Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30023 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. I, 19/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 19/11/2019), n.30023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30403/2018 R.G. proposto da:

O.G., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio

Fraternale, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in

Pesaro, via Castelfidardo, 26;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, n. 1020/2018,

depositata il 20 giugno 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre

2019 dal Consigliere Dott. CATALLOZZI Paolo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– O.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, depositata il 20 giugno 2018, di reiezione dell’appello dal medesimo proposto avverso l’ordinanza del giudice di primo grado che aveva respinto il suo ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma 2, sezione di Ancona;

– dall’esame della sentenza impugnata emerge che il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento sia della protezione sussidiaria, sia, in via subordinata, della protezione umanitaria;

– il giudice di appello ha disatteso il gravame interposto evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento dei diritti vantati;

– il ricorso è affidato ad un unico motivo;

– in relazione ad esso non spiega alcuna attività difensiva il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con l’unico motivo proposto il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, art. 5, lett. c), e art. 14, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia, per avere la sentenza impugnata ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, omettendo di prendere in considerazione la situazione di instabilità politico/democratica del paese di origine e il rischio di un serio pericolo di essere perseguitato per la presenza di gruppi estremisti diffusi all’interno di tale paese;

– evidenzia, in particolare, che la Corte di appello avrebbe negato valenza persecutoria agli atti di intimidazione poste in essere da organismi non statuali e senza la protezione dello Stato;

– il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella censura della valutazione degli elementi probatori operata dal giudice di appello, che non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959);

– il giudice di appello, infatti, ha evidenziato che dalle informazioni acquisite emergeva la sussistenza di una situazione di rilevante insicurezza solamente negli Stati del nord e nord-est della Nigeria, in conseguenza dell’attività di un gruppo terroristico, nonchè nella regione centrale del cd. (OMISSIS), a causa di conflitti etnici e religiosi fra le varie comunità, ma che tale situazione non interessava anche la zona dell'(OMISSIS), in cui viveva il richiedente;

– quest’ultima, infatti, pur essendo caratterizzata da un clima di violenza comune e a sfondo politico, non versava in situazioni di pericolo generalizzate o di conflitto;

– con particolare riferimento, poi, alla temuta azione delle Confraternite, pur riconoscendo che le stesse generassero un clima di tensione per la ferocia dei culti e per gli attacchi a scopo di rapina, ha escluso che tali associazioni determinassero una situazione di violenza eliminata o di conflitto armato interno;

– ha, quindi, concluso che non poteva essere riconosciuta la protezione sussidiaria in mancanza del requisito del grave danno previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14;

– inammissibile è, poi, anche il motivo anche nella parte in cui fa valere il vizio motivazione, in difetto della indicazione del fatto storico che la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare;

– il ricorso, pertanto, va respinto;

– nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa;

– non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, stante l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sempre che non risulti revocato dal giudice competente l’ammissione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, stante l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sempre che non risulti revocato dal giudice competente l’ammissione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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