Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30017 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 14/02/2018, dep. 21/11/2018), n.30017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 18631-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ENEL S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato LIVIA SALVINI,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a

margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 75/1/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 3.3.2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14.2.2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale. ZENO

IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale

con assorbimento del ricorso incidentale;

uditi l’Avvocato dello Stato Alfonso Peluso per la ricorrente e

l’Avvocato Gabriele Escalar per delega per la controricorrente e

ricorrente incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 3.3.2010 la Commissione tributaria regionale del Lazio, in sede di rinvio, successivamente alla sentenza n. 13478/2008 emessa da questa Corte, ha respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 180/23/2004 della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso, proposto da Enel S.p.A., avverso il silenzio dell’Amministrazione finanziaria su istanza, presentata in data 27.7.2001, di rimborso delle maggiori somme, versate a titolo di IRPEG ed ILOR-annualità 1997, per un importo di Euro 18.942.953,60, derivanti dalla mancata variazione in diminuzione di fondi accantonati che dovevano considerarsi deducibili da reddito imponibile.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, per avere la CTR ritenuto di “poter valutare anzichè la tempestività dell’istanza di rimborso dell’acconto,… la decorrenza del termine per il rimborso (individuandola nella data del versamento del saldo)”, non uniformandosi così al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte,, ovvero valutare “la tempestività o meno dell’istanza, presentata dalla contribuente, di rimborso del versamento dell’acconto di imposta IRPEG-ILOR corrisposto per l’anno 1997”.

La società Enel S.p.A. si è costituita con controricorso, deducendo l’infondatezza del ricorso principale, proponendo altresì, in subordine, ricorso incidentalè sulla base di due motivi.

Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, da parte della CTR, sull’eccezione di integrale imputabilità dell’intera richiesta di rimborso al secondo acconto versato in data 1.12.1997.

Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, costituito dalla riconducibilità dell’intera eccedenza chiesta, in rimborso al secondo acconto IRPEG-ILOR versato in data 1.12.1997.

In ulteriore subordine Enel S.p.A. ha sollevato questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38,per violazione dei principi di ragionevolezza, capacità contributiva, difesa in giudizio dei contribuenti e del principio di uguaglianza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso, con i motivi illustrati in’ premessa, non può trovare accoglimento.

2.1. L’Ufficio finanziario sostiene che la CTR, in sede di rinvio, abbia erroneamente statuito su questione (decorrenza, dall’accontò o dal saldo, del termine di 18 mesi per la presentazione dell’istanza di rimborso del versamento dell’acconto d’imposta IRPEG – ILOR corrisposto per l’anno 1997) già risolta in via definitiva, nel senso della decorrenza dall’acconto, dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 13478/2008.

2.2. Orbene, si rileva che, nella, fase rescindente svoltasi in sede di legittimità, questa Corte, con la cennata sentenza n. 13478/2008, nell’accogliere il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate sul presupposto che la causa non potesse essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., aveva rinviato alla stessa. Commissione Tributaria Regionale, che ha pronunciato la decisione cassata, indicando di: “(1) valut(are)… la tempestività o meno dell’istanza, presentata dalla contribuente, di rimborso del versamento dell’acconto d’imposta IRPEG – ILOR corrisposto per l’anno 1997, (2) determin(are)… la decorrenza (dies a quo) degli interessi anatocistici dalla data di proposizione della specifica domanda giudiziale, (3) applic(are)… la sopravvenuta disposizione in ordine al termine finale di corresponsione e, quindi, di calcolo di tali interessi anatocistici”.

2.3. In motivazione, la Corte aveva dunque evidenziato, relativamente al termine di decadenza per la presentazione dell’istanza, di rimborso, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, art. 38, che la giurisprudenza di legittimità si era ormai consolidata “nel(l’affermare il) principio secondo cui lo stesso decorre dal versamento del saldo soltanto nel caso in cui il relativo diritto derivi da una eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti in quel momento complessivamente dovuto oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell’an o del quantum dell’ obbligazione fiscale, mentre decorrere dal giorno dei singoli versamenti nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poichè in questo caso l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin dal momento della corresponsione degli acconti”; era stato posto in rilievo, in particolare, come nella decisione n. 11682 del 2002 fosse stato “chiaramente e condivisibilmente specificato che “l’inesistenza dell’obbligo di versamento può verificarsi sia nell’ipotesi in cui sin dall’origine non vi è tale obbligo (in tutto o in parte), sia in quella in cui questo, pur sussistendo originariamente al momento di pagamento degli acconti d’imposta, risulti un’eccedenza di versamento al momento della determinazione del saldo” atteso che “l’indebito aggettivo… si può avere sia perchè manca un causa originaria giustificativa del pagamento (condictio indebiti sine causa), sia perchè la causa del rapporto, originariamente esistente, è poi venuta meno per effetto di eventi successivi (condictio ob causam finitami)”: “in tutti e due i casi ci si trova in presenza di un’obbligazione tributaria inesistente e quindi di un obbligo di versamento inesistente” e “l’unica diversità consiste nel dies a quo del termine di decadenza – per presentare la domanda di rimborso, dovendo individuarsi nel primo caso (obbligo di versamento inesistente sin dall’origine) nella data del versamento, nel secondo caso (inesistenza sopravvenuta dell’obbligo di versamento) nella data della dichiarazione successiva dei redditi””.

2.2 La Corte, pur avendo dunque accolto il ricorso dell’Ufficio,

affermando, in senso difforme dalla sentenza impugnata, il, principio, in tema di rimborso di versamenti diretti di imposte sui redditi, per il quale il più ampio termine di decadenza di quarantotto mesi, introdotto con L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 1, comma 5, può trovare applicazione solo nel caso in cui alla data di entrata in vigore della legge stessa fosse ancora pendente il termine di diciotto mesi issato dall’originaria formula dello stesso art. 38, non ebbe tuttavia in alcun modo a statuire espressamente circa la decorrenza del termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, art. 38, se dalla data del versamento o dalla data della successiva dichiarazione dei redditi, non potendo ritenersi inequivocamente indicativa in tal senso la sola indicazione del “versamento dell’acconto d’imposta IRPEG – ILOR” nel principio di diritto dianzi trascritto.

2.3. Al contrario, proprio sull’assunto che fossero necessarie ulteriori verifiche in fatto e che fosse quindi preclusa alla. Corte la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., fu disposta la cassazione con rinvio affinchè la CTR valutasse la sussistenza o meno della tempestività dell’istanza di rimborso, presentata dalla contribuente, tenendo conto, secondo quanto esposto in motivazione, che il dies a quo del termine era da individuarsi, nel caso di obbligo di versamento inesistente sin dall’origine, nella data del versamento, mentre nel caso di inesistenza sopravvenuta dell’obbligo di versamento, nella data della dichiarazione successiva dei redditi.

3. La CTR, nell’affermare la tempestività dell’istanza di rimborso per decorrenza del termine di decadenza da “giorno dell’effettuazione del versamento a saldo avvenuto, senza contestazioni, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi”, sul presupposto che “l’indebito lamentato dall’ENEL e che…(aveva)… dato luogo all’istanza di rimborso non si…(era)… giuridicamente formato all’atto dell’effettuazione dei singoli versamenti in acconto mentre si…(era)… formato per eccedenza dei versamenti in acconto e saldo globalmente considerati rispetto all’ammontare del tributo che risult(ava)… complessivamente dovuto all’atto del saldo e della dichiarazione”, si è del tutto conformata al comando della Corte senza incorrere nella lamentata violazione del combinato disposto degli artt. 384 e 394 c.p.c..

Per le considerazioni che precedono deve, in conclusione, pervenirsi all’integrale rigetto dei ricorso, assorbite il ricorso, incidentale, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della società ENEL S.p.A., assorbito il ricorso incidentale; condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 14 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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