Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30025 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. II, 31/12/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 31/12/2020), n.30025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19354-2019 proposto da:

E.K., rappresentato e difeso, giusta delega in calce al

ricorso, dall’avvocato ANDREA PETRACCI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3066/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 21/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da E.K. la sentenza n. 3066/2018 della Corte di Appello di Ancona con ricorso fondato su tre motivi.

La P.A. intimata, non costituitasi nei termini di legge, ha depositato atto al solo fine “dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente chiedeva, come da atti, alla Commissione Territoriale di Ancona il riconoscimento della protezione internazionale.

La domanda veniva respinta dalla detta Commissione.

Impugnata la decisione della Commissione con successivo ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 quest’ultimo veniva rigettato con provvedimento del Tribunale di Ancona.

Avverso l’ordinanza di tale A.G. interponeva appello l’odierno ricorrente.

Il gravame era rigettato con la sentenza della Corte territoriale oggetto del proposto ricorso.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si svolgono, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, varie e promiscue censure, di seguito singolarmente esaminate, pur stante – per il detto carattere promiscuo delle svolte censure – l’inammissibilità del motivo nel suo complesso.

La dedotta omessa motivazione e violazione dell’art. 111 Cost. è censura inammissibile in quanto il vigente ordinamento processuale prevede, quanto al giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la possibilità di eccepire solo il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo, in ipotesi neppure, come dovevasi, esattamente indicato.

Tanto comporta l’inammissibilità anche del profilo di doglianza relativo alla pretesa motivazione errata e/o meramente apparente, in ordine alla quale parte ricorrente ha sollevato eccezione di nullità della sentenza.

Il motivo è, quindi, del tutto e nel suo complesso inammissibile.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 6 e art. 14, lett. b).

Parte ricorrente lamenta, in sostanza, una motivazione “in contrasto con l’attuale situazione del paese di origine del ricorrente” ed una pretesa violazione dell'”obbligo di….un’approfondita ed aggiornata attività di indagine sulle reali condizioni sociali e politiche del Paese di provenienza del ricorrente”;

ed, ancora, la pretesa inottemperanza alla “necessità di acquisire informazioni attendibili sulla situazione del Paese di provenienza”.

Per entrambi i suddetti profili il motivo evita di confrontarsi con ratio della motivazione del provvedimento impugnato e ne elude le risultanze.

L’impugnata sentenza ha invero provveduto (v. pp. 4 s.) ad esaminare approfonditamente le condizioni politiche e sociali alla cui stregua sussistevano le ragioni diniego alla protezione internazionale in favore del ricorrente.

Ma v’è di più.

La sentenza impugnata ha avuto modo di rilevare anche che i “requisiti (erano) esclusi dalla stessa narrazione dell’istante”.

In conclusione il motivo (che non coglie i detti aspetti) è inammissibile.

3.- Con il terzo motivo si deducono, ancora una volta promiscuamente, ed ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, vizi eterogenei e di varia natura (omessa motivazione; violazione dell’art. 111 Cost.; assenza di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dei requisiti per l’autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il motivo, così come proposto, si espone alla censura dell’inammissibilità.

Infatti il canone della specificità del ricorso per cassazione prescrive la necessità di evitare la promiscua deduzione di vizi eterogenei e di varia natura (ex plurimis: Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 23 settembre 2011, n. 19443 e, da ultimo, Ord. 23 ottiobre 2018, n. 26874).

Lo stesso motivo non si confronta, poi, con la motivazione in punto di mancata concessione della protezione umanitaria.

Inoltre non risultano neppure essere state specificamente allegate nè dimostrate specifiche situazioni soggettive tali da poter essere qualificate come “seri motivi di carattere umanitario”.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

4.- Nulla va statuito quanto alle spese del giudizio poichè l’atto denominato di costituzione depositato dalla parte intimata non riveste i requisiti formali del rituale controricorso.

5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis se dovuto, non risultando il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

PQM

LA CORTE

dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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