Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30019 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 29/12/2011), n.30019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.L. – C.R. – CA.RO. Elettivamente

domiciliati in Roma, nello studio dell’avv. Inzaghi Guido Alberto,

che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 741 della Corte di appello di Firenze,

depositata in data 8 maggio 2008;

Sentita la relazione all’udienza del 28 settembre 2011 del

consigliere dott. Pietro Campanile;

Sentito l’avv. Inzaghi, il quale ha chiesto termine per la produzione

della documentazione inerente alla notifica del ricorso, del quale ha

chiesto in ogni caso l’accoglimento;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. GOLIA Aurelio, il quale ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con atto di citazione notificato in data 17 novembre 1992 i signori L., R., Ro. e C.C. convenivano davanti al Tribunale di Grosseto il Comune di Castiglione della Pescaia, la soc. Coop. “Il Faro” e diversi assegnatari di appartamenti dalla stessa realizzati, chiedendo la restituzione del terreno ricadente in zona PEEP di detto Comune, occupato in data 19 aprile 1982, senza che nei termini fosse intervenuto decreto di esproprio. In via subordinata, qualora si fosse verificata la c.d.

accessione invertita del fondo, chiedevano il risarcimento dei danni e la liquidazione dell’indennità di occupazione fino al 19 aprile 1992.

Avverso la sentenza del Tribunale che, accertata l’irreversibile trasformazione del fondo, liquidava, a titolo risarcitorio, la somma di Euro 199.121,357, nonchè Euro 45.648,41 a titolo di indennità di occupazione, proponevano appello gli originari attori, chiedendo una diversa quantificazione dell’indennità di occupazione, nonchè la rivalutazione della stessa, così come della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata in data 8 maggio 2008, rideterminava la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno in Euro 230.980,93, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 19/4/1996, condannando altresì il Comune al pagamento degli interessi legali sulla somma di 199.121,57, dal 19 aprile 1982 al 19 aprile 1992, oltre interessi legali, sulla somma così determinata, dalla data della domanda.

Per la Cassazione di tale decisione i C. propongono ricorso, affidato a tre motivi. La parte intimata non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Deve preliminarmente darsi atto che la notificazione risulta eseguita a mezzo del servizio postale, ai sensi della L. n. 53 del 1994, mediante invio di lettera raccomandata, della cui ricezione avrebbe dovuto costituire prova la produzione del c.d. “avviso di ricevimento”.

Tale documento, invero, ai sensi della L. n. 20 novembre 1982, n. 990, art. 4, comma 3, “costituisce prova dell’eseguita notificazione”, che diviene imprescindibile qualora, come nel caso in esame, la parte intimata non si sia costituita (art. 5, comma 3, L. cit.).

2.1 – Poichè detto avviso non risulta depositato, deve ribadirsi che tale omissione determina il mancato assolvimento dell’onere, incombente sulla parte ricorrente, di dimostrare (l’avvenuta costituzione del rapporto processuale mediante il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna dell’atto al destinatario, sia la data della stessa, sia l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (Cass., 24 luglio 2007, n. 16354).

Non sussistendo i presupposti per disporre la rinnovazione della notificazione, non venendo in considerazione un’ipotesi di nullità della stessa, deve altresì ribadirsi come, in assenza del deposito di detto avviso entro l’udienza di discussione, prima che abbia inizio la relazione della causa nei modi stabiliti dall’art. 379 c.p.c., comma 1, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso (Cass. 26 giugno 2009, n. 15122).

Deve per altro escludersi la possibilità di un rinvio della causa per consentire il deposito dell’avviso di ricevimento (laddove, come nel caso, non sia stata allegata alcuna circostanza relativa alla non imputabilità alla parte (o al proprio difensore) dell’omessa produzione), come richiesto dalla difesa dei ricorrenti dopo che la circostanza, prima della relazione della causa, era stata evidenziata, avendo le Sezioni unite di questa Corte (Cass., 14 gennaio 2008, n. 627) al riguardo affermato che consentire la produzione a seguito di rinvio si porrebbe in manifesta contraddizione con il principio, ricavabile dal novellato art. 111 Cost., comma 2 secondo il quale i tempi di definizione di un processo non possono essere protratti per sopperire ad ingiustificate omissioni di una parte.

Deve, pertanto, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, senza alcuna statuizione in merito al regolamento delle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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