Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30023 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. II, 31/12/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 31/12/2020), n.30023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20971/2019 proposto da:

K.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, PREFETTO PROVINCIA POTENZA IN PERSONA DEL PREFETTO PRO

TEMPORE, QUESTURA POTENZA IN PERSONA DEL QUESTORE PRO TEMPORE;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositata il

04/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

è stata impugnate da K.E. il provvedimento in data 4.6.2019 del Giudice di Pace di Melfi con cui, stante la sussistenza dei presupposti di legge veniva convalidata la richiesta del Questore di proroga del trattenimento del ricorrente presso il CPR (Centro Permanenza Rimpatri) di (OMISSIS).

Il ricorso, basato su un motivo non è resistito dalla parte intimata.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con i motivo del ricorso si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, la ” falsa o erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge”, nella fattispecie indicata nell’art. 14, comma 5, del T.U. Immigrazione.

Si sostiene, nel ricorso, che il Giudice di prime cure avrebbe errato con il provvedimento impugnato in quanto, nella richiesta convalidata della Questura di Potenza non sarebbe stata fornita alcuna documentazione diretta a sostenere l’istanza di proroga del trattenimento o le attività compiute e finalizzate al rimpatrio.

Da tanto, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe derivata la l’erroneità della convalida rispetto all’art. 14 cit., che prevede la convalida della richiesta di permanenza in apposito centro solo in dipendenza di apposita documentazione.

Il motivo è fondato.

Nel provvedimento impugnato è riportata, solo attraverso l’apposizione di una crocetta innanzi alla parola “sussistono….i presupposti di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14 e succ. mod.”, la presunta motivazione a sostegno della convalida della richiesta del Questore di proroga di trattenimento dell’espatriando nel CPR di (OMISSIS).

Orbene, a fronte della corretta applicazione dell’art. 14 cit. la Questura procedente aveva l’onere, al fine della prosecuzione del detto trattenimento, di allegare e provare valide motivazioni a sostegno della proroga.

Il provvedimento in oggetto si limita ad indicare che lo straniero è privo di passaporto o altro documento utile al rimpatrio e di avere avviato la procedura di identificazione e di emissione del lasciapassare tramite la Direzione Centrale Immigrazione secondo gli accordi bilaterali degli Stati interessati – aggiungendo la necessità di “abbattere gli ostacoli alla preparazione del rimpatrio riportati nello specifico decreto di trattenimento, qui da intendersi integralmente richiamato”.

In tal modo nel provvedimento non sono stati seguiti i criteri per cui era necessaria idonea allegazione (per difficoltà di accertamento di identità e nazionalità, ovvero per il viaggio di rimpatrio) in nessun modo al riguardo effettuata.

La Questura, senza alcun supporto documentale, si limitava – difatti – nella fattispecie solo ad una generica “necessità di ultimare le attività propedeutiche al rimpatrio” con ulteriore richiamo alla originaria richiesta di proroga del trattenimento.

3.- Alla ritenuta fondatezza del motivo consegue l’accoglimento del ricorso con cassazione del provvedimento impugnato.

Non va disposto il rinvio al Giudice a quo non essendo più convalidabile il provvedimento impugnato.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che liquida in Euro 1.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) per la fase di merito e in Euro 2.100,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) per quella di legittimità, somme entrambe comprensive del rimborso forfetario di spese generali nella misura del 15% e degli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

 

 

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