Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30027 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. II, 31/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 31/12/2020), n.30027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in Milano via Raffaello

Bertieri, n. 1, presso lo studio dell’avv.to LEONARDO BARDI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, SEZ. MONZA, (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il

04/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Milano, con decreto pubblicato il 4 luglio 2019, respingeva il ricorso proposto da M.R., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. Il Tribunale rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato atteso che il racconto del richiedente oltre a non essere credibile non rappresentava alcuna situazione riconducibile ad una persecuzione.

La narrazione circa i motivi che lo avevano costretto all’espatrio era, infatti, generica e non rappresentava fatti tali da potersi ricondurre ad atti persecutori. Egli aveva riferito di aver lasciato il proprio paese per problemi familiari. In particolare, aveva avuto problemi con gli zii per questioni ereditarie relative a un terreno indiviso. Il padre si era rifiutato di cedere le terre agli zii ed era stato fatto scomparire, il ricorrente aveva domandato l’aiuto del capo del villaggio senza ottenere alcuna reazione e della polizia che si era rifiutata di prendere la denuncia. Egli, poi, era stato ricoverato in ospedale a seguito di un’aggressione da parte dei cugini e poi era stato ospitato dal fratello della madre e temeva, in caso di rientro, di essere ucciso dagli zii.

Il Tribunale rilevava che le dispute terriere in (OMISSIS) erano diffuse e che le fonti non segnalavano una generale impossibilità di far valere i propri diritti.

A parere del Tribunale, dunque, la vicenda narrata dal richiedente non era meritevole di tutela sotto il profilo dello status di rifugiato e per gli stessi motivi doveva rigettarsi anche la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Non ricorrevano neanche i presupposti per la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non sussistendo il rischio di subire un danno grave in quanto dalle numerose fonti consultate il (OMISSIS) non era in una situazione di violenza indiscriminata nell’ambito di un conflitto armato interno e internazionale.

Infine, anche in base alla vicenda narrata, doveva escludersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento de- r diritti) alla protezione per motivi umanitari. Non vi era un effettivo radicamento in Italia, il ricorrente aveva allegato solo un contratto di lavoro presso un’azienda che non era sufficiente ad attestare una particolare condizione di vulnerabilità.

3. M.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di tre motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a) e b).

La censura si incentra sulla mancata audizione del ricorrente nonostante il giudice non avesse a disposizione la videoregistrazione della precedente audizione dinanzi la commissione territoriale. Per stessa ammissione del collegio giudicante nel caso di specie l’udienza di comparizione si è svolta in modo formale e al ricorrente non è stato concesso il diritto di essere sentito, seppure presente.

1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha già statuito che nel giudizio d’impugnazione della decisione della Commissione territoriale, anche ove manchi la videoregistrazione del colloquio, vi sia solo l’obbligo del giudice di fissare l’udienza e non quello di procedere in ogni caso all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia sempre necessario rinnovare l’audizione dello straniero ogni qualvolta manchi la videoregistrazione (Cass. n. 5973/2019). Tale interpretazione è conforme agli artt. 12, 14, 31 e 46 direttiva 2013/32/UE, secondo l’interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia UE.

E’ stato di recente ulteriormente chiarito che – anche alla luce di autorevoli decisioni comunitarie e alla necessità di leggere il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis in conformità al disposto dell’art. 46, par. 3 direttiva 2013/32/UE, nell’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia UE – ove il ricorso contro il provvedimento di diniego di protezione contenga motivi o elementi di fatto nuovi (sempre che risultino sufficientemente circostanziati e rilevanti), il giudice, se richiesto, non può sottrarsi all’audizione del richiedente, trattandosi di strumento essenziale per verificare, anche in relazione a tali nuove allegazioni, la coerenza e la plausibilità del racconto, quali presupposti per attivare il dovere di cooperazione istruttoria (Cass. n. 27073 del 2019).

Da ultimo questa Corte ha nuovamente esaminato la questione della necessità dell’audizione in caso di mancanza di videoregistrazione del colloquio innanzi alla Commissione Territoriale. Si è ritenuto che sia doverosa una nuova audizione del richiedente in sede giurisdizionale non solo quando il giudice ritenga indispensabile richiedere chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente (verosimilmente evidenziate nel decreto di rigetto della Commissione Territoriale e poste a fondamento del giudizio di inattendibilità del racconto), ma anche quando quest’ultimo ne faccia apposita istanza nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti (Cass. n. 21584 del 2020).

In tale occasione si è precisato che è, in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un’istanza di quest’ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici. La valutazione in ordine alla natura circostanziata o solo generica dell’istanza di audizione del richiedente, eventualmente contenuta nel ricorso, è demandata in via esclusiva al giudice di merito, la cui motivazione deve essere strettamente correlata alla specificità dell’istanza ed è sindacabile in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato alla luce dei parametri della sentenza delle SS.UU. n. 8053/2014. Peraltro, ove il giudice di merito ometta di pronunciarsi sull’istanza di audizione formulata dal richiedente, tale omissione è parimenti censurabile sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 13716 del 05/07/2016; conf. Cass. 24830/2017; Cass. 6715/2013)”. Infine, il giudice non deve provvedere all’audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l’audizione del richiedente.

Richiamati i principi in materia e venendo al caso di specie, deve evidenziarsi che il Tribunale ha ritenuto che, a prescindere dalla credibilità del racconto, la vicenda narrata fosse inidonea a determinare le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, così come delle altre forme di protezione internazionale.

Il ricorrente non ha indicato nel ricorso di aver chiesto di essere sentito e neanche le specifiche circostanze fattuali su cui avrebbe voluto fornire chiarimenti, anche tenuto conto della suddetta ratio decidendi, limitandosi a dedurre che il Tribunale avrebbe dovuto ascoltarlo nuovamente, di talchè la censura si appalesa del tutto generica e come tale inammissibile (vedi sul punto anche Cass. n. 8931/2020).

2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso – proposti già come connessi dallo stesso ricorrente – sono così rubricati,’ a violazione o la falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in relazione all’art. 10 Cost., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Il ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la situazione socio-politica del Paese di provenienza, quantomeno ai fini della condizione di vulnerabilità, anche in relazione ad un incendio doloso rispetto al quale il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi. Il (OMISSIS) si troverebbe comunque in una grave condizione di instabilità politica e sociale e, dunque, dovrebbe trovare accoglimento la richiesta di protezione sussidiaria in ragione del grave danno che ricorrente rischierebbe in caso di rimpatrio.

Sussisterebbero, comunque, i presupposti per concedere la protezione umanitaria sia sotto il profilo soggettivo e oggettivo.

3. Il secondo e terzo motivo di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

La critica formulata nei motivi costituisce, infatti, una mera contrapposizione alla valutazione che il Tribunale di Milano ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito.

Il Tribunale ha motivato sia in relazione alla situazione soggettiva del ricorrente sia in ordine alla situazione complessiva del (OMISSIS), sicchè è del tutto evidente che non vi è stata alcuna violazione di legge o omessa motivazione nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ne consegue che la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei medesimi fatti.

Il ricorrente, inoltre, deduce genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla situazione generale del (OMISSIS), attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta quanto all’insicurezza del Paese di origine ed alla compromissione di diritti fondamentali, difforme da quella accertata nei giudizi di merito.

Come si è detto il Tribunale ha esaminato, richiamando varie fonti di conoscenza, la situazione generale del paese di origine, precisando che, in base alle fonti, deve escludersi una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato.

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato. Inoltre, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018).

4. In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

La pronuncia impugnata, dunque, risulta del tutto conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte, atteso che quanto al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, esso può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa.

5. In conclusione il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 14, lett. c), se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100 più spese prenotate a debito;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

 

 

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