Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3002 del 16/02/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3002 Anno 2016
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

Data pubblicazione: 16/02/2016

SENTENZA
sul ricorso 29437-2014 proposto da:
CARDINALI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ELEONORA D’ARBOREA N. 37, presso lo studio dell’avvocato
ASSUNTA CESTARO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA
FABIANI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro

BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB SPA, soggetta all’attività
di direzione e coordinamento della società Unione di Banche Italiane
Scpa, in persona del Presidente e legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE BELLE ARTI, 7, presso lo
studio dell’avvocato ALESSIO GATTAMELATA, che la rappresenta

speciale in calce al controricorso;
– controrkorrente –

avverso la sentenza n. 4122/2014 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 18/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
ANTONIO GENOVESE;
udito l’Avvocato Alessio Gattamelata difensore della controricorrente
che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo e Motivi della decisione
Rilevato che il Tribunale di Viterbo, con riferimento al contratto di acquisto di
obbligazioni di Stato argentine, operato per il tramite della Banca S. Paolo di
Brescia SpA, ha accolto la domanda proposta dal sig. Luca Cardinali, per
omissioni informative da parte degli intermediari finanziari e ha disposto la
condanna della Banca al pagamento di una somma a titolo risarcitorio, non
senza rilevare che «la domanda era stata ben determinata fin dall’introduzione
del giudizio e dagli atti difensivi;
che l’appello della Banca è stato accolto dalla Corte d’appello di Roma, la
quale, ha «respinto la domanda di risarcimento dei danni» motivando in ordine
all’inammissibilità di quest’ultima, in quanto proposta solo in comparsa
conclusionale, «a contraddittorio chiuso»;
che avverso tale pronuncia ricorre il risparmiatore, con ricorso affidato due
mezzi, illustrati anche con memoria;
che la Banca ha resistito con controricorso.
Considerato che i mezzi di cassazione, vanno esaminati congiuntamente, in
quanto muovono censure tra loro strettamente connesse;
che, infatti, il ricorso si duole della formalistica interpretazione della domanda
giudiziale che, al contrario di quanto affermato dal giudice di appello, aveva
chiesto, fin dall’atto introduttivo, così come correttamente messo a fuoco dal
primo giudice, la condanna della banca al risarcimento danni, seppure facendola
Ric. 2014 n. 29437 sez. M1 – ud. 18-01-2016
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e difende unitamente all’avvocato ALFREDO BAZOLI giusta procura

seguire all’accertamento della nullità o annullabilità del contratto ed alla
richiesta delle restituzioni;
che, invero, dalle stesse eccezioni contenute nel controricorso è possibile
seguire l’evoluzione della domanda giudiziale la quale, in sede di comparsa
conclusionale, si è solo arricchita del riferimento alle violazioni della normativa
di legge riguardante il «Decreto Draghi», la disciplina generale dei contratti e
dei contratti dei consumatori;
che, com’è noto, questa Corte ha più volte affermato il principio di diritto
secondo cui «Il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del
contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è
tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse
sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale
della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e
rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove
limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa,
trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale.» (da ultima,
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23794 del 2011);
che, nel caso di specie il ricorrente, all’ultima pagina del proprio atto di
citazione, pur avendo domandato la «nullità degli ordini di acquisto» delle
obbligazioni argentine aveva comunque richiesto la restituzione delle somme
versate per il loro acquisto, «nonché il risarcimento di tutti i danni patrimoniali
e non patrimoniali» patiti;
che, pertanto, si palesa esistenza un errore nell’interpretazione e nella
qualificazione della domanda giudiziale, con una sorta di formalistica
considerazione da parte dei giudici del giudizio di appello, per non aver ben
compreso (diversamente da quelli di prime cure) la sostanziale portata dei fatti
posti a base di essa (causa petendi) e lo stesso petitum proposto dall’attore;
che, in conclusione, il ricorso è manifestamente fondato e deve essere accolto,
con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo
esame, alla Corte territoriale, in diversa composizione, la quale deciderà anche
delle spese di questa fase.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questa fase, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-la sezione civile della
Corte di cassazione, il 18 gennaio 2016, dai magistrati sopra indicati.

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