Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3002 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3002 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso 7839-2017 proposto da:
OBASUYI DORIS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLE MEDAGLIE D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato
ITALA MANNIAS, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –

avverso l’ordinanza n. 6004/2017 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 08/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.

Premesso che questa Corte, con ordinanza in data 8 marzo
2017 n. 6004, in accoglimento del ricorso di OBASUYI Doris
avverso il decreto del Giudice di pace di Roma che ne aveva
convalidato il trattenimento nel Cie, ha dichiarato la
competenza territoriale del Tribunale di Roma ed ha
condannato l’amministrazione alle spese del giudizio;
che il ricorrente ne ha chiesto la correzione, nelle parti in cui la
menzionata ordinanza non ha disposto la distrazione delle
spese in favore del procuratore antistatario, avv. Italo Mannias,

Data pubblicazione: 07/02/2018

che ne aveva fatto -richiesta, e in cui è scritto “OBALSUYI”
anziché “OBASUYI”.
Ritenuto che il ricorso è fondato;
P.Q.M.
dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 6004 del,

Roma, 5 dicembre 2017.

Il Presidente

7

2017 nei sensi di cui in motivazione.

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