Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30020 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 29/12/2011), n.30020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

VALDAMONE DI MONTANARI DOMENICO ANDREA & C. S.N.C,

(c.f.

(OMISSIS)), nella qualità di società incorporante Noseda srl,

in persona del legale rappresentante pro tempore, M.L.

(c.f. (OMISSIS)), M.D.A. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL

POPOLO 18, presso l’avvocato LENER RAFFAELE, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati DAMIANI GIACOMO, CASTELLANI ENRICO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.M.;

– intimato –

sul ricorso 30100-2007 proposto da:

B.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso l’avvocato DIPIERRO NICOLA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COLAFIGLIO LEONARDO,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

VALDAMONE DI MONTANARI DOMENICO ANDREA & C. S.N.C., in persona

del

legale rappresentante pro tempore, M.L., M.

D.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL

POPOLO 18, presso l’avvocato LENER RAFFAELE, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati DAMIANI GIACOMO, CASTELLANI ENRICO,

giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 533/2007 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato CONTALDI GIANLUCA, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del

ricorso incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

DIPIERRO NICOLA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

incidentale, rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione dell’8.2.1995 B.M. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Ravenna D. e M.L. nonchè la società Noseda s.r.l., ed espose che con atto del 10 dicembre 1987 Be.Pi., cui egli era succeduto per rappresentazione della madre, sorella del predetto defunto, e la consorte di questo T.G. avevano costituito la società Noveda s.r.l., nella quale il primo aveva conferito l’azienda agricola sita in (OMISSIS) di sua proprietà, del valore stimato in L. 1.153.303.000 dall’esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Ravenna ex art. 2343 c.c..

La costituzione della società, proseguiva l’attore, era simulata in quanto diretta non già a perseguire il suo scopo tipico, ma a consentire al Be., all’epoca in gravi difficoltà economiche, di reperire mezzi finanziari e di mantenere il godimento della villa padronale che insisteva nell’azienda, assicurandosi una sorta di rendita vitalizia. Quest’ultimo contratto dissimulato era comunque a sua volta affetto da nullità per i plurimi rappresentati vizi.

La rappresentata finalità era resa palese dalla stipula in data 15 luglio 1987, precedente alla costituzione della società, di due preliminari di cessioni di quote non inferiori al 20% ed al 10% della costituenda società in favore di M.D. e G. D., impegnatisi in quella sede a garantire al Be. il godimento dell’immobile.

Alla cessione delle quote promesse, perfezionata quindi con atto del 14 gennaio 1988, fecero seguito ulteriori cessioni del valore di complessive L. 977.849.000.

A conferma della simulazione, lo statuto sociale prevedeva nella clausola contenuta nell’art. 7 il divieto di trasferimento delle quote per donazione e a causa di morte, se non a favore del coniuge e di discendenti in linea retta dei soci fondatori, i quali erano però privi di prole, ed il subentro dei soci superstiti, di fatto costituendo un patto successorio a favore di questi ultimi, vietato dall’art. 458 c.c..

Questa la cornice fattuale, il B. chiese al Tribunale:

1. – di accertare e dichiarare la simulazione dell’atto costitutivo della società Noseda o comunque la sua nullità per nullità o illiceità della causa;

2.- di dichiarare la nullità dell’atto di cessione di quote perfezionato nel gennaio 1987, siccome stipulato in difetto della necessaria valutazione da parte dell’amministratore della società della congruità della stima del conferimento eseguito da Be.;

3.- di annullare inoltre tutti i successivi atti di cessione delle quote sociali di spettanza del Be.;

A.- di dichiarare infine la nullità della clausola statutaria n. 7 indicata, accertando per l’effetto l’acquisto jure hereditatis dei beni del Be. da parte di esso attore e delle sorelle S. e V. a seguito della rinuncia all’eredità della madre, erede legittima. Radicatosi il contraddittorio tutti i convenuti contestarono la domanda.

I convenuti M. e D., nelle more, con separato atto di citazione del 5.2.2004 convennero innanzi al Tribunale di Ravenna B.M. per sentir dichiarare l’inesistenza della sua qualità di socio della Noseda e del suo diritto di ottenere l’atto d’iscrizione nel libro dei soci, ed ordinare la rettifica delle relative iscrizioni effettuate presso l’ufficio del Registro delle Imprese.

A conforto della domanda sostennero che, deceduto il Be., in assenza di discendenti in linea retta, ne avevano regolarmente riscattato la quota in forza della clausola statutaria, provvedendo alla conseguente iscrizione, precedente a quella del B..

Il Tribunale, riuniti i giudizi, dichiarò la nullità dell’atto di cessione di quote intercorso tra i soci fondatori ed il M. ed il D. in data 13.1.88 e rigettò tutte le altre domande.

La decisione, impugnata innanzi alla Corte d’appello di Bologna in via principale dalla società Noseda e da M.D. e M.L., subentrato al D. per averne acquistato le quote, nonchè in via incidentale dal B., ha ricevuto integrale conferma.

Avverso questa decisione ricorrono per cassazione la società Valdamone di Montanari Domenico Andrea & C. s.n.c. succeduta alla Noseda in forza di fusione, e D.A. e L. in ordine all’annullamento dell’atto di cessione stipulato nel gennaio 1988 con due motivi.. Ha resistito l’intimato B.M. con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad undici mezzi. I ricorrenti principali hanno depositato infine memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. in quanto sono stati proposti avverso la stessa decisione.

Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione dell’art. 1418 e dell’art. 2343 cod. civ..

Il secondo motivo, con riguardo alla medesima questione, denuncia il difetto di carente, e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c..

Il resistente non espone repliche a confutazione delle riferite censure. Argomenta invece il proprio ricorso incidentale deducendo:

1.- Vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 345 c.p.c..

Censura il rigetto della domanda di simulazione fondato sulla rappresentazione di fatto, assunto in sede di gravame in violazione del divieto del jus novum, che avrebbe innovato la causa petendi, nonchè della domanda di nullità del contratto sociale, anch’essa per la prima volta rappresentata in appello in relazione al disposto dell’art. 2332 c.c., n. 8.

La Corte del merito non si sarebbe avveduta del fatto che, sin dall’originaria formulazione della domanda introduttiva, si era invocata l’applicazione dell’art. 2332 c.c., n. 8 nel testo all’epoca vigente, per assenza del requisito della pluralità dei soci fondatori.

I patti parasociali anteriori alla costituzione della società avevano dimostrato che la partecipazione di T. era solo fittizia e svelavano il vero disegno sotteso alla creazione dell’ente, ammesso dalla stessa difesa dei convenuti in sede di comparsa di costituzione. L’asserita novità della domanda non è dunque configurabile laddove, rimasti immutati i fatti, si siano invocate in appello nuove norme a sostegno della domanda.

Il conclusivo quesito di diritto chiede di enunciare il principio secondo cui non è da ritenersi nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 1 la domanda con cui si invocano nuove norme di diritto se restano immutati i fatti costitutivi della pretesa e l’oggetto del giudizio. Così come non è da ritenersi nuova la domanda che non alteri i presupposti di quella formulata in primo grado, e che non introduca nuovo petitum o nuova causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate o diverse. Non può in ogni caso ritenersi nuova la domanda in caso di semplice diversa o più analitica prospettazione degli stessi fatti.

2.- Ancora vizio d’insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 1. La Corte del merito sarebbe incorsa nel dedotto errore per aver ritenuto domanda nuova, dunque inammissibile, quella fondata sulla nullità della causa in relazione alla finalità di dissimulare il patto successorio costituito dall’art. 7 dello statuto. La domanda di simulazione venne formulata nell’atto introduttivo del giudizio, ove, a pag. 12, si espose che decisiva prova della simulazione era rappresentata dal patto consacrato nella cennata clausola, illecita e contraria al disposto degli artt. 458 e 1369 c.c., il cui fulcro e significato valevano a sancire, sin dalla nascita dell’ente, la futura totale appartenenza dell’intera proprietà del Be. in capo al M., a prezzo irrisorio. Altresì in memoria, si assumeva che i convenuti, parti occulte ed in malafede del negozio costituivo, non potevano sottrarsi alle articolate prove orali tese a confutare l’assunto di controparte, secondo cui la clausola mirava a diseredare gli eredi dei coniugi Be., germani B..

Il quesito di diritto, il cui incipit e la cui articolazione si uniformano a quelli del precedente quesito, chiede di affermare analogo principio.

3.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c..

L’errore denunciato risiederebbe nella pronuncia di rigetto assunta dalla Corte del merito che avrebbe invece dovuto pronunciare l’inammissibilità dell’appello, conseguente al riscontro della violazione del divieto del jus novum.

Il quesito chiede di affermare che in caso di violazione dell’art. 345 c.p.c. il giudice d’appello deve pronunciare l’inammissibilità e non il rigetto della domanda.

4.- Vizio di motivazione omessa, e violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1417, 2702 c.c., art. 2724 c.c., n. 1, artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. Il ricorrente lamenta che i giudici del merito non avrebbero preso in esame le scritture prodotte, non disconosciute, contenenti i patti parasociali, aventi contenuto di controdichiarazione, comunque validamente utilizzabili quali principio di prova scritta.

Il quesito di diritto chiede di affermare il principio secondo cui ai fini della prova della simulazione sono valorizzabili tutti i mezzi e, se esistendo un principio di prova scritta, il giudice sia tenuto ad ammettere prova orale. Nel caso in cui si adduca causa illecita, se il giudice è inoltre tenuto a valutare tutti gli indizi motivando l’omesso rilevo loro attribuito.

5.- Il vizio di motivazione, nonchè la violazione degli artt. 228, 229 c.p.c. e degli artt. 2730 e 2733 c.c. si anniderebbero nell’omesso rilievo, sia da parte del Tribunale di Ravenna prima che della Corte d’appello poi, del valore confessorio delle dichiarazioni contenute negli atti difensivi di controparte, che provavano il disegno, sotteso alla nascita dell’ente, di assicurare al Be.

la gestione dell’attività agricola e unitamente alla consorte l’abitazione nella villa, e dall’altro lato di ricevere, attraverso la cessione delle quote, mezzi finanziari che gli consentissero il rientro dalle esposizioni verso le banche.

Il quesito chiede di affermare il principio che le dichiarazioni aventi ad oggetto fatti sfavorevoli a chi le ha rese e favorevoli all’altra parte, anche se inconsapevolmente quanto al loro valore probatorio, hanno natura di confessione giudiziale se contenute in atti firmati personalmente, quali gli atti giudiziari, anche se la sottoscrizione è apposta solo in calce al mandato. Indagine su natura ed efficacia compete al giudice di merito il cui giudizio è insindacabile se congruamente motivato, e comunque devono essere valutate alla stregua di indizi al pari delle dichiarazioni rese dai difensori.

6. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2332 c.c., comma 1, n. 8. La decisione impugnata sarebbe affetta dal denunciato errore laddove esclude la simulazione tra le cause di nullità contemplate dalla norma richiamata. Richiamando dottrina che configura la simulazione soggettiva dell’attività sociale, che non implica necessariamente la simulazione del contratto sociale, il ricorrente chiede di affermare il principio secondo cui, nel vigore dell’art. 2332 c.c. applicabile in causa ratione temporis, avvenuta l’iscrizione della società nel registro delle imprese, possa essere dichiarata la nullità della società di capitali in difetto del requisito della pluralità dei soci.

7.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 1414 c.c., dell’art. 2724 c.c., n. 1, artt. 2727 e 2729 c.c.. La prova del patto illecito sottostante la costituzione della società non incontra limiti nè preclusioni di carattere probatorio. La Corte del merito è per l’effetto incorsa in errore per non aver ammesso le prove orali articolate.

Il quesito di diritto chiede di affermare il principio che la prova per testi e per presunzioni diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, nonchè se vi sia un principio di prova scritta è sempre ammissibile.

8.- Vizio di motivazione e violazione dell’art. 458 c.c.. L’errore ascritto al giudice d’appello consiste nell’aver ritenuto, dopo aver detto che quella domanda in primo grado era autonoma, che esso ricorrente non si era opposto all’esecuzione del contratto così da non poter accertare d’ufficio la nullità. Viceversa egli si oppose all’esercizio del diritto di subentro delle quote cadute in successione da parte dei soci superstiti, che lo citarono in altro giudizio per far valere la clausola più volte citata. La domanda di nullità non era pertanto nuova, e comunque il vizio era rilevabile d’ufficio.

Il quesito di diritto chiede di affermare che, in caso di plurime domande trattate unitariamente in giudizio, il giudice d’appello deve rilevare d’ufficio la nullità del contratto anche in base a ragione diversa da quella dedotta dall’appellante, quando alcuna delle domande attenga all’esecuzione del contratto ovvero risultino violate norme inderogabili.

9.- Il vizio motivazionale, dedotto unitamente alla violazione dell’art. 2556 c.c. nel testo riformato dalla L. n. 310 del 1993, consisterebbe nell’aver la Corte del merito escluso che il subentro dei soci superstiti nelle quote cadute in successione non dovesse essere formalizzato. Per l’esercizio della prelazione non è sufficiente la mera dichiarazione di volontà. Il quesito di diritto chiede se in caso di clausola statutaria contenente patto di prelazione, ai fini dell’iscrizione dei soci che hanno esercitato il diritto nel R.I., sia sufficiente mera dichiarazione unilaterale ovvero debba seguire formalizzazione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

10.- Si lamenta che la Corte del merito avrebbe erroneamente ritenuto implicito il controllo di congruità del valore del conferimento in natura eseguito dall’amministratore, laddove il disposto dell’art. 2343 c.c., comma 3 nel testo all’epoca vigente ne imponeva espressa formulazione. Di qui la nullità di tutti i successivi atti di cessione delle quote sociali. Il quesito di diritto chiede se il controllo di congruità imposto all’amministratore dalla disposizione in rubrica debba espletarsi in modo formale, espresso ed univoco, e che in mancanza le successive cessione di quote sociali sono nulle.

11.- Si denuncia il vizio di motivazione in ordine al governo delle spese, compensate solo per la fase d’appello. Il quesito di diritto, coerente alla censura, chiede se il giudice d’appello debba motivare sul regime delle spese del precedente grado ove sia stato investito della questione. I primi due motivi del ricorso incidentale che merita esame prioritario, sono logicamente connessi vengono pertanto esaminati congiuntamente. I ricorrenti principali ne deducono l’infondatezza e comunque l’inammissibilità osservando che la decisione impugnata presta adesione agli stessi principi di diritto invocati dal B., per giungere a ritenere inammissibili le nuove,domande introdotte per la prima volta in appello. Osserva il collegio che effettivamente la decisione, che ha rigettato l’appello per la riscontrata violazione del jus novum in appello, si è uniformata ai principi evocati nei motivi in esame. Secondo i giudici del gravame, a fondamento della domanda di simulazione della società, che secondo la sua originaria formulazione mirava a precostituire una rendita vitalizia a favore del Be., il B. nei motivi d’appello aveva invece dedotto la sussistenza del patto successorio consacrato nell’art. 7 dello statuto societario, vietato dall’art. 458 c.c., dunque un fatto nuovo che immutava la causa petendi in violazione del divieto del jus novum in appello.

Secondo quanto riferito in narrativa, il B. rappresentò infatti al Tribunale adito la simulazione della società Noseda, in quanto la sua costituzione non era diretta a perseguire il suo scopo tipico bensì a consentire al Be., all’epoca in gravi difficoltà economiche, di reperire mezzi finanziari e di mantenere il godimento della villa padronale che insisteva nell’azienda, assicurandogli una sorta di rendita vitalizia, e quest’ultimo contratto dissimulato era comunque a sua volta affetto da nullità per i plurimi rappresentati vizi. Ne era riprova la clausola n. 7 contenente il divieto di trasferimento delle quote per donazione e a causa di morte, se non a favore del coniuge e di discendenti in linea retta dei soci fondatori, i quali erano però privi di prole, ed il subentro dei soci superstiti, di fatto costituendo un patto successorio a favore di questi ultimi, vietato dall’art. 458 c.c.. Il petitum dunque si risolse nella domanda tesa alla dichiarazione della simulazione dell’atto costitutivo della società Noseda o comunque della sua nullità per nullità o illiceità della causa, e la richiesta di nullità della clausola statutaria n. 7 venne rappresentata al fine d’accertare l’acquisto jure hereditatis dei beni del Be. da parte di esso attore e delle sorelle S. e V. a seguito della rinuncia all’eredità della madre, erede legittima. Si legge del resto nei brani degli scritti difensivi riprodotti nei motivi in esame, ed in particolare nel secondo mezzo, che nel suo atto di citazione l’odierno ricorrente rappresentò al primo giudice che “decisiva prova del vero fine del M. e della simulazione e nullità degli atti è la richiamata norma di cui all’art. 7 dello statuto”.

La palese differente rappresentazione di siffatta clausola, assunta secondo suddetta originaria impostazione difensiva ad utile elemento di riscontro probatorio del fondamento della domanda di simulazione, esercitata in giudizio sulla base di distinta causa petendi, e prospettata di contro in appello quale elemento costitutivo della stessa domanda di simulazione, ha determinato immutazione di quel requisito che la Corte del merito ha ineccepibilmente rilevato, facendo buon governo del principio evocato dallo stesso ricorrente, sulla base dell’esegesi del tenore delle censure e delle domande illustrate nei motivi di gravame, interpretati nel senso che mirassero ad inquadrare il contratto dissimulato non già nello schema contrattuale tipico originariamente ipotizzato, bensì nell’archetipo dell’atto illecito, ontologicamente distinto e diversamente disciplinato anche in ordine al regime probatorio. Alla stregua della puntuale ed esaustiva motivazione che illustra il risultato di questa ricostruzione, i motivi in esame, già risultati privi di fondamento, risultano altresì inammissibili alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato che l’apprezzamento sulla sufficienza degli elementi ricavabili dalla domanda ai fini dell’individuazione dell’oggetto della stessa si basa su di una indagine di fatto riservata al giudice del merito e la Corte di cassazione è abilitata all’espletamento di indagini dirette al riguardo, solo quando il giudice del merito abbia omesso l’indagine interpretativa sulla domanda, ma non quando l’abbia compiuta ed abbia motivatamente espresso il suo convincimento in ordine all’esito dell’indagine – da ultimo Cass. n. 5876/2011.

Il vizio riscontrato ha assorbito l’esame nel merito delle questioni rappresentate in relazione alla domanda di simulazione nei termini rappresentati in sede di gravame. Il terzo motivo, che mira all’enunciazione di un principio sicuramente corretto, atteso che la novità della prospettazione degli elementi costitutivi della domanda va sanzionata con pronuncia d’inammissibilità e non col rigetto dell’appello, è inammissibile non risultando la censura sorretta da interesse concreto, bensì tesa ad astratta petizione di principio.

Resta necessariamente travolto l’esame del quarto e quinto motivo in quanto espongono censure, peraltro neppure assistite dal requisito dell’autosufficienza, che attengono al regime probatorio del negozio illecito la cui rappresentazione in appello, secondo quanto premesso, non ha trovato ingresso. Il sesto motivo è infondato.

Ad avviso della Corte del merito la domanda di nullità della società per violazione del disposto dell’art. 2332 c.c., n. 8 era stata anch’essa introdotta per la prima volta in sede di gravame, e la conseguente preclusione non era superabile dall’asserita rilevabilità officiosa del vizio rappresentato. Discutendosi della legittimità e non dell’esecuzione del contratto, occorreva infatti coordinarne il rilievo col principio della domanda. Ma la stessa configurabilità della nullità dell’atto costitutivo della società di capitali per simulazione dovevasi escludere, in quanto determinante in tal senso e la considerazione che la rilevanza meramente obbligatoria della controdichiarazione, indispensabile prova della simulazione, sarebbe comunque inidonea ad eliminare gli effetti reali determinativi della nascita dell’ente. La simulazione peraltro non è annoverata tra le cause di nullità previste nel disposto dell’art. 2332 c.c. nel testo applicabile ratione temporis.

Tale decisione, esaustivamente e puntualmente motivata, risolve correttamente il nodo controverso in adesione all’orientamento che esclude l’ipotizzabilità della simulazione del contratto sociale, sia in considerazione delle inderogabili formalità che assistono la creazione e la stessa organizzazione dell’ente, sia in relazione alla tassatività delle cause di nullità della società previste dall’art. 2332 c.c. nel testo modificato per dare attuazione alla direttiva CE n. 68/151, la cui clausola di chiusura esclude, al di fuori dei casi previsti, l’assoggettamento della società a cause di nullità assoluta o relativa, d’inesistenza o d’annullabilità (Cass. nn. 3666/1997, 6100/2003).

La natura stessa del contratto sociale, non solo regolatore degli interessi dei soci, ma nel contempo atteggiato “come norma programmatica dell’agire sociale”, la cui sfera è destinata ad interferire con interessi estranei ai contraenti, ed il conseguente rilevo preminente che occorre attribuire alla tutela dei terzi, che pone in luce lo stretto inscindibile rapporto “atto-attività”, vale a dire il valore organizzativo, rappresentano la ratio sottostante il testo normativo e ne impongono la lettura restrittiva (Cass. n. 12302/1992) e rendono conto dell’irrilevanza della fase negoziale, che pur è presente nel processo formativo della società. Per l’effetto della reale volontà dei contraenti, dopo la nascita dell’ente, non può più influire su atti ed iniziative tipiche di tale nuovo autonomo soggetto giuridico, che opera, coinvolgendo i terzi, a prescindere da quella volontà effettiva. Iscritta nel registro delle imprese, la società di capitali vive di vita propria ed opera compiendo la propria attività per realizzare il proprio scopo sociale, quale che sia stato l’intento preordinato dei suoi fondatori. Natura e tipo sociale, una volta compiute le formalità di legge, sono quelle che emergono dal sistema di pubblicità e l’atto di costituzione dell’ente non può perciò essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti, restando consacrato secondo la volontà che risulta iscritta ed in tal modo portata a conoscenza dei terzi (v. Cass. n. 10970/1996, da ultimo n. 13234/2011).

Non esistono in conclusione vizi della società oltre quelli elencati nell’art. 2332 c.c., e se la simulazione dell’ente stesso può assumere rilievo, occorre necessariamente collocarla in uno di questi casi, di stretta interpretazione, a nessuno dei quali è però riconducibile. In questa prospettiva il ricorrente coltiva la censura esposta nel mezzo in esame inquadrando suggestivamente la simulazione della società Noseda nell’ipotesi prevista dall’art. 2332 c.c., n. 8 nel testo all’epoca in vigore per “mancanza della pluralità dei soci” discendente dall’interposizione fittizia di persone, secondo una nuova suggestiva prospettazione che non trova riscontro nelle tesi originariamente sostenute ed è stata perciò fondatamente dichiarata inammissibile. La decisione impugnata e la stessa narrativa della vicenda fornita dalle parti, riferiscono l’invocata nullità del contratto sociale alla preordinata volontà di tutte le parti di contrarre una rendita vitalizia, fattispecie cui è estraneo ogni rilievo circa la pluralità dei soggetti contraenti.

Alla luce di queste osservazioni deve essere disposto il rigetto del motivo, che travolge necessariamente l’esame del settimo e dell’ottavo mezzo ad esso logicamente collegati.

Il nono motivo è inammissibile.

La Corte distrettuale ha sostenuto che la contestata clausola statutaria non aveva contenuto illecito, nè concretava un patto successorio, prestando ossequio a consolidata esegesi – Cass. n. 3609/1994 e più di recente n. 3345/2010- assolutamente condivisa ed a cui s’intende dare continuità, e su questa premessa di principio ha respinto l’eccezione del B. tesa alla declaratoria di tardività, e conseguente inefficacia, della dichiarazione di subentro dei soci superstiti, peraltro carente dell’atto formale inter vivos, asseritamente necessario. Il B. non solo non aveva formulato tale eccezione nel precedente grado di giudizio, ma neppure aveva precisato in causa in quale data gli aventi diritto alla successione avevano dato comunicazione della stessa alla società, sì da poter scrutinare l’osservanza da parte dei soci superstiti del termine d trenta giorni per l’esercizio del diritto di prelazione.

Il ricorrente critica questo argomentato passaggio logico senza smentirne la correttezza. Nè assume infatti d’aver regolarmente introdotto la questione in appello, nè riferisce se e quando avrebbe dimostrato il dato in relazione al quale gli è stata ascritta la ravvisata lacuna probatoria. Si limita, piuttosto a dedurre questione non pertinente alla ratio decidendi e formula tautologico quesito di diritto, anch’esso astrattamente formulato ed estraneo al nucleo della decisione così come il principio di cui chiede l’enunciazione, inadatto a risolvere la questione nei termini in cui in concreto è stata esaminata e risolta.

Il decimo motivo è inammissibile.

La Corte distrettuale ha affermato che, potendo ritenersi espletata positivamente la verifica di congruità della stima del conferimento dell’azienda da parte dell’amministratore, con la conferma della stima dell’esperto intervenuta il 3 marzo 1988, le cessioni di quota successive a tale data erano valide ed efficaci. Il ricorrente critica la fondatezza dell’apprezzamento espresso circa il positivo espletamento del controllo di congruità attraverso la redazione da parte dell’amministratore del bilancio in data 3.3.1988 confutando nel merito siffatto apprezzamento. Alla luce dell’adeguata e puntuale motivazione che sorregge tale conclusione, immune da errore laddove esclude, in assenza di prescrizione normativa, la sacralità della forma attraverso cui suddetto controllo deve essere espresso, la decisione non è sindacabile in questa sede. Analoga sorte merita l’ultimo motivo.

Appartiene al giudice del merito la decisione sulla compensazione delle spese che non può essere sindacata laddove non sia stata adottata, essendo stata applicato correttamente il principio della soccombenza. Il ricorso incidentale è in conclusione meritevole d’integrale rigetto.

Venendo all’esame dei motivi illustrati dai ricorrenti principali che possono essere esaminati congiuntamente in quanto introducono questioni logicamente collegate, occorre rilevare ancora una volta la correttezza della decisione conclusiva assunta dalla Corte del merito secondo cui l’atto di cessione di quote stipulato nel 1988 era affetto da nullità, perchè concluso nonostante il regime d’inalienabilità sancito nel combinato disposto degli artt. 2343 e 2476 c.c., in difetto della necessaria valutazione di congruità del conferimento da parte dell’amministratore. Assumono i ricorrenti che l’errore di diritto ascritto alla Corte del merito risiederebbe nell’aver dichiarato la nullità dell’atto di cessione delle quote sociali intervenuto il giorno 13 gennaio 1988, in ragione del conclamato difetto dello scrutinio di congruità del conferimento dell’immobile entrato a far parte del patrimonio della costituita società demandato all’amministratore, eseguito il successivo 3 marzo dello stesso anno, e dunque in regime d’inalienabilità di quelle quote, non considerando che quel divieto non è posto a presidio di un interesse generale. La contrarietà dell’atto a norma imperativa non ne sanziona tout court la nullità se non mira a tutelare esigenze di ordine pubblico, nella specie sicuramente non ravvisabili.

La ratio legis sottesa al combinato disposto delle norme citate non mira a proteggere interessi superiori di ordine pubblico, e comunque il divieto temporaneo, che la riforma del 2003 ha abrogato per le s.r.l., conferma che fine ultimo del controllo di congruità è l’interesse della società e degli acquirenti, non certo l’interesse pubblico collettivo nè settoriale. Con richiami dottrinari, i ricorrenti rilevano che, ove mai a seguito di quello scrutinio si rendesse necessario procedere alla riduzione del capitale sociale ad al parziale annullamento delle quote rimaste scoperte, la società potrebbe ottenere l’integrazione della minusvalenza del conferimento in natura dal socio alienante, ed i terzi si gioverebbero della tutela ordinaria.

I ricorrenti lamentano inoltre che la Corte del merito ha assunto a base del decisum l’omesso controllo di congruità del conferimento alla data dell’atto di cessione, senza tener conto del fatto che l’amministratore unico della società, T.G., già all’atto della costituzione della società, quindi precedentemente, aveva reso dichiarazione di piena corrispondenza tra capitale versato e somma dei valori dei rispettivi conferimenti, e non ha motivato le ragioni che l’hanno indotta ad escludere che tale riscontro avesse valore certificativo dell’avvenuto controllo che, libero da vincoli di forma, ex post venne solo esteriorizzato.

Siffatta dichiarazione, il contenuto della relazione al bilancio d’esercizio, temporalmente successiva di un solo mese, la verifica tempestiva del controllo dei sindaci e l’inesistenza di un libro dei verbali della società, rappresentano dati sintomatici muniti dei requisiti di legge, decisivi nella formazione del convincimento della Corte del merito e da essa erroneamente disattesi. Contraddittoria è inoltre l’asserita irrilevanza della dichiarazione della T. d’intervenuto integrale versamento del capitale rispetto all’affermato espletamento del controllo di congruità eseguito nel marzo del 1988, conclamato perchè libero da vincoli di forma.

Altresì irragionevole è l’affermazione secondo cui la valutazione di congruità, in quanto a forma libera, si desumerebbe dalla redazione del bilancio da parte dell’amministratore e non già dalla sua espressa dichiarazione resa in sede di costituzione della società.

Ad ogni modo, sostengono ancora i ricorrenti, la riscontrata omissione non avrebbe inficiato l’atto di cessione bensì ne avrebbe determinato l’inefficacia temporanea, rimasta sanata per effetto del successivo scrutinio, che ebbe esito favorevole, intervenuto nel marzo dello stesso anno. I conclusivi quesiti di diritto chiedono:

1.- di affermare il principio se la nullità virtuale del contratto sancita dall’art. 1418 c.c. può trovare applicazione solo se la norma violata tuteli un interesse pubblico o generale e non settoriale o particolare, e quindi non opera in caso di cessione di quote sociali precedente al controllo di congruità dei conferimenti in natura demandato all’organo amministrativo previsto dal combinato disposto degli artt. 2343 c.c., comma 3 nel testo vigente ratione temporis e dell’art. 1418 c.c..

2.- di affermare il principio secondo cui allorchè sia ammessa la prova presuntiva, essa possa da sola rappresentare fonte del convincimento del giudice che è tenuto ad accertarne gravità, precisione e concordanza, sì che è viziata la decisione del giudice di merito che neghi valore agli elementi acquisiti, senza indicarli nè motivare le ragioni per cui essi, seppure singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non possano acquisirla se valutati nel loro complesso. Tanto premesso, associa il collegio al vizio di motivazione dedotto col secondo motivo (Ndr: testo originale non comprensibile), induce alla rivisitazione nel merito circa il giudizio espresso dall’organo d’appello in ordine dell’adeguatezza dei dati riscontrati a valere in termini di controllo di congruità dell’amministratore della stima del conferimento in natura espressa dall’esperto. La libertà di forme che assiste l’esecuzione ed espressione della verifica di cui si discute non autorizza a ritenere il suo espletamento insito in ciascuna iniziativa di competenza dell’organo gestorio che in qualsiasi modo coinvolga l’esame sul valore del conferimento, occorrendo invece che a questo dato il controllo dell’amministratore, seppur condotto in relazione all’espletamento di altro adempimento, si riferisca espressamente, e comunque l’esaustività di tale iniziativa rappresenta valutazione rimessa al giudice di merito. Alla luce del tessuto motivazionale che nella specie lo sorregge, adeguato, puntuale ed immune da vizi logici, l’apprezzamento del giudice del merito non è sindacabile da parte di questa Corte.

Immune dal denunciato errore di diritto è inoltre la declaratoria di nullità delle cessioni che hanno preceduto lo scrutinio in contestazione, oggetto delle censure esposte nel primo motivo, Secondo il disposto dell’art. 2343 c.c., comma 3, applicabile ratione temporis alle società a responsabilità limitata giusta il richiamo alla sua integrale disciplina contenuto nell’art. 2476 c.c. in materia di conferimenti dei soci, ora abrogato alla luce del nuovo assetto di tale tipo societario introdotto materia dall’art. 2464 c.c., comma 5, “Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società”.

La ragione del divieto è quella di evitare la circolazione di azioni, o quote nella s.r.l., di cui non si sia verificata la copertura effettiva del valore nominale, ed il rischio di un ipotizzabile loro annullamento se, all’esito dello scrutinio di congruità del valore del conferimento, risultino in parte scoperte, dovendosi procedere alla riduzione di capitale. Incontroversa la ricostruzione della voluntas legis in questi sensi, la previsione d’inalienabilità delle quote trova la sua ragion d’essere nell’esigenza, strettamente collegata alla prima, di tutelare la società, nel senso di garantire l’effettività del capitale sociale, e nel contempo i terzi acquirenti di quelle azioni, per quel che ora rileva delle quote, a carico dei quali non è testualmente previsto alcun onere d’informazione preventiva circa l’attuazione di quel controllo e la loro integrale liberazione. In quest’ultima prospettiva quel divieto opera in senso inderogabile a presidio dell’interesse, di carattere generale e pubblico, a che la circolazione cartolare si attui secondo il regime della certezza dei valori attribuiti alle quote sociali ed a tutela dell’affidamento di chi, negoziando dall’esterno, in quei valori fa assegnamento. In coerenza, l’obbligo per l’amministratore di depositare le quote presso la società prima di procedere a quella verifica, che si innesta in senso congruente nel sistema dei controlli che assicurano la corrispondenza di quei valori al capitale prescrivendo altresì breve termine per il suo esercizio, rafforza quel vincolo d’inalienabilità verso l’esterno, allo scopo d’assicurare protezione a chi, non tenuto ma neppure legittimato ad accedere all’esame degli atti interni alla società, a quel valore si attiene, confidando nella sua correttezza. Nè specifica previsione dello statuto societario, nè tanto meno la volontà dei soci espressa in regolare assemblea possono derogare perciò a quel divieto, ammettendo la libera circolabilità delle azioni e svincolandole da quel blocco provvisorio, prima che il procedimento di verifica si sia concluso in senso positivo. Ne discende che la tutela risarcitoria, che indiscutibilmente è riconosciuta alla società nei confronti degli amministratori che contravvengono a quel divieto ovvero ritardino l’operazione (Cass. n. 2489/1973), non risulta sovrapponibile a quella che deve riconoscersi allorchè le azioni vengano cedute ai terzi in quella situazione di negligenza, nè può ad essa surrogarsi. Il vincolo non può essere caducato dall’inerzia dell’amministratore, e se ha il senso riscontrato, la sua inosservanza non può che riflettersi sulla validità dell’atto che nonostante la sua operatività sia stato compiuto (seppur non puntuale in termini Cass. citata). I diversi livelli di tutela, interno ed esterno, pur intersecandosi, si esprimono pertanto sul piano degli effetti nei distinti rimedi operanti a seconda dell’interesse sottostante che venga in rilievo. La società può agire in giudizio per far valere la responsabilità dell’amministratore che, non rispettando il termine fissato per il controllo di congruità, abbia determinato l’immobilizzazione delle quote precludendone la circolazione, che per sua natura, dovrebbe invece essere libera, chiedendo il ristoro dei danni conseguenti. Il terzo incolpevole, se acquista le quote in regime d’inalienabilità, può chiedere in giudizio la nullità dei relativi atti, e medesima pronuncia può adottare il giudice (Ndr: testo originale non comprensibile) in difetto di specifica istanza del terzo acquirente, ed in particolare laddove ne venga dedotta la mala fede, come nel caso in esame, laddove si discuta in causa in ordine all’esecuzione di quegli atti, venendo in rilievo, quale presupposto necessario, la violazione di norma inderogabile attinente all’ordine pubblico cui è sotteso il valore della trasparenza assunto a fonte legale del traffico giuridico, e dunque degli atti considerati. La nullità sanziona in conclusione la contrarietà del trasferimento all’ordine pubblico economico e, inquadrata nella categoria elaborata in dottrina delle c.d. nullità di divieto, non opera a vantaggio del solo contraente ma viene in rilievo anche se il vizio venga fatto valere da qualsiasi altro interessato, siccome “rappresenta la conseguenza di un disvalore che inficia l’atto ai sensi dell’art. 1343 c.c.”. Secondo quanto si è già affermato nella giurisprudenza di questa Corte n. 3272/2001, “in presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di un’espressa sanzione di nullità non è rilevante se l’atto negoziale è in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l’art. 1418 c.c., comma 1, che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità”. In tali casi, tra cui rientra quello in esame, sussiste l’interesse dell’ordinamento a rimuovere l’atto per le turbative che la sua conservazione può creare nel sistema della circolazione delle quote sociali, il cui valore potrebbe non corrispondere, ovvero risulti in seguito non corrispondente a quello effettivo.

Non offre alcuno spunto di riflessione critica contraria il mancato richiamo della disposizione normativa in esame al mutato assetto legislativo delle società a responsabilità limitata introdotto della riforma del 2005. La disciplina innovata mira ad una semplificazione del sistema delle società considerate, nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione dei soci anche in fase di costituzione dell’ente, che non incide sul nucleo della questione in esame regolamentata ratione temporis alla stregua della precedente normativa. Tanto meno argomenti di smentita sono ricavabili dai precedenti giurisprudenziali richiamati dai ricorrenti, in particolare da quelli citati nella memoria difensiva. Al caso risolto da Cass. n. 3012/1996, che ha escluso che potesse sanzionarsi con la nullità l’atto di disposizione delle proprie azioni da parte dell’amministratore senza autorizzazione della società, sottende la ratio del divieto posto dall’art. 2357 c.c. quale presidio destinato ad operare all’interno dell’ente e della sua sola compagine, che non coinvolge dunque interessi estranei a quel nucleo limitato. Del pari la giurisprudenza formatasi in materia di nullità c.d. virtuale, ravvisabile in caso di violazione di norme inderogabili non sanzionata – Cass. n. 25222/2010- esclude che possa dichiararsi la nullità se risulti prevista altra sanzione, nella specie non individuabile, ovvero se la legge assicura l’effettività della norma violata con altri rimedi, neppur essi previsti (tanto meno ricavabili per via sistematica nel caso in discussione.

La riduzione del capitale sociale proporzionale al valore delle quote cedute in assenza del controllo di congruità del valore del conferimento in natura, come si è già rilevato, rappresenta rimedio destinato ad operare con effetto endosocietario, non utilizzabile dai terzi, portatori di un autonomo interesse che quel rimedio non è idoneo tutelare.

Ispirata a corretta costruzione esegetica la decisione impugnata è pertanto immune dalle critiche dedotte nei motivi in esame di cui va per l’effetto disposto il rigetto.

Tutto ciò premesso, i ricorsi vanno rigettati e le spese del presente giudizio, in ragione della reciproca soccombenza delle parti, vanno interamente compensate.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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