Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30018 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. I, 19/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 19/11/2019), n.30018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30008/2018 R.G. proposto da:

A.I., rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Macaluso,

con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Caltanissetta,

via Sardegna, 17;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, n.

241/2018, depositata il 4 maggio 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– A.I. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, depositata il 4 maggio 2018, di reiezione dell’appello dal medesimo proposto avverso l’ordinanza del giudice di primo grado che aveva respinto il suo ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa;

– dall’esame della sentenza impugnata emerge che il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento sia dello status di rifugiato, sia della protezione sussidiaria, sia della protezione umanitaria, allegando di aver abbandonato il paese di origine ((OMISSIS)) per timore di essere ucciso da terroristi (appartenenti al gruppo (OMISSIS)) che lo avevano minacciato di morte a seguito della testimonianza da esso ricorrente resa nel corso di un procedimento penale per omicidio del padre e di un’altra persona, conclusosi con la condanna a morte dell’imputato;

– il giudice di appello ha disatteso il gravame interposto evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento dei diritti vantati;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– in relazione ad esso non spiega alcuna attività difensiva il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo del ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della convenzione di Ginevra e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 205, art. 2, comma 1, lett. e), e artt. 5, 7 e 8, per aver il giudice di appello escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato benchè sussistesse, nei suoi confronti, una forma di persecuzione per motivi di religione;

– allega, in proposito, che dalle dichiarazioni rese in sede di audizione innanzi alla commissione era emerso che aveva lasciato il proprio paese perchè perseguitato da un gruppo di estremisti religiosi;

– evidenzia, altresì, che il giudice di appello aveva omesso di verificare, attraverso l’attivazione dei poteri istruttori officiosi, la sua situazione personale nel contesto della società pakistana e, in particolare, alla luce degli atti persecutori posti in essere nei confronti della minoranza religiosa sciita da gruppi terroristici, tra cui il (OMISSIS);

– il motivo è fondato;

– occorre rilevare che la Corte di appello, pur non negando la credibilità del richiedente e, dunque, l’attendibilità del racconto, ha ritenuto che i fatti riferiti non costituissero una forma di persecuzione per motivi di religione o per appartenenza a un gruppo sociale o per opinione politica;

– orbene, la deduzione di circostanziati motivi di persecuzione per motivi religiosi, in presenza di un racconto non ritenuto tale da non superare il vaglio di credibilità, impone l’attivazione da parte del giudice di poteri istruttori officiosi preordinati all’acquisizione di informazioni sulla situazione socio-politica o normativa del Paese di provenienza, in relazione alla specifica posizione del richiedente, e, in particolare, sulla riconducibilità delle minacce di morte di cui è stato destinatario da parte del gruppo terroristico (OMISSIS) a ragioni di ordine religioso ovvero a ragioni di diversa natura;

– all’accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento dei motivi residui, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per aver il giudice di appello escluso la sussistenza delle condizioni richieste per il riconoscimento della protezione sussidiaria (secondo motivo), e la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 2, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, nonchè per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto all’ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (terzo motivo);

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata, con riferimento al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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