Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30026 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. I, 19/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 19/11/2019), n.30026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30001/2018 R.G. proposto da:

M.M., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv.

Roberto Ricciardi con domicilio eletto in Caserta, viale Lincoln n.

77 (indirizzo PEC roberto.ricciardi.avvocatismcv.it);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC

ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it);

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Venezian. 2008/2018

depositata il 16/07/2018, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Corte d’appello ha respinto l’appello del ricorrente, confermando la pronuncia di prime cure;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione il M. con atto affidato a tre motivi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di impugnazione si incentra sulla violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sotto il profilo dell’omesso esame della situazione esistente in Bangladesh;

– il motivo è inammissibile, oltre che infondato;

– l’inammissibilità discende dal mancato collegamento con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che fonda il rigetto della reclamata protezione internazionale sulla base della condivisibile considerazione della non riconducibilità della vicenda personale del richiedente alle ipotesi normativamente previste per il riconoscimento dello status di rifugiato e per la protezione sussidiaria. In effetti, il ricorrente descrive, quale causa della sua fuga dal Bangladesh, una vicenda personale (riassunta al punto n. 5 della sentenza gravata) che non può certo essere ricondotta ad una ipotesi di persecuzione per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o politico (come ha accertato in fatto la Corte territoriale al punto n. 9 della propria pronuncia);

– il ricorrente infatti non affronta il profilo dirimente della vicenda, ovverosia la non riconducibilità della fattispecie concreta allegata alle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, per il riconoscimento della invocata protezione. Va aggiunto che il ricorrente vorrebbe in concreto sollecitare, con le sue doglianze, la Corte di legittimità ad una rilettura degli atti istruttori per rivisitare nel merito la decisione già adottata nei precedenti gradi di giudizio, prospettando censure in fatto che sono irricevibili nel giudizio di legittimità;

– in diritto, questa Corte ha precisato come il fatto da dimostrare (Cass. Sez. 6-1, n. 16201/2015, Rv. 636626-01) va identificato nella grave violazione dei diritti umani cui il richiedente sarebbe esposto rientrando in patria, di cui costituisce indizio, secondo il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, la minaccia ricevuta in passato, la quale fa presumere la violazione futura in caso di rientro. Quanto alle liti tra privati (per ragioni proprietarie, familiari, ecc.), da ultimo questa Corte (Cass. Sez. 6-1, n. 9043/2019) esclude che possano essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi, per l’appunto, di “vicende private” estranee al sistema di protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello status di rifugiato (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g). Ciò in quanto l’art. 5 del cit. decreto individua chi sono – e devono essere – i responsabili della persecuzione o del danno grave, sicchè per ricomprendere le c.d. vicende private tra le cause di persecuzione o danno grave, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, occorrerebbe valorizzare oltremisura il riferimento ai “soggetti non statuali” indicati dell’art. 5, lett. c);

– conseguentemente, il motivo è anche privo di fondamento;

– il secondo mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 10 Cost., comma 3, art. 3 Dir. 2011/95 UE nonchè in subordine, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere la Corte pronunciato sulla sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

– il motivo è infondato;

– com’è noto, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, costituisce una misura atipica e residuale, nel senso che essa copre situazioni, da individuarsi caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, non possa tuttavia disporsi l’espulsione, e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità (cfr. Cass., Sez. I, 31/05/2018; Cass., Sez. VI, 9/10/2017, n. 23604). Tale forma di protezione compete al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, e deve fondarsi su un’effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. Cass., Sez. I, 23/02/2018, n. 4455; 21/12/2016, n. 26641). La predetta valutazione risulta puntualmente effettuata nella sentenza impugnata, la quale, nell’esaminare la situazione personale del ricorrente nel Paese di origine, ha escluso la configurabilità di un quadro di grave vulnerabilità, rilevando che il richiedente (punto n. 9 della sentenza impugnata) “non ha mai fatto cenno alcuno alla situazione generale del suo paese quale fonte di effettivo pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio”; inoltre, “non risulta che nella zona di (OMISSIS) (dove l’appellante è nato e per sua stessa ammissione ha sempre vissuto) vi sia una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o infine di anarchia senza il controllo delle autorità”;

– il terzo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per omesso esame di circostanze decisive ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 6 e art. 9, lett. b) della dir. 2011/95 UE per avere la Corte veneta omesso di prendere in esame le deduzioni del ricorrente;

– il motivo contiene poi un ulteriore profilo di impugnazione, con il quale ci si duole della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4, per non avere la Corte considerato atti di persecuzione i comportamenti subiti dal ricorrente in Libia;

– il motivo è, in ogni sua articolazione, infondato;

– quanto alla prima articolazione, osserva la Corte come il secondo giudice abbia invece preso in esame quanto dedotto dal richiedente, ritenendo tutto ciò non bastevole a concedere la tutela richiesta;

– riguardo la seconda articolazione, va precisato come, nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31676 del 06/12/2018; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 298 75 del 20/11/2018; Sez. 6, Ordinanza n. 2861 del 06/02/2018). Tale ultima allegazione è rimasta totalmente disattesa da parte del ricorrente; di qui l’infondatezza anche di questa parte del motivo;

– complessivamente quindi il ricorso non merita accoglimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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