Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30022 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. I, 19/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 19/11/2019), n.30022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30082/2018 R.G. proposto da:

D.I., rappresentato e difeso dall’avv. Luca Froldi, con

domicilio eletto presso il suo studio, sito in Macerata, via

Morbiducci, 21;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, n. 270/2018,

depositata il 28 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.

Fatto

RILEVATO

che:

– D.I. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, depositata il 28 febbraio 2018, di reiezione dell’appello dal medesimo proposto avverso l’ordinanza del giudice di primo grado che aveva respinto il suo ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di (OMISSIS), sezione di Ancona;

– dall’esame della sentenza impugnata emerge che il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento sia dello status di rifugiato, sia, in via subordinata, della protezione sussidiaria, sia, in via ulteriormente subordinata, della protezione umanitaria, allegando di aver abbandonato il paese di origine (Senegal) a seguito di un litigio occorso un suo cugino, sfociato in lesioni inferte a quest’ultimo, e delle minacce di morte ricevute dal proprio zio, intenzionato a vendicare l’accaduto, nonchè a causa della situazione di violenza indiscriminata e caratterizzavano il Senegal;

– il giudice di appello ha disatteso il gravame interposto evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento dei diritti vantati;

– il ricorso è affidato ad un unico motivo;

– in relazione ad esso non spiega alcuna attività difensiva il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso proposto il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, per aver la sentenza impugnata basato la sua decisione unicamente sui soli verbali di audizione del ricorrente presso la Commissione territoriale, omettendo di verificarne la veridicità mediante una sua audizione, di porlo nella condizione di fornire in maniera chiara ed esaustiva le proprie argomentazioni e di attivare i poteri di cooperazione istruttoria;

– il motivo non può essere accolto;

– la Corte di appello ha osservato che dalle stesse dichiarazioni rese dal richiedente emergeva che la motivazione che aveva costretto il richiedente a lasciare il proprio paese di origine risiedeva nel timore di compromissioni della propria incolumità personale e della propria vita riconducibili a vicende di carattere privato, in relazione alle quali non risultava che la parte non fosse in condizione di avvalersi della protezione del suo paese;

– tali circostanze di fatto non permettevano nè l’accesso alla protezione sussidiaria, in ragione della non riferibilità della vicenda ad una delle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, nè alla protezione umanitaria, non ricorrendo i seri motivi di carattere umanitario fondanti la configurabilità di un concreto pericolo di subire atti di persecuzione violenze in caso di rientro nel paese di origine o, comunque, una situazione di vulnerabilità personale;

– così argomentando la decisione della Corte territoriale si sottrae alla censura prospettata, in quanto, da un lato, l’autorità giudiziaria investita del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale non è obbligata a procedere al rinnovo dell’audizione del richiedente già resa dinanzi alla commissione territoriale qualora, come nel caso in esame, la domanda sia ritenuta manifestamente infondata sulla base delle circostanze risultanti dagli atti del procedimento amministrativo svoltosi avanti alla Commissione, oltre che dagli atti del giudizio trattato dinanzi all’autorità giudiziaria medesima (cfr. Corte Giust. 26 luglio 2017, Moussa Sacko; tra la giurisprudenza domestica, vedi Cass. 28 febbraio 2019, n. 5973);

– dall’altro lato, quanto alla censura attinente la mancata attivazione dei poteri di cooperazione istruttoria, il motivo è inammissibile perchè la doglianza è formulata in maniera generica e, per conseguenza, risulta priva di decisività, non indicando quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso (cfr., in tema, Cass., ord., 11 luglio 2019, n. 18721; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2119);

– il ricorso, pertanto, va respinto;

– nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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