Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30027 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 29/12/2011), n.30027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l’avvocato POTTINO

GUIDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZAULI

CARLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il

07/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. B.L. con ricorso alla Corte d’appello di Ancona proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del procedimento penale nei suoi confronti per favoreggiamento, oltraggio e violazione sigilli, nel quale era intervenuto nel gennaio 2001 un decreto di perquisizione dell’ufficio in cui operava il B.. Procedimento definito in primo grado dal Tribunale di Forlì nel novembre 2005 con sentenza di condanna per il solo reato di ingiuria, confermata nel maggio 2007 in secondo grado ed in cassazione con sentenza del 9 gennaio 2008. 2. La Corte d’appello, ritenuta ragionevole nella specie una durata complessiva di sei anni, liquidava in favore del ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale per la ulteriore durata irragionevole di nove mesi del procedimento presupposto, la somma di Euro 700,00 oltre interessi legali e metà delle spese del procedimento.

3. Avverso tale decreto, depositato il 7 febbraio 2009, L. B., con atto notificato il 29 ottobre 2009, ha proposto ricorso a questa Corte, basato su nove motivi. Resiste il Ministero dell’economia e finanze con controricorso.

4. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

5. Il primo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, è inammissibile in quanto privo della sintesi, resa necessaria dall’art. 366 bis c.p.c. applicabile nella specie ratione temporis.

6. Con il secondo motivo, si censura, denunziando la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 in relazione all’art. 6, par. 1 C.E.D.U., la determinazione della ragionevole durata del procedimento presupposto (nella sua articolazione di merito e di legittimità) in anni sei complessivi, che non terrebbe conto del parametro europeo secondo cui la durata ragionevole dei procedimenti penali nel corso dei quali siano state eseguite misure restrittive della libertà personale – come nella specie il primo grado, nel corso del quale il ricorrente aveva subito una misura restrittiva della libertà personale per venti giorni – deve essere determinata in anni due e mesi sette, non già in tre anni. Osserva tuttavia il Collegio che la Corte territoriale, da un lato, ha rettamente proceduto ad una valutazione sintetica e complessiva della durata dell’unico procedimento presupposto, come si è concretamente svolto nella sua complessiva articolazione (cfr. ex multis Cass. n. 661/2011; n. 23506/2008); dall’altro, ha legittimamente ritenuto di applicare il criterio normalmente utilizzato in presenza di procedimento di normale complessità ma con pluralità di imputazioni, non potendo ritenersi rigidamente vincolante per il giudice nazionale il parametro indicato di due anni e sette mesi per il procedimento di primo grado, che la stessa giurisprudenza della C.E.D.U. non intende in senso assoluto (cfr. ex multis Cass. n. 24399/2009; n. 15750/2006;

n. 8585/2005).

6.1 La determinazione della durata irragionevole del procedimento presupposto viene anche censurata, con il nono motivo, sull’assunto che dovrebbe a tal fine considerarsi la decorrenza iniziale dall’iscrizione nel registro degli indagati del nominativo del ricorrente, non già dalla acquisita conoscenza che (con l’esecuzione del decreto di perquisizione) il medesimo ha avuto di tale procedimento. La doglianza si palesa infondata: costituisce infatti orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui il “dies a quo” in relazione al quale valutare la durata del procedimento penale decorre dal momento in cui l’imputato ha avuto conoscenza diretta dell’esistenza di tale procedimento nei suoi confronti, solo da tale conoscenza sorgendo la fonte d’ansia e patema suscettibile di riparazione (cfr. ex multis Cass. n. 22682/2010; n. 27239/2009).

7. Con il terzo, quarto e quinto motivo si censura la liquidazione dell’indennizzo in poco più di Euro 930,00 per anno di ritardo rispetto alla durata ragionevole. Viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’art. 6, par.

1 C.E.D.U., degli artt. 2056 e 2059 cod. civ. ed il vizio di motivazione per la violazione del parametro standard di Euro 1000,00 – 1500,00 per anno e la mancata personalizzazione dell’indennizzo in relazione agli interessi coinvolti.

7.1 Strettamente connesso è anche l’ottavo motivo, con il quale si censura, perchè in contrasto con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la considerazione, nella determinazione dell’indennizzo, della sola durata irragionevole – anzichè della intera durata – del giudizio presupposto.

7.2 Tali doglianze che, in quanto strettamente connesse, possono essere esaminate congiuntamente, non meritano accoglimento. Iniziando dall’ultima (stante la sua priorità logica), premesso che la Corte di merito ha seguito la modalità di calcolo dell’indennizzo prevista della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3 va osservato che – fermo il principio generale enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 1338 del 2004) in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretarla in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea- tale dovere opera entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001. D’altra parte, la compatibilità della normativa nazionale con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana va verificata con riguardo alla complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto ad una ragionevole durata del processo. E, come la stessa Corte europea ha riconosciuto, la limitazione, prevista dall’art. 2 della legge nazionale, dell’equa riparazione al solo periodo di durata irragionevole del processo di per sè non esclude tale complessiva attitudine della legge stessa (cfr. in tal senso ex multis Cass. n. 16086/2009; n. 10415/2009; n. 3716/2008).

Quanto poi alla concreta liquidazione, va rilevato come la corte di merito abbia tenuto conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea e da questa corte, ai quali ha fatto riferimento, liquidando un indennizzo che rientra sostanzialmente nel range delle liquidazioni normalmente adottate. La critica che la parte ricorrente muove a tale valutazione discrezionale, quella cioè di non essere aderente al caso specifico in esame, non è, da un lato, sussumibile nell’ambito della denuncia di un vizio di violazione di legge (cfr. S.U. n. 1340/2004) essendo piuttosto riferita ad una errata ricognizione della fattispecie concreta in esame, cioè ad un vizio di motivazione; dall’altro, sotto quest’ultimo profilo non merita condivisione, avendo la corte d’appello congruamente motivato il suo convincimento.

8. Il sesto e settimo motivo hanno ad oggetto le statuizioni del decreto impugnato in ordine alle spese del giudizio. Con il primo si censura la liquidazione di tali spese, denunciando la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ..

sull’assunto che gli importi della notula depositata non potevano, in assenza di contestazione della controparte (non costituita), essere diminuiti; con il secondo si censura la disposta compensazione per meta tra le parti, che violerebbe l’art. 92 cod. proc. civ. Entrambe le doglianze non meritano accoglimento, in quanto: a) la Corte di merito ha legittimamente esercitato la facoltà discrezionale di compensazione, rimessa al suo prudente apprezzamento anche in caso di contumacia del resistente, esponendo una motivazione (notevole ridimensionamento della pretesa) che, in quanto non illogica nè contraddittoria, si sottrae alle censure prospettate (cfr. Cass. n .

24531/2010), tanto più che, nella specie, deve farsi applicazione, ratione temporis, del disposto dell’art. 92 c.p.c. antecedente alla modifica introdotta con la L. n. 69 del 2009; b) la liquidazione delle spese è stata solo genericamente criticata sotto il profilo (unico rilevante) della violazione delle tariffe forensi, senza esporre specificamente ed analiticamente le voci e gli importi richiesti e spettanti a parte ricorrente (cfr. Cass. n. 21325/2005;

n. 9082/2006; n. 9098/2010), in tal modo non consentendo al giudice di legittimità il controllo degli error in iudicando solo astrattamente enunciati in ricorso, tra i quali peraltro non risulta specificamente compresa la violazione dei minimi inderogabili di tariffa. Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, in Euro 800,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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