Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30018 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 31/12/2020), n.30018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26589-2018 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI VALERI

1, presso lo studio dell’avvocato MAURO GERMANI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOMENIZZA

3, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TETTI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4443/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – D.A. ricorre per due mezzi illustrati da memoria, nei confronti di D.M., contro la sentenza del 28 giugno 2018 con cui la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la decisione del locale tribunale di rigetto di un’opposizione al precetto di pagamento dell’importo di Euro 83.359,52.

2. D.M. resiste con controricorso seguito da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo mezzo denuncia: “Errata interpretazione ed applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 3, omessa e contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo per il decidere ex art. 360 c.p.c., comma 3, il tutto in quanto la Corte d’appello ha disatteso il principio di diritto in relazione all’appello proposto con riferimento alla legittimità per la parte di impugnare un provvedimento anche se reso in via giudiziale”.

Il secondo mezzo denuncia: “Errata interpretazione ed applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 3, omessa contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo per il decidere ex ad. 360 c.p.c., comma 5, in quanto la Corte d’appello di Roma ha disatteso il principio di diritto in ordine alla quantificazione delle spese di lite che dovevano essere determinato in ragione del D.M. n. n. 55 del 2014, non valutando compiutamente le prove addotte in istruttoria ivi compresa la documentazione prodotta che invece dovevano essere correttamente applicati al caso de quo”.

Ritenuto che:

4. Il ricorso è estinto per rinuncia del ricorrente, quantunque non ne risulti l’accettazione.

La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali: determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, la rinuncia comporta difatti il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. 28 maggio 2020, n. 10140). E cioè, quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l’accettazione dell’altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l’art. 391 c.p.c., comma 4, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. 22 maggio 2020, n. 9474).

6. – Le spese vanno dunque poste a carico del ricorrente. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

Dichiara estinto il processo e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, il tutto distratto in favore del procuratore antistatali, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

 

 

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