Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30022 del 21/11/2018
Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 15/02/2018, dep. 21/11/2018), n.30022
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12971-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.C.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 30/2011 della COMM. TRIB. REG. del PIEMONTE,
depositata il 31 marzo 2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15 febbraio 2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
A norma del art. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, l’Agenzia delle Entrate procedeva al controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2005 presentata da B.C., rilevando l’omesso versamento di somme dovute a titolo di Irpef ed addizionali. Seguiva la notificazione della cartella di pagamento di Euro 4.346 per imposte non versate, oltre ad Euro 1.714 per sanzioni.
Contro la cartella di pagamento il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Torino che lo accoglieva con sentenza n. 34 del 2009.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, rigettato dalla Commissione tributaria regionale con sentenza del 31 marzo 2011.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con unico motivo cosi formulato: “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, anche in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 6, (Statuto del contribuente)”.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il giudice di appello ha confermato la nullità della cartella di pagamento, già ritenuta dal giudice di primo grado, sull’assunto che l’Agenzia delle Entrate non aveva fornito la prova dell’avvenuto invio dell’avviso bonario previsto dall’art. 36 bis c.p.c..
La motivazione del giudice di merito non è giuridicamente corretta. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, comma 3, non costituisce un obbligo generalizzato ma è testualmente limitato al caso in cui emerga “un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione ovvero una imposta o una maggiore imposta”; pertanto la comunicazione non è dovuta qualora l’Ufficio non abbia rilevato alcun risultato diverso da quello esposto in dichiarazione, ma abbia semplicemente constatato l’omesso versamento di imposte che lo stesso contribuente ha dichiarato dovute. In ogni caso l’omesso invio della comunicazione prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, nei casi in cui essa è dovuta, costituisce di regola una mera irregolarità e non una causa di nullità della cartella di pagamento, salvo che ricorra la peculiare ipotesi prevista dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, che commina la sanzione di nullità dei provvedimenti conseguenti ad iscrizioni a ruolo di tributi risultanti da dichiarazione emessi senza il previo invito a fornire chiarimenti, nel solo caso in cui “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. (in senso conforme, Sez. 5 n. 3366 del 12 febbraio 2013; Sez. 5, n. 13759 del 06 luglio 2016; Sez.5 n. 1711 del 2018).
In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, alla quale è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018