Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30020 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30020 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: VELLA PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 25184-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.E. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in RONIA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
FELIX SR, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso
lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI, rappresentata e difesa
dagli avvocati SALVATORE ABRAMO, GIANMARCO
i\BBADESSA;

– controrícorrente –

Data pubblicazione: 14/12/2017

avverso la sentenza n. 1227/17/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 24/03/2015;
lette le memorie ex art. 380-bis c.p.c. depositate dalla controricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

Rilevato che:
1. oggetto del giudizio è un avviso di liquidazione per il recupero
delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali relative all’atto
pubblico del 09/05/2003 (registrato il 27/05/2003 al n. 5961) con cui
la società Tenutella s.r.l.

(poi incorporata dalla odierna

controricorrente Fax s.r.1.) aveva acquistato uno dei terreni compresi
nell’area agricola di oltre trenta ettari sita nel Comune di Nlisterbianco
(CT) destinata alla realizzazione di un grande centro commerciale, per
insussistenza del requisito dell’utilizzazione edificatoria nel termine di
cinque anni dalla stipulazione dell’atto di acquisto, cui era condizionata
l’agevolazione allora prevista dall’art. 33, co. 3, L. n. 388 del 2000;
2. il giudice d’appello ha confermato l’annullamento dell’avviso
ritenendo: i) che il termine quinquennale dovesse decorrere dall’ultimo
dei 28 atti di compravendita dei terreni con cui, tra il 9/05/2003 ed il
27/10/2004, la contribuente aveva acquistato l’intera area;

che l’art.

33, co. 3, L. n. 388 del 2000, nel prevedere che “l’utilia.zione edificatoiia
deve avvenire … entro cinque anni dal trasferimento”, non richiede
l’ultimazione dei lavori entro detto termine, essendo “sufficiente che, entro
il quinquennio, le opere vengano iniziate e venga reali_z.zato un manufritto
significativo sotto il profilo urbanistico”; di) che si dovesse dare rilievo anche
alle cause di forza maggiore evidenziate dalla società, stante la “loro
incidenza sulla realia_zione dell’opera che, comunque, è andata avanti”;

Ric. 2015 n. 25184 sez. MT – ud. 18-10-2017
-2-

partecipata del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA N’ELLA.

3. l’amministrazione ricorrente deduce: I)

“violaione e falsa

applicazione dell’art. 33 L n. 388/00”, osservando che “le agevolaioni di
cui all’art. 33 1. 38812000, basate sul requisito della `iitilia5zione edificato/7a”
sarebbero inapplicabili “allorquando gli edifici non siano stati completati,
neanche in forma rustica (secondo quanto prescritto dall’art. 2645 bis del e. e.) nel

di specie era “pacifico in causa che, allo Jpirare del quinquennio, la contribuente
non avesse ultimato la realia.zione di edifici sui terreni acquisiti”, avendo la
stessa società segnalato, a pag. 12 del ricorso introduttivo, di aver
realizzato “alla data del 19 giugno 2009 (data di richiesta della proroga della
concessione edili :zia) investimenti per lavori di scavi e riporto terreni, viabilità
interna e canalik7aTione .fognaria”, in seguito ai quali “lo stato dei lanhi era
stato modificato in modo significativo ed irreversda”; 11 juiu < o pÌlca.zione dell'art. 6 del d.lgs. n. 472/1997", per avere il giudice d'appello erroneamente valorizzato i "ritardi dovuti alla instaurazione di un giudkio per tentativo di truffa intentato danmininistraione della società a seguito della casuale scoperta della cessione delle quote della società all'insaputa di quest'ultima", dando rilievo ad una esimente applicabile solo in materia di sanzioni amministrative, mentre nel caso di specie era pacifico che "l'avviso di accertamento non contenesse alcuna liquida.;ione delle san:zioni"; 4. nelle memorie ex art. 380-bis c.p.c. depositate per l'adunanza del 18.1.2017 e poi, a seguito di ordinanza interlocutoria di rinvio a nuovo ruolo, per l'adunanza del 18.10.2017 (con allegazione dell'attestazione di passaggio in giudicato rilasciata il 7.10.2017), parte controricorrente ha sollevato e ribadito una eccezione di giudicato esterno in relazione all'analoga sentenza inter partes n. 1222/17/15 emessa e depositata dalla stessa C.T.R. nelle medesime date di quella qui impugnata, ma avente ad oggetto l'atto di compravendita del 14/05/2003 registrato il 30/05/2003, serie IV, num. 006177, Ric. 2015 n. 25184 sez. MT - ud. 18-10-2017 -3- termine di cinque anni dalla stipula.zione dell'atto di acquisto", mentre nel caso riguardante altra particella di terreno inclusa nella medesima area, per non avere l'Agenzia delle entrate proposto ricorso per cassazione avverso di essa; 5. all'esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l'adozione della motivazione in forma semplificata. 6. va preliminarmente respinta l'eccezione di giudicato esterno, in quanto afferente una particella di terreno ed un atto pubblico diversi da quelli oggetto del presente giudizio, e soprattutto implicanti — per quanto si va a dire nel merito del ricorso — un distinto accertamento in fatto; per completezza si rileva altresì che dagli atti e documenti allegati dalla stessa contribuente emerge che essa aveva preliminarmente eccepito l'inesistenza dell'atto di compravendita 14/05/2003 registrato il 30/05/2003, al n. 6177, per non avere la società "mai portato a registrcqione atti ai quali sia stato assegnato il n. 6177", in quella data essendo stato "registrato altro distinto e diverso atto avente n. 6172" (v. ricorso introduttivo, pag. 6), e ciò trova conferma nella• perizia giurata del 27/10/2009 ove, tra gli atti elencati, figura la dicitura "n. 6177 (in effetti 6172)"; 7. nel merito, il primo motivo è fondato, dovendosi confermare l'orientamento di questa Corte per cui "La fnii:zione del beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro dell'i per cento ed alle imposte ipotecane e catastali in misura fissa, previsto dalla L. 23 dicembre- 2000, n. 388, art. 33, comma 3, vigente ratione tempons per i trasje' rimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati., postilla l'integrale reali.uaione, entro il quinquennio dall'acquisto, delle potelqialità edificatone dell'area", e quindi — conformemente alla ratio di agevolare l'attività edificatoria e favorire lo sviluppo equilibrato del territorio — "l'integrale realLua.zione delle opere previste nel piano" secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico, Ric. 2015 n. 25184 sez. MT - ud. 18-10-2017 -4- Considerato che: non essendo perciò applicabile laddove l'acquirente "abbia realkato solo par7ialmente l'intervento edificatorio previsto" (v. Cass. sez. VI-5, n. 20304/16, n. 12047/16; sez. V, n. 15838/16, 14277/16, n. 13423/16, n. 1991/15; n.. 14891/16, n. risulta invece isolato il precedente di Cass. n. 1087/13, invocato nella memoria ex art. 380-bis edilizia e l'effettivo inizio dei lavori); 7.1. si è altresì precisato "come sia pacifico orientamento di questa Colle, quello secondo cui la disposiione (rgevolativa sia ispirata ratio di diminuire per l'acquirente edificatore il primo costo di edifica.zione (...) connesso all'acquisto dell'area e sia di stretta intelpreta.zione come tutte le norme che, diminuendo il carico fiscale, incidono sul principio di nuaglian.za, il principio impositivo e quello di capacità contributiva (artt. 3, 23 e 33 Cost.)" (Cass. sez. V, n. 14277/16; cfr. nn. 14981/16, 14277/16, 25491/15, 722/15); 7.2. ancora più di recente questa Corte ha definitivamente chiarito che '7~ restando l'esigen-a di effettiva Ittilia.ione edificatotici nel quinquennio, non essendo sufficiente il semplice avvio dei lavori di coshnione con ottenimento delle relative autoriaioni amministrative, il requisito di agevolaione può pertanto individuarsi, in analogia con quanto disposto dell'art. 2643 bis c. c., u. c., anche quando l'edificio. ancorchè non del tutto completato, sia stato pur tuttavia eseguito al rustico, con mura perimetrali e copertura. Così - rmaione edificatoria da assumere nitide caratteristiche jUm-,:ionali e di reale trasfo del suolo, in verificabile contò rmità alle prescrizioni urbanistiche che hanno consentito l'intervento e giustificato l'agevolaione" (Cass. sez. V, n. 11691/17); 7.3. nella fattispecie in esame, dagli atti di causa emerge che alla scadenza del quinquennio (27/10/2009) non si era ancora verificata l'integrale realizzazione dell'intervento edificatorio; ed infatti, dalla "perkia tecnica giurata" del 27/10/2009 prodotta dalla contribuente (e Ric. 2015 n. 25184 sez. MT - ud. 18-10-2017 -5- c.p.c., che reputa a tali fini sufficiente il rilascio della concessione richiamata a pag. 12 del controricorso) risulta che l'originaria concessione edilizia del 2 febbraio 2005 era stata prorogata 1'8 agosto 2008, con ulteriore "progetto di variante presentato al Comune di Misterbianco i113108/ 2009" (pag. 2) e — soprattutto — che alla data del 26 ottobre 2009 risultavano realizzati solo "un edificio allo stato di rustico" (fondazioni, pilastri, travi, copertura e tamponamenti esterni) ed un altro edificio, "sempre allo stato di rustico", in cui però mancavano ancora la "collocaione di circa il 20% di copertura .. e di circa il 30% di tamponature esterne"), mentre i lavori eseguiti nella residua area circostante erano relativi "ad opere di movimento terra, alla crea.zione di Jònclaioni per altri cooi aggiuntivi, ad opere di sostegno e sottotondaione della viabilità, di stabiliaione dei pendii, opere idrauliche di contenimento del torrente Cubba, prediooskione delle aree a verde e di quelle destinate a parcheggio"; 7.4. il giudice a quo si è invece limitato a ritenere non necessaria l'ultimazione dei lavori nel termine di legge e genericamente "sufficiente che, entro il quinquennio, le opere vengano ini:ziate e venga rea/iato un inanufàtto significativo sotto il profilo urbanistico", senza accertare in concreto se tutte le opere previste fossero state almeno eseguite "al rustico, con mura perimetrali e copertura", secondo il criterio di riferimento individuato nell'art. 2645 bis, ultimo comma, c.c.; 8. la seconda censura di falsa applicazione dell'art. 6, d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione alla affermata rilevanza dell'esimente della forza maggiore non sarebbe contemplata . dall'art. 33, co. 3, L. n. 388 del 2000 — è fondata nei termini che seguono; 8.1. a prescindere dall'astratta applicabilità dell'esimente della forza maggiore alle fattispecie agevolative, su cui si sono registrati nel tempo diversi orientamenti, è comunque pacifico — anche per quello favorevole — che "la causa di lo-r.za maggiore idonea ad impedire la decadena dalle agevola_zioni fiscali deve essere caratterivata dai requisiti di non imputabilità Ric. 2015 n. 25184 sez. MT - id. 18-10-2017 -6k.) al contribuente, necessità e imprevedibilità" (Cass. sez. VI-5, n. 864/16), dovendosi trattare di "una causa oggettiva ed assoluta di impossibilità rispetto alla condkione dell'agevokkione" (Cass. sez. V, n. 18040/16; cfr. Cass. Sez. VI-5 2256/16, 24573/14, 2552/03); 8.2. nel caso di specie, l'addotto impedimento all'integrale quinquennale fissato dalla norma - non riveste le caratteristiche di assolutezza sopra descritte, essendosi la controricorrente limitata a dedurre che, a seguito della denuncia penale sporta dallo stesso amministratore contro ignoti, "la società non operava, a causa dell'assoluta incerte: sull'effettiva proprietà delle quote" per un periodo di (soli) "trenta mesi" e che, a fronte del rinvio a giudizio degli imputati "in data 28 giugno 2006", (solo) "in data 31 ottobre 2007" essa presentava "una richiesta di variante alla concessione edilkia per l'ampliamento della supetficie di piano del Centro commerciale", per .poi "riprendere, seppure in modo ridotto, l'attività imprenditoriale", e quindi avanzare, (solo) "in data 19 giugno 2008", una richiesta di "proroga di trenta mesi alla concessione edilkia del 02 mar,7o 2005 .. rinunciando al richiesto ampliamento" (v. pag. 3-4 controricorso); 9. la sentenza va quindi cassata con rinvio per un nuovo 1- accertamento conforme al principio riepiI(149"1-punto-q.2. ericTilé per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia - sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18/10/2 17 Il Pre Dott. St Ric. 2015 n. 25184 sez. MT - ud. 18-10-2017 -7- hirò realizzazione dell'intervento edificatorio - nel pur ampio termine

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