Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30019 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 31/12/2020), n.30019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5155-2019 proposto da:

S.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO

GILARDONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1565/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 10/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – S.O. ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 10 settembre 2018, con cui la Corte d’appello di Torino ha respinto il suo appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,4,5,6,7 e 14, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, agli artt. 2 e 3 Cedu, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte d’appello di Torino escluso la protezione sussidiaria nel silenzio assoluto sulla situazione generale della Nigeria ed in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè per aver omesso di considerare la condizione di vulnerabilità personale che discende dalla situazione del paese di provenienza e nei paesi di permanenza avuto riguardo alla Libia.

Il secondo mezzo denuncia violazione c/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, avuto riguardo alle condizioni legittimante il rilascio del permesso umanitario.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – E’ inammissibile il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per plurime ragioni.

In primo luogo, in tema di ricorso per cassazione è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. 9 maggio 2018, n. 11222, Sez. I; Cass. 7 febbraio 2018, n. 2954, Sez. II; Cass. 20 novembre 2017, n. 27458, Sez. Lav.; Cass. 5 ottobre 2017, n. 23265 Sez. Lav.; Cass. 6 luglio 2017, n. 16657, Sez. III; Cass. 23 giugno 2017, n. 15651, Sez. III; Cass. 31 marzo 2017, n. 8333, Sez. III; Cass. 31 marzo 2017, n. 8335, Sez. III; Cass. 25 febbraio 2017, n. 4934, Sez. II; Cass. 10 febbraio 2017 n. 3554, Sez. III; Cass. 18 ottobre 2016, n. 21016, Sez. II; Cass. 28 settembre 2016, n. 19133, Sez. Trib.; Cass. 2 marzo 2012, n. 3248, Sez. III; Cass. 23 settembre 2011, n. 19443, Sez. III; Cass. n. 16756 del 2019; Cass. n. 16743 del 2019; Cass. n. 16605 del 2019; Cass. n. 16026 del 2019; Cass. n. 15673 del 2019; Cass. n. 15253 del 2019; Cass. n. 15113 del 2019; Cass. n. 14669 del 2019; Cass. n. 13776 del 2019; Cass. n. 13312 del 2019; Cass. n. 12325 del 2019; Cass. n. 12297 del 2019; Cass. n. 12166 del 2019; Cass. n. 11564 del 2019; Cass. n. 11551 del 2019; Cass. n. 11462 del 2019; Cass. n. 9742 del 2019; Cass. n. 8692 del 2019; Cass. n. 8617 del 2019; Cass. n. 2019 del 8157; Cass. n. 2019 del 7806; Cass. n. 2019 del 7805; Cass. n. 2019 del 7804; Cass. n. 2019 del 7803; Cass. n. 2019 del 7571; Cass. n. 2019 del 7101; Cass. n. 2019 del 5600; Cass. n. 2019 del 4679; Cass. n. 2019 del 4257; Cass. n. 2019 del 3428; Cass. n. 2019 del 2572; Cass. n. 2019 del 2571; Cass. n. 2019 del 2570; Cass. n. 2019 del 2569; Cass. n. 2019 del 2176; Cass. n. 2019 del 2175; Cass. n. 2019 del 2174; Cass. n. 2019 del 1230; Cass. n. 2019 del 1229).

In secondo luogo il motivo non si misura con la ratio decidendi esposta nel provvedimento impugnato secondo cui “il giudizio di non credibilità è già di per sè sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di protezione formulata”.

In terzo luogo il motivo omette totalmente di prendere in considerazione gli argomenti svolti dalla Corte territoriale con riguardo all’insussistenza, nella zona di origine del richiedente, di una situazione riconducibile al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C.

4.2. – Il secondo motivo è inammissibile per la sua totale genericità, mancando di indicare anche approssimativamente quale sarebbe la specifica condizione di vulnerabilità del richiedente, tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, oltre le spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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