Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30020 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 15/02/2018, dep. 21/11/2018), n.30020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2665-2012 proposto da:

P.B., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO CONTI

ROSSINI presso lo studio dell’avvocato PAOLO D’URBANO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 246/2011 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 21 settembre 2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 febbraio 2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Equitalia Gerit spa notificava a P.B. una comunicazione di iscrizione di ipoteca per Euro 11.857, pari al doppio del credito iscritto a ruolo.

Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che dichiarava il difetto di giurisdizione con riguardo alla iscrizione di ipoteca riferita ai crediti di Inps ed Inail non aventi natura tributaria; con riguardo al credito tributario di Euro 486 per Irpef riteneva l’insussistenza del presupposto per l’iscrizione di ipoteca; nel dispositivo dichiarava “improcedibile il ricorso”.

P.B. proponeva appello alla Commissione tributaria regionale. Con sentenza del 21 settembre 2011 il giudice di appello osservava che la Commissione tributaria provinciale aveva erroneamente dichiarato improponibile il ricorso, il quale doveva invece essere accolto, non essendo consentita l’iscrizione di ipoteca per crediti inferiori ad Euro 8.000; rigettava l’appello con riguardo alla richiesta di condanna alle spese.

Contro la sentenza di appello il contribuente propone ricorso per “manifesta violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in quanto pronunciata in violazione delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e art. 92 c.p.c.”, nella parte in cui “ha ritenuto preclusa la possibilità di condannare alle spese in favore del ricorrente dalla circostanza che la richiesta provenisse dal contribuente e non dall’Ufficio”.

Equitalia non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il motivo di ricorso è inammissibile. Questa Corte ha affermato il principio secondo cui, in tema di condanna alle spese processuali, la regola della soccombenza va intesa nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse; con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Sez. 1 -, Ordinanza n. 19613 del 04 agosto 2017). Nel caso in esame, dal dispositivo della sentenza impugnata, risulta che il giudice di appello ha accolto solo parzialmente l’appello del contribuente; ne consegue la legittimità della compensazione delle spese disposta nei confronti della parte non interamente vittoriosa.

Nulla sulle spese di questo giudizio in assenza di attività difensiva di parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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