Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30019 del 14/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30019 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: VELLA PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 23179-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
FELIX SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore.
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTEZEBIO 28, presso
Io studio dell’avvocato GAETANO ALESSI, rappresentata e difesa
dagli avvocati SALVATORE ABRAMO, GIANMARCO
ABBADESSA;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 14/12/2017

avverso la sentenza n. 1209/17/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 24/03/2015;
lette le memorie ex art. 380-bis c.p.c. depositate dalla controricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

Rilevato che:
1. oggetto del giudizio è un avviso di liquidazione per il recupero
delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali relative all’atto
pubblico del 22/05/2003 (registrato il 09/06/2003 al n. 6582) con cui
la società Tenutella s.r.l.

(poi incorporata dalla odierna

controricorrente Felix s.r.1.) aveva acquistato uno dei terreni compresi
nell’area agricola di oltre trenta ettari sita nel Comune di Misterbianco
(CT) destinata alla realizzazione di un grande centro commerciale, per
insussistenza del requisito dell’utilizzazione edificatoria nel termine di
cinque anni dalla stipulazione dell’atto di acquisto, cui era condizionata
l’agevolazione allora prevista dall’art. 33, co. 3, L. n. 388 del 2000;
2. il giudice d’appello ha confermato l’annullamento dell’avviso
ritenendo: 1) che il termine quinquennale dovesse decorrere dall’ultimo
dei 28 atti di compravendita dei terreni con cui, tra il 9/05/2003 ed il
27/10/2004, la contribuente aveva acquistato l’intera area; iz) che l’art.
33, co. 3, L. n. 388 del 2000, nel prevedere che “l’utiliva:zione edificatoria
deve avvenire … entro cinque anni dal trasl’erimento”, non richiede
l’ultimazione dei lavori entro detto termine, essendo “sufficiente che, entro
il quinquennio, le opere vengano inkiate e venga realk_zato un manufatto
significativo sotto profilo urbanistico”; iii) che si dovesse dare rilievo anche
alle cause di forza maggiore evidenziate dalla società, stante la “loro
incidena sulla reak-za.zione dell’opera che, comunque, è andata avanti”;

Ric. 2015 n. 23179 sez. MT – ud. 18-10-2017
-2-

partecipata del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

3. l’amministrazione ricorrente deduce la

“violazione e falsa

applicckione di norme di diritto, con rifè rimento all’art. 33 L n. 388/00”,
deducendo come “la condkione voluta dalla norma di riferimento sia la
reali

ione nel quinquennio delle opere previste dal pia-no particolareggiato su

tutta l’area”, qui non verificatasi, e che d’altro canto non sarebbe

giudici d’appello nei “ritardi dovuti alla instaura.zione di un giudkio per
tentativo di trirfia intentato dall’amministnkione della società a seguito della
casuale scoperta della cessione delle quote della società all’insaputa di
quest’ultima”;
4. nelle memorie ex art. 380-bis c.p.c. la controricorrente ha
sollevato eccezione di giudicato esterno in relazione all’analoga
sentenza inter parte.s- n. 1222/17/15 emessa e depositata dalla stessa
C.T.R. nelle medesime date di quella qui impugnata (con relativa
attestazione di passaggio in giudicato del 7.10.2017), ma avente ad
oggetto l’atto di compravendita del 14/05/2003 registrato il
30/05/2003, serie IV, num. 006177, riguardante altra particella di
terreno inclusa nella medesima area, per non avere l’Agenzia delle
entrate proposto ricorso per cassazione avverso di essa;
5. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto
l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Considerato che:
6. va preliminarmente respinta l’eccezione di giudicato esterno, in
quanto afferente una particella di terreno ed un atto pubblico diversi
da quelli oggetto del presente giudizio, e soprattutto implicanti — per
quanto si va a dire nel merito del ricorso — un distinto accertamento in
fatto; per completezza si rileva altresì che dagli atti e documenti
allegati dalla stessa contribuente emerge che essa aveva
preliminarmente eccepito l’inesistenza dell’atto di compravendita
Ric. 2015 n. 23179 sez. MT – ud. 18-10-2017
-3-

applicabile 1 caso di specie l’esimente della forza maggiore ravvisata dai

14/05/2003 registrato il 30/05/2003, al n. 6177, per non avere la
società “mai portato a regils-tra5zione atti ai quali sia stato assegnato il n. 6177,
in quella data essendo stato “registrato altro distinto e diverso atto avente n.
6172” (v. ricorso introduttivo, pag. 6), e ciò trova conferma nella
perizia giurata del 27/10/2009 ove, tra gli atti elencati, figura la

7. nel merito, il ricorso è fondato, dovendosi confermare
l’orientamento di questa Corte per cui

“La Jr.iii5zione del beneficio

dell’assoggettamento all’imposta di registro dell’i per cento ed alle imposte ipotecarie
e catastali in misura fissa, previsto dalla L 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33,
comma 3, vigente ratione temporis per i tra* rimenti di immobili situati in aree
soggette a piani urbanistici particolareggiati, postilla l’integrale reallua.zione, entro

il quinquennio dall’acquisto, delle poten.zialità edificatorie dell’area”, e quindi —
conformemente alla ratio di agevolare l’attività edificatoria e favorire lo
sviluppo equilibrato del territorio — “l’integrale reali.uaione delle opere
previste nel piano” secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico,
non essendo perciò applicabile laddove l’acquirente “abbia rea/iato
solo paria/mente l’intervento edificatorio previsto” (v. Cass. sez. VI-5, n.
20304/16, n. 12047/16; sez. V, n. 15838/16,
14277/16, n. 13423/16, n. 1991/15;

n. 14891/16, n.

risulta invece isolato il

precedente di Cass. n. 1087/13, invocato nella memoria ex art. 380-bis
c.p.c., che reputa a tali fini sufficiente il rilascio della concessione
edilizia e l’effettivo inizio dei lavori);

7.1. in proposito, dopo aver precisato “come sia pacifico orientamento
di questa Corte, quello secondo cui la dispoJkione agevolativa sia ispirata alla
ratio di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificaione (…)
connesso all’acquisto dell’area e sia di stretta interpretazione come tutte le norme
che, diminuendo il carico fiscale, incidono sul ptincipio di uguaglian.za, il principio
impositivo e quello di capacità contributiva (arti. 3, 23 e 53 Cost.)” (Cass. sez.
Ric. 2015 n. 23179 sez. MT – ud. 18-10-2017
-4-

dicitura “n. 6177 (in effitti 6172)”;

V, n. 14277/16; cfr. nn. 14981/16, 14277/16, 25491/15, 722/15),
questa Corte di recente ha definitivamente chiarito che, ‘ferma restando
l’esigerka di effettiva utik.za5zione edifraztoria nel quinquennio, non essendo
su /ciente il semplice avvio dei lavori di costruzione con ottenimento delle
relative autork.zaioni amministrative, il requisito di agevolckione può pertanto

quando l’edificio, ancorchè non del tutto completato, sia stato pur tuttavia eseguito
al rustico, con mura perimetrali e copertura. Così da assumere nitide
caratteristiche frukionali e di reale tra,sformékione edificatoria del suolo, in
verificabile coniò rmità alle prescrizioni urbanistiche che hanno consentito
l’intervento e giustdicato l’agevolazione” (Cass. sez. V, n. 11691/17);
7.1 nella fattispecie in esame, dagli atti di causa emerge che alla
scadenza del quinquennio (27/10/2009) non si era ancora verificata
l’integrale realizzazione dell’intervento edificatorio; ed infatti, dalla
“perkia ‘tecnica giurata” del 27/10/2009 prodotta dalla contribuente (e
richiamata a pag. 12 del controricorso) risulta . che l’originaria
concessione edilizia del 2 febbraio 2005 era stata prorogata l’8 agosto
2008, con ulteriore “progetto di variante presentato al Comune di Misterbianco
il 13/08/2009” (pag. 2) e — soprattutto — che alla data del 26 ottobre
2009 risultavano realizzati solo

“un edificio allo stato di rustico”

(fondazioni, pilastri, travi, copertura e tamponamenti esterni) ed un
altro edificio, “sempre allo stato di rustico”, in cui però mancavano ancora
la “colloakione di circa il 20% di copertura . ■ e di circa il 30% di tamponature
esterne”), mentre i lavori eseguiti nella residua area circostante erano
relativi “ad opere di movimento terra, alla creckione di iò ndckioni per altri colpi
aggiuntivi, ad opere di sostegno e sottofondrkione della viabilità, di stabilia,zione
dei pendii, opere idrauliche di contenimento del torrente Cubba, predisposkione
delle aree a verde e di quelle destinate a parcheggio”;

Ric. 2015 n. 23179 sez. MT – ud. 18-10-2017
-5-

individuarsi, in analogia con quanto di3posto dell’art. 2645 bis c. c., ti. c, anche

7.3. il giudice a quo si invece limitato a ritenere non necessaria
l’ultimazione dei lavori nel termine di legge, e genericamente “su iciente
che, entro il quinquennio, le opere penano inkiate e venga reali.zato un
manufatto signUicativo sotto il profilo urbanistico”, senza accertare in
concreto se tutte le opere previste fossero state almeno eseguite “al

riferimento individuato nell’art. 2645 bis, ultimo comma, c.c.;
8. quanto al secondo profilo in discussione, si ritiene che, a
prescindere dall’astratta applicabilità dell’esimente della forza maggiore
alle fattispecie agevolative, su cui si sono registrati nel tempo diversi
orientamenti, è comunque pacifico — anche per quello favorevole —
che “la causa di io’ ii‘za maggiore idonea ad impedire la decaden,‘za dalle
agevolazioni fiscali deve essere caratteriata dai requisiti di non imputabilitàal
contribuente, necessità e imprevedibilità” (Cass. sez. VI-5, n. 864/16),
dovendosi trattare di “una causa oggettiva ed assoluta di impossibilità rispetto
alla condkione dell’agevolcqione” (Cass. sez. V, n. 18040/16; cfr. Cass. Sez.
VI-5 2256/16, 24573/14, 2552/03);
8.1. nel caso di specie, l’addotto impedimento all’integrale
realizzazione dell’intervento edificatorio — nel pur ampio termine
quinquennale fissato dalla norma — non riveste le caratteristiche di
assolutezza sopra descritte, essendosi la controricorrente limitata a
dedurre che, a seguito della denuncia penale sporta dallo stesso
amministratore contro ignoti, “la società non operava, a causa dell’assoluta
incerteua sull’effettiva proprietà delle quote” per un periodo di (soli) “trenta
mesi” e che, a fronte del rinvio a giudizio degli imputati “in data 28
giugno 2006”, (solo) “in data 31 ottobre 2007” essa presentava “una
richiesta di variante alla concessione edilizia per l’ampliamento della supedicie di
piano del centro commerciale”, per poi “riprendere, seppure in modo ridotto,
l’attività imprenditoriale”, e quindi avanzare, (solo) “in data 19 ;inno
Ric. 2015 n. 23179 sez. MT – ud. 18-10-2017
-6-

rustico, con mura perimetrali e copertura”, secondo il criterio di

2008″, una richiesta di “proroga di trenta mesi alla concessione edilkia del 02
marzo 2005 .. rinunciando al richiesto ampliamento” (v.

pag. 3 4

controricorso);

9. la sentenza va quindi cassata con rinvio 2er un nuovo
u- tA
e .
accertamento conforme al principio riepilogato l punto4.21‘VioriEhé

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R.
della Sicilia — sezione distaccata di Catania, in diversa composizione,
cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18/10/2017

j

j

Il resde it
Dott. tetlti4ciirò

per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA