Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3002 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/02/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 07/02/2020), n.3002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 33908-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona dei Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 66,

presso lo studio dell’avvocato VIEL ANDREA, rappresentato e difeso

dall’avvocato CANCELLARA SERENA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 385/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il

18/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. C.F. impugnava presso la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara l’avviso di accertamento di ripresa a tassazione Irpef e Iva per redditi e volumi di affari non dichiarati relativi all’anno di imposta 2009

2.La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale dell’Abruzzo accoglieva parzialmente l’appello ritenendo che tutti i prelevamenti apparivano compatibili con il reddito dichiarato di Euro 27.000 ad eccezione del prelievo unico di Euro 5.000 del 22 maggio 2009 che appariva sproporzionato al reddito annuo e alla media dei prelievi mensili da non risultare destinato a spese correnti di carattere personale

5. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo d’impugnazione l’Amministrazione Finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non avendo la CTR, che peraltro ha anche errato nel calcolo dei prelievi, spiegato le ragioni dell’esclusione dal conteggio degli assegni limitandosi a conteggiare i soli prelevamenti e i motivi della ritenuta congruità dei prelevamenti rispetto al reddito dichiarato.

2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 del e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, nonchè degli artt. 2697,2727,2728 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, n. 1, per non avere la CTR tenuto conto dell’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente in ordine alla specifica riferibilità di ogni prelevamento sui conti correnti oggetto di verifica ad operazioni non imponibili.

2.1 il contribuente, dopo l’integrazione del contraddittorio camerale ha depositato memoria, con la quale, deducendo di essersi avvalso della procedura di definizione agevolata delle cartelle introdotta dall’art. 3 decreto fiscale, convertito in L. n. 136 del 2018 (pace fiscale) accettata dalla Agenzia con pagamento di alcune rate ha chiesto la dichiarazione della cessata materia del contendere.

2.2 Non risultando pagate tutte le rate nè prodotta una dichiarazione dell’Amministrazione di avvenuto integrale pagamento, la questione della cessazione della materia del contendere, invocata dalla parte, non si pone in termini d’immediata evidenza decisoria;

3. La causa va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza

P.Q.M.

Rimette la causa sul ruolo disponendo la trasmissione alla Sezione Quinta per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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