Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30024 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 15/02/2018, dep. 21/11/2018), n.30024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22256-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ELIDRA SRL, FINAVI SPA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI

SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato PIERO FRATTARELLI,

rappresentati e difesi dall’avvocato LINO ROETTA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 13/2012 della COMM. TRIB. REG. del VENETO,

depositata il 14 febbraio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 febbraio 2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di verifica della Guardia di Finanza, in data 15 luglio 2009 l’Agenzia delle Entrate notificava a Elidra srl, società di gestione di impianti di depurazione, un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2004 relativo al maggior reddito di impresa derivante dal recupero di costi non documentati e costi non deducibili per complessivi Euro 168.928, con determinazione di una maggiore Ires di Euro 55.754, dovuta in solido con la società consolidante Finavi spa.

La società Elidra srl e la consolidante Finavi spa proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza che lo accoglieva parzialmente con sentenza n.73 del 2010.

Le società Elidra srl e Finavi spa proponevano appello e l’Agenzia delle Entrate si costituiva proponendo appello incidentale. La Commissione tributaria regionale, con sentenza del 14 febbraio 2012, rigettava entrambi gli appelli. In particolare la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello incidentale della Agenzia delle Entrate, che insisteva per la indeducibilità dei costi di Euro 18.9299 attinenti ad attività integrante il reato ambientale previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 (rubricato “Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti”), sul rilievo che, ai fini della indeducibilità dei costi-reato, “risulta necessaria la prova del rinvio a giudizio del legale rappresentante della società al fine di sostenere l’applicabilità della L. n. 537 del 1993”.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con unico motivo, per “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

La società resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, poi rinunciato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A) I1 ricorso principale è infondato.

Il sopravvenuto D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1, convertito nella L. 26 aprile 2012, n. 44, ha sostituito il testo della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis, stabilendo che, ai fini della indeducibilità dei costi relativi ad attività qualificabili come delitto non colposo, è necessario che il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale. La nuova disciplina dei “costi da reato” si applica retroattivamente in forza dell’espressa previsione in tal senso contenuta nel medesimo art. 14, comma 3. Ne consegue l’infondatezza del motivo di ricorso della Agenzia delle Entrate, che assume l’indeducibilità dei costi relativi al delitto di traffico illecito di rifiuti sulla base della semplice comunicazione di notizia di reato, basandosi sulla previgente formulazione dell’art. 14, comma 4 bis, non più applicabile.

B) Il ricorso incidentale è inammissibile.

L’intervenuta rinuncia al ricorso incidentale non risulta essere stata notificata alla controparte costituita (in calce alla rinuncia depositata è apposta la dicitura manoscritta che l’atto di rinuncia “è in corso di notifica”). Deve pertanto applicarsi la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, a norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità. (Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18 febbraio 2010).

Si compensano le spese ricorrendo una situazione equiparabile alla soccombenza reciproca.

P.Q.M.

Rigetta ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse; compensa le spese. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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