Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30017 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30017 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 11571-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA < 501,132mbh, in tletoi-tú_ del Muunto e legale tapprem:inaoté paí tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente contro TETI TIZIANA, elettivamente domiciliata in RONLA, VIA SILVIO PELLICO n.24, presso lo srudib dell'avvocato CLAUDIO ANDREOZZI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8377/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/10/2014; Data pubblicazione: 14/12/2017 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES. RILEVATO che la Corte di Appello di Roma - in parziale riforma della decisione Tiziana Teti nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca intesa al riconoscimento degli scatti biennali di anzianità o, in subordine, degli incrementi per la progressione stipendiale accoglieva la domanda subordinata relativa al riconoscimento a fini economici della anzianità di servizio maturata dalla 'Feti, quale docente, in forza di contratti a tempo determinato, condannando di conseguenza il Ministero al pagamento delle differenze retributive, maggiorate degli interessi legali dalla maturazione al soddisfo; che avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il MIUR affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso la 'Feti; che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; che il Ministero ha depositato rinuncia al ricorso notificata a controparte; che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata; CONSIDERATO che viene denunziata violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di legge nonché della direttiva 99/70/CE ( in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) assumendosi: che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicché agli stessi non Ric. 2015 n. 11571 sez. ML - ud. 22-11-2017 -2- del Tribunale in sede che aveva rigettato la domanda proposta da si applica la disciplina generale dettata dal d. lgs. n. 368 del 2001 e che il principio di non discriminazione è correlato all'abuso del contratto a termine, nella specie da escludersi in quanto il ricorso alla stipula di contratti a termine del personale docente trova giustificazione in ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a consentire al tempo determinato nel settore scolastico non è comparabile al docente di ruolo, perché ogni singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto al precedente; che la rinuncia notificata alla parte controricorrente determina l'estinzione del procedimento; che la rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; (ass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma carattere recettizio, esigendo l'art. 390 cod. proc. civ. che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259); che l'accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell'art. 391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese; che la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti territoriali e soltanto dopo il deposito del ricorso da questa Corte, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra le parti; Ric. 2015 n. 11571 sez. ML - ud. 22-11-2017 -3- datore di lavoro un risparmio di spesa; che il lavoratore assunto a che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato l'art. 13, comma i quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il processo e compensa le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 22 novembre 2017 Presidente P ietro Curzio 72-1— e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016);

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