alla ratio di agevolare l’attività edificatoria e favorire lo
sviluppo equilibrato del territorio — “l’integrale realLua,-ione delle opere
previste nel piano” secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico,
Ric. 2015 n. 25827 sez. MT – ud. 18-10-2017
-4-

Considerato che:

non essendo perciò applicabile laddove l’acquirente “abbia realivato
solo paqialmente l’intervento edificatoti° previsto” (v. Cass. sez. VI-5, n.
20304/16, n. 12047/16; sez. N’, n. 15838/16,
14277/16, n. 13423/16, n. 1991/15;

n. 14891/16, n.

risulta invece isolato il

precedente di Cass. n. 1087/13, invocato nella memoria ex art. 380-bis

edilizia e l’effettivo inizio dei lavori);

7.1. si è altresì precisato “come sia pacifico orientamento di questa Code,
quello secondo cui la disposkione agevolativa sia ispirata alla ratio di diminuire
per l’acquirente edificatore il primo costo di edifica:zione (…) connesso all’acquisto
dell’area e sia di stretta interpretaione come tutte le norme che, diminuendo il
carico fiscale, incidono sul principio di uguaglianza, il principio impositivo e quello
di capacità contributiva (artt. 3, 23 e 33 Costf (Cass. sez. -V, n. 14277/16;
cfr. nn. 14981/16, 14277/16, 25491/15, 722/15);

7.2. ancora più di recente questa Corte ha definitivamente chiarito
che, “firma restando l’esigerqa di ifle ttiva utilicaione edificatoria nel
quinquennio, non essendo sufficiente il semplice avvio dei lavori di costr7I5zione
con ottenimento delle relative autori.uarjoni amministrative, il requisito di
agevola.zione può pertanto individuarsi, in analogia con quanto disposto dell’ad.
2643 bis c. c., u. c., anche quando l’edificio, ancorchè non del tutto completato, sia
stato pur tuttavia eseguito al rustico, con mura perimetrali e copertura. Così
-ionali e di reale traslò rmaione edificatotici
da assumere nitide caratteristiche fìtn.,
del smolo, in verificabile conio. rmità alle prescrkioni urbanistiche che hanno
consentito l’intervento e giustificato l’agevolazione”

(Cass. sez. V, n.

11691/17);

7.3. nella fattispecie in esame, dagli atti di causa emerge che alla
scadenza del quinquennio (27/10/2009) non si era ancora verificata
l’integrale realizzazione dell’intervento edificatorio; ed infatti, dalla
“perkia tecnica giurata” del 27/10/2009 prodotta dalla contribuente (e
Ric. 2015 n. 25827 sez. MT – ud. 18-10-2017
-5-

c.p.c., che reputa a tali fini sufficiente il rilascio della concessione

richiamata a pag. 12 del controricorso) risulta che l’originaria
concessione edilizia del 2 febbraio 2005 era stata prorogata l’8 agosto
2008, con ulteriore “progetto di variante presentato al Comune di Misterbianco
i113/08/ 2009” (pag. 2) e — soprattutto — che alla data del 26 ottobre
2009 risultavano realizzati solo

“un edificio allo stato di rustico”

altro edificio, “sempre allo stato di rustico”, in cui però mancavano ancora
la “colloczkione di circa il 20% di copertura .. e di circa il 30% di tamponati/re
esterne”), mentre i lavori eseguiti nella residua area circostante erano
relativi “ad opere di movimento terra, alla crezkione di lo’ nda.zioni per altri colpi
aggiuntivi, ad opere di sostegno e sottolòndzkione della viabilità, di’stabiliaione
dei pendii, opere idrauliche di contenimento del torrente Cubba, predi.sposkione
delle aree a verde e di quelle destinate a parcheggio”;
7.4. il giudice a quo si è invece limitato a ritenere non necessaria
l’ultimazione dei lavori nel termine di legge, e genericamente “sufficiente
che, entro il quinquennio, le opere vengano inkiate e venga realk:zato un
manuja tto significativo sotto il profilo urbanistico”, senza accertare in
concreto se tutte le opere previste fossero state almeno eseguite “al
rustico, con mura perimetrali e copertura”, secondo il criterio di
riferimento individuato nell’art. 2645 bis, ultimo comma, c.c.;
8. la seconda censura di falsa applicazione dell’art. 6, d.lgs. n. 472
del 1997, in relazione alla affermata rilevanza dell’esimente della forza
maggiore non sarebbe contemplata dall’art. 33, co. 3, L. n. 388 del
2000 — è fondata nei termini che seguono;
8.1. a prescindere dall’astratta applicabilità dell’esimente della
forza maggiore alle fattispecie agevolative, su cui si sono registrati nel
tempo diversi orientamenti, è comunque pacifico — anche per quello
favorevole — che “la causa di jo.ra maggiore idonea ad impedire la decadezka
dalle agevolzkioni fiscali deve essere caratten.:zata dai requisiti di non imputabilità
Ric. 2015 n. 25827 sez. MT – ud. 18-10-2017
-6-

(fondazioni, pilastri, travi, copertura e tamponamenti esterni) ed un

al contribuente, necessità e imprevedibilità” (Cass. sez. VI-5, n. 864/16),
dovendosi trattare di “una causa oggettiva ed assoluta di impossibilità rispetto
alla condkione dell’agevokqione” (Cass. sez. V, n. 18040/16; cfr. Cass. Sez.
VI-5 2256/16, 24573/14, 2552/03);

8.2. nel caso di specie, l’addotto impedimento all’integrale

quinquennale fissato dalla norma — non riveste le caratteristiche di
assolutezza sopra descritte, essendosi la controricorrente limitata a
dedurre che, a seguito della denuncia penale sporta dallo stesso
amministratore contro ignoti, “la società

11011

operava, a causa dell’assoluta

incerte.ua sull’O- ftiva proprietà delle quote” per un periodo di (soli) “trenta
mesi” e che, a fronte del rinvio a giudizio degli imputati “in data 28
giugno 2006”, (solo) “in data 31 ottobre 2007” essa presentava “una
richiesta di variante alla concessione edilkia per l’ampliamento della supefficie di
piano -del Centro commerciale”, per poi “riprendere, seppure. in modo ridotto,
l’attività imprenditoriale”, e quindi avanzare, (solo) “in data 19 giugno
2008”, una richiesta di “proroga di trenta mesi alla i,cessione edili:zia del 02
171(10

2005 .. rinunciando al richiesto ampliamento” (v.

pag. 3-4

controricorso);

9. la sentenza va quindi cassata con rinvio

. er un nuovo

accertamento confoime al principio riepi ogato

.

71T-Crer-4

per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R.
della Sicilia — sezione distaccata di Catania, in diversa composizione,
cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18/1 /2017

Il
Dott.
Ric. 2015 n. 25827 sez. MT – ud. 18-10-2017
-7-

realizzazione dell’intervento edificatorio — nel pur ampio termine

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA