Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30017 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 31/12/2020), n.30017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22632-2018 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.M., DE.MA., D.F., nella qualità di eredi

di D.M.R. e F.A.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CAVOUR 35, presso lo studio dell’avvocato

MAURIZIO NUVOLI, rappresentati e difesi dagli avvocati ALBERTO

GIUSTI, ALESSANDRA GIUSTI;

– controricorrenti –

D.M.L., D.M.A., D.M.D., D.B.,

D.M.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE SZIONE

DISTACCATA di TARANTO, depositata il 04/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ricorre per due mezzi, nei confronti di D.M., De.Ma. e D.F., nonchè nei confronti di D.M.L., D.M.A., D.M.D., D.B., D.M.M. e C.M., contro la sentenza del 4 gennaio 2018, con cui la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha parzialmente accolto, limitatamente agli accessori sulla sorte, l’appello della banca avverso sentenza del Tribunale di Taranto che aveva pronunciato a suo carico condanna al pagamento dell’importo di 78.832,19 oltre accessori, in favore degli originari attori D.M.R. e F.A., in dipendenza della nullità di un ordine di acquisto di obbligazioni Argentina perchè privo di forma scritta e non sottoscritto per la banca medesima.

2. – D.M., De.Ma. e D.F. hanno resistito con controricorso illustrato da memoria mentre gli altri intimati non hanno spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 23 T.U.F. e dell’art. 30 Reg. Consob n. 11.522 del 1998, anche in relazione all’art. 1352 c.c.

Il secondo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1327,1350 e 2504 bis c.c. anche in relazione al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è manifestamente fondato.

4.1. – E’ manifestamente fondato il primo motivo.

Ha ritenuto la Corte d’appello che la previsione di forma scritta dettata dall’art. 23 T.U.F. si riferisca non soltanto al c.d. contratto quadro, ma anche ai singoli ordini di investimento, applicando poi siffatta affermazione all’ordine di investimento in obbligazioni Argentina effettuato dagli originari attori D.M.R. e F.A., ordine per tale ragione giudicato invalido.

Tale affermazione è palesemente errata in diritto.

E’ cosa nota – come questa Corte ha affermato già ben prima della pronuncia d’appello – che in tema di intermediazione finanziaria, il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, laddove impone la forma scritta, a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti quadro e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano poi impartiti dal cliente all’intermediario, la cui validità non è invece soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione – che nel caso di specie non viene in questione, non essendovene menzione nè nella sentenza impugnata, nè nel ricorso e controricorso – dello stesso contratto quadro (Cass. 29 febbraio 2016, n. 3950; Cass. 9 agosto 2017, n. 19759).

4.2. – Il secondo motivo è assorbito.

5. – La sentenza è cassata e rinviata alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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