Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3002 del 11/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3002 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 4521-2012 proposto da:
MASTROIANNI MARIA GIOVANNA MSTMGV27M68D708K,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo
studio dell’avvocato ALESSANDRO UBALDI, rappresentata e difesa
dall’avvocato SPARAGNA FRANCESCO, giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
D’ORSO ROSARIO e RUSSO MARIA ROSARIA (coniugi), DI
RUSSO GIACOMO, DI RUSSO ANTONIO questi ultimi due quali
eredi di Mastroianni Franscesca, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DEL POZZETTO 122, presso lo studio dell’avvocato
GIANLUCA MIGNACCA, rappresentati e difesi dall’avvocato
BORTONE GIUSEPPE, giusta delega a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 11/02/2014

- controricorrenti avverso l’ordinanza R.G. 61/2011 del TRIBUNALE di LATINA del
9.11.2011, depositata 11 21/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

PROTO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO
GOLIA.

Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per
l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione
“Osserva in fatto e in diritto
1.

Matroianni Giovanna ha proposto ricorso ex art. 111 c.p.c.

avverso l’ordinanza del 21/11/2011 con il quale il Tribunale di
Latina ha rigettato il reclamo dalla stessa proposto avverso
l’ordinanza di accoglimento di un ricorso per reintegra nel possesso
proposto da D’Orso Rosario, D’Orso Maria Rosaria e Mastroianni
Francesca alla quale sono subentrati gli eredi indicati in epigrafe.
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale ha ritenuto infondato il
reclamo proposto da Mastroianni Maria Giovanna contro D’Orso
Rosario, D’Orso Maria Rosaria e Mastroianni Francesca, ma nel
dispositivo del provvedimento, nell’indicare il soggetto il cui
reclamo era rigettato, ha indicato un soggetto (Mallozzi Antonietta)
diverso

dalla reclamante, peraltro esattamente

indicata

nell’intestazione dell’ordinanza e nella motivazione; inoltre,
nell’indicare il soggetto a favore del quale era pronunciata la
condanna alle spese e il soggetto che era tenuto al pagamento delle
spese, ha indicato soggetti diversi dalle parti del procedimento

Ric. 2012 n. 04521 sez. M
-2-

10-12-2013
t. . \…,

10/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO

(rispettivamente Mallozzi Antonietta e, quale soggetto tenuto al
pagamento, la Edilinvest s.r.1..
2. La ricorrente quale motivo di ricorso deduce la nullità del
provvedimento per insanabile contrasto tra motivazione e

corrispondono a quelli indicati in motivazione.
3, D’Orso Rosario, D’Orso Maria Rosaria nonchè Di Russo
Giacomo e Di Russo Antonio quali eredi di Mastrolanni Francesca
resistono con controricorso replicando che non era possibile alcun
dubbio sull’individuazione della parte reclamante e della parte
reclamata esattamente individuati nell’intestazione dell’ordinanza,
anche alla luce della motivazione dell’ordinanza; osservano inoltre
che l’ordinanza impugnata è già stata corretta con ordinanza
depositata il 17/2/2012 che depositano unitamente al controricorso.
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
La ricorrente sostiene che i soggetti indicati in dispositivo sono
soggetti realmente esistenti e parti tra loro contrapposte in altro
procedimento, ma la circostanza è assolutamente irrilevante in
questo procedimento, posto che nel procedimento deciso dal
Tribunale in sede di reclamo i predetti non solo non erano parti, ma
neppure erano menzionati.
Questa Corte ha più volte precisato che l’omessa, incompleta o
inesatta indicazione nell’epigrafe della sentenza del nominativo di

una dollo parti in causa. non è motivo di nullità ma costituisce me- io
errore, emendabile con la procedura prevista per la correzione degli
errori materiali, qualora dalla stesa sentenza e dagli atti sia possibile
desumere con certezza che di errore si tratti (Cass. 9/11/1982 n.

Ric. 2012 n. 04521 sez. M2 – ud. 10-12-2013
-3-

L

dispositivo in quanto i soggetti indicati nel dispositivo non

5889; Cass. 1/6/1990 n. 5161; Cass. 25/11/1996 n 10448 e altre
successive e conformi).
Analoghe considerazioni sono state utilizzate, con orientamento che
qui si condivide, nel caso di inesatta indicazione delle parti nel
dispositivo della sentenza quando ricorrono le condizioni su

Infatti, il dispositivo del provvedimento, in questo caso, pur
volendosi attenere al contenuto della motivazione e rigettare il
reclamo condannando il reclamante alle spese secondo
soccombenza, ha indicato nominativi diversi e non corrispondenti
ad alcuna delle parti in causa, ma precisamente indicate
nell’intestazione e esattamente individuabili nella motivazione che
fa esplicito riferimento a Mastroianni Maria Giovanna (individuata
come reclamante soccombente) e agli atti del procedimento che
effettivamente aveva riguardato proprio i soggetti indicati come
reclamante e reclamati; pertanto il dispositivo reca in sé un mero
errore materiale, nel caso concreto facilmente individuabile nella
mancata correzione (ipotesi non infrequente) di una formula
all’evidenza usata per altro dispositivo e riprodotta, ma non corretta,
“incollando”, attraverso le modalità consentite dal programma di
videoscrittura, la formula in precedenza usata.
In conclusione, l’errata indicazione nel dispositivo della sentenza,
del nominativo delle parti in causa non è motivo di nullità ma, per le
ragioni già enunciate, costituisce mero errore, emendabile con la
procedura prevista per la correzione degli errori materiali alla quale,
peraltro, risulta che sia stato provveduto con l’ordinanza depositata
dai controricorrenti.

Ric. 2012 n. 04521 sez. M2 – ud. 10-12-2013
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precisate (Cass. 22/4/2002 n. 5870).

5. In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per
essere dichiarato manifestamente infondato”.
***

consiglio e che sono state effettuate gésr

le

comunicazioni sia al P.G. sia alla parte costituita che non ha
replicato e non è comparsa;
Considerato che il collegio ha condiviso e fatto proprie le
argomentazioni e la proposta del relatore,
Che le spese di questo giudizio di Cassazione, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza di Matroianni Giovanna.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Mastroianni Giovanna a
pagare ai controricorrenti D’Orso Rosario e Russo Maria Rosaria e a
Di Russo Giacomo e Di Russo Antonio, questi ultimi due quali eredi
di Mastroianni Francesca, le spese di questo giudizio di cassazione
che, complessivamente, liquida in euro 1.500,00 per compensi oltre
euro 200,00 per esborsi
Così deciso in Roma, il 10/12/2013.

Considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di

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