Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30023 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 15/02/2018, dep. 21/11/2018), n.30023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13160-2012 proposto da:

F.P., elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO

163, presso lo studio dell’avvocato ALFIERO COSTANTINI,

rappresentata e difesa dagli avvocati PIETRO COSTA, GIANFRANCO

DALMASO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CITTA’ DI CASTELLO in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 226/2011 della COMM. TRIB. REG. dell’UMBRIA,

depositata il 24 novembre 2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 febbraio 2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Città di Castello notificava a F.P. quattro avviso di accertamento per gli anni di imposta dal 2000 al 2003, divenuti definitivi per mancata impugnazione. Seguiva la notificazione, da parte dell’agente della riscossione Gerit spa, delle succedanee cartelle di pagamento per complessivi Euro 121.437.

Contro le cartelle di pagamento F.P. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Perugia che lo rigettava con sentenza n. 238 del 2008.

La contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 24 novembre 2011. In particolare il giudice di appello respingeva l’eccezione della contribuente di nullità degli avvisi di accertamento poichè emessi dall’Ufficio di Città di Castello, territorialmente incompetente, considerando invece provato che la contribuente fino al 15 novembre 2004 (data di trasferimento in (OMISSIS)) aveva conservato il domicilio fiscale in Città di Castello.

Contro la sentenza di appello F.P. propone ricorso per cassazione, con unico motivo, per “Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 31, 58, 59 e 60, nonchè del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, “, in quanto entrambe le sentenza sono state emesse in violazione dei principi di legge in materia di competenza territoriale degli Uffici finanziari.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il motivo unico di ricorso è inammissibile. Sotto l’intitolazione del vizio di violazione di legge, la ricorrente contesta in realtà l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito che ha ritenuto la competenza territoriale dell’Ufficio di Città di Castello in relazione al domicilio fiscale della contribuente alla data di notificazione degli avvisi. In ogni caso l’eccezione di incompetenza territoriale dell’Ufficio che aveva emesso gli avvisi di accertamento doveva essere formulata mediante l’impugnazione di quegli atti impositivi. Agli effetti del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, tale eccezione non costituisce vizio proprio della successiva cartella di pagamento, pacificamente emessa dal competente agente per la riscossione, con conseguente inammissibilità della eccezione di incompetenza territoriale dell’Ufficio accertatore sollevata nel diverso giudizio avente ad oggetto la successiva cartella di pagamento.

Spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della costituita Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro cinquemila oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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