Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30019 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 27/02/2018, dep. 21/11/2018), n.30019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7692-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MAXOIL SPA in persona dell’Amm.re Unico pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO MEREU, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce;

– controricorrente –

e contro

B.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 17/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 27/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/02/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato GENTILE per delega

dell’Avvocato MEREU che ha chiesto il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 17/01/2010, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio e depositata il 27.1.2010.

Ha rappresentato che erano notificati alla Maxoil s.p.a. quattro avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 2002-2004, ai fini Irap, Ires ed Iva. Gli accertamenti erano stati originati da una verifica fiscale eseguita presso la società dalla Guardia di Finanza, esitata nel pvc consegnato il 14.07.2006. Con la verifica era stata rinvenuta documentazione extracontabile consistente in prospetti relativi alla rilevazione periodica delle giacenze reali del carburante, in cui la società commerciava, a fronte dei valori delle giacenze riportati nella contabilità (risultanti dai registri di carico e scarico). Dal confronto delle diverse misure, reali e contabili, con accertamento induttivo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39,comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, erano stati accertati i maggiori redditi e la maggiore iva dovuta.

La società aveva proposto quattro distinti ricorsi, contestando sia i risultati, sia la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni evidenziate dall’Ufficio. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 400/35/2007, riuniti i ricorsi, li respingeva. La contribuente appellava la sentenza con quattro distinti ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, riuniti gli appelli, li accoglieva, annullando gli atti impositivi.

Avverso la pronuncia del giudice regionale l’Ufficio ha formulato tre motivi di ricorso, censurando:

con il primo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 60, art. 329 c.p.c., comma 2 e artt. 338 e 358 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e dunque la nullità della sentenza per violazione del principio della consumazione del diritto di impugnazione;

con il secondo la violazione del D.P.R. n. 441 del 1997, artt. 1 e 3, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente interpretato i principi derivanti dalla disciplina invocata ai fini della prova delle contestazioni sollevate nei riguardi della contribuente;

con il terzo motivo l’insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine alle argomentazioni addotte dal giudice regionale a sostegno della decisione assunta.

Ha chiesto in conclusione la cassazione della sentenza impugnata.

Si è costituita la società, eccependo l’inammissibilità del primo e del secondo motivo, o la loro infondatezza nel merito, e l’infondatezza del terzo, e chiedendo il rigetto del ricorso. Ha ritualmente depositato memoria.

All’udienza pubblica del 27 febbraio 2018, dopo la discussione, il P.G. e le parti hanno concluso. La causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso è fondato e trova accoglimento.

L’Agenzia ha evidenziato che avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale la società propose quattro distinti appelli. Afferma che di questi solo il primo poteva essere esaminato, mentre era precluso alla società proporre altri appelli, denunciando altri motivi o integrando i medesimi, per il principio della consumazione del diritto alla impugnazione.

In tema di appello si è affermato che, allorquando il diritto di impugnazione sia stato validamente esercitato, il principio di consumazione dell’impugnazione esclude che possa essere proposto un secondo atto di appello, per motivi diversi da quelli dedotti con il primo gravame, ancorchè la seconda impugnazione risulti tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima, essendosi esaurito, con la proposizione del ricorso, il diritto di impugnazione (Cass. Sent. 11870/2007; sent. n. 1863/2010). Il soccombente che ha esercitato il potere di impugnazione ha infatti così consumato la facoltà di critica della decisione che lo pregiudica e non può proporre in prosieguo altri motivi, o ripetere, specificare o precisare quelli già dedotti (Sez. U, sent. n. 12942/1992). Tale preclusione prescinde pertanto dalla ipotesi in cui non sia ancora scaduto il termine per impugnare e non sia ancora intervenuta una declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità del primo atto d’impugnazione viziato, condizioni che generalmente consentono la presentazione di un secondo atto di appello, immune dai vizi del primo atto e destinato a sostituirlo (cfr. da ultimo ord. 14214/2018; 4754/2018). Ciò perchè nella ipotesi da ultimo enunciata il secondo atto sostituisce il primo, laddove nella ipotesi di integrazione o aggiunta di motivi il secondo atto non sostituisce il primo ma gli si aggiunge, con ciò inammissibilmente consentendo l’integrazione dell’appello a diritto di impugnazione ormai già consumato.

Nel caso di specie al primo atto di appello, con il quale la contribuente impugnava la sentenza del giudice di primo grado limitatamente all’Iva del 2004, si sono aggiunti altri tre atti d’appello, relativi a diversi anni d’imposta e riguardanti l’Ires e l’Irap, parimenti trattati dalla sentenza impugnata. Sennonchè questi ulteriori atti d’appello sono intervenuti quando ormai consumato il diritto di impugnazione.

Nè assume rilevanza la circostanza che dinanzi al giudice regionale l’Amministrazione nulla avesse eccepito, perchè la consumazione del diritto di appello costituisce causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio.

Il motivo va in conclusione accolto. Gli altri motivi sono assorbiti dall’accoglimento del primo.

La sentenza va pertanto cassata e la causa va rinviata alla CTR del Lazio perchè in diversa composizione, oltre che sulle spese del presente giudizio, decida la causa esclusivamente sull’oggetto del primo appello, rilevata l’inammissibilità delle successive impugnazioni.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che deciderà in diversa composizione anche sulle spese.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA