Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30016 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 31/12/2020), n.30016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21927-2018 proposto da:

V.B., V.D., V.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA POSTUMIA 1, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO SIBILLA, rappresentati e difesi dall’avvocato DANIELA

AJESE;

– ricorrenti –

contro

ALGOS SRL quale Procuratore speciale della NOSTOS SPV SRL a sua volta

successore di BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO SOC.

COOP., in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso

lo studio dell’avvocato ARTURO IANNELLI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CATERINA COLUCCI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il

16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. V.L., V.B. e V.D. ricorrono rispettivamente per un mezzo e per tre mezzi, nei confronti della Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo Soc. Coop., contro l’ordinanza del 10 maggio 2018 della Corte d’appello di Venezia, pronunciata ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., nonchè contro la sentenza di primo grado resa tra le parti dal Tribunale di Treviso di rigetto della loro opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento dell’importo di Euro, 127,53 per scoperto di conto corrente, oltre accessori, e di Euro 48.585,80 per residuo mutuo chirografario, oltre accessori.

2. Nostos SPV S.r.l., successore a titolo particolare della menzionata banca, resiste con controricorso. E’ stata depositata memoria da Algos S.r.l., procuratrice di quest’ultima.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Contro l’ordinanza resa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. è stata dedotta la nullità della medesima in relazione all’art. 360, n. 4, e all’art. 111 Cost., sull’assunto che l’appello non fosse manifestamente infondato.

Contro la sentenza di primo grado sono stati formulati tre motivi:

-) violazione o falsa applicazione degli artt. 1283,1284 c.c., dell’art. 61 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, motivo concernente la ritenuta infondatezza di una domanda di accertamento della nullità del contratto di mutuo fondiario per l’indeterminatezza e la natura subdolamente anatocistica del piano di ammortamento alla francese;

-) violazione o falsa applicazione dell’art. 117 T.U.B. nonchè dell’art. 1325 c.c., dell’art. 1350c.c., n. 13, degli artt. 1418 e 1421 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, motivo concernente il rigetto dell’eccezione di nullità del contratto di conto corrente perchè mancante di sottoscrizione della banca;

-) violazione o falsa applicazione degli artt. 1815 e 1418 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, motivo concernente il rigetto della domanda relativa al carattere usurario degli interessi derivanti dalla stipulazione di un diverso contratto di mutuo, carattere usurario che avrebbe fatto sorgere un credito, opposto in compensazione, in favore della parte mutuataria.

Ritenuto che:

4. I ricorsi sono inammissibili.

4.1. – E’ inammissibile il ricorso proposto avverso l’ordinanza resa ex art. 348 bis c.p.c.

Una volta dichiarato con ordinanza inammissibile l’appello perchè mancante di una ragionevole probabilità di accoglimento, l’appellante rimasto soccombente può impugnare la sentenza di primo grado: art. 348 ter c.p.c., comma 3, ergo è di regola inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza.

Le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2016, n. 1914) hanno affermato i principi che seguono:

-) l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, qualora affetta da vizi processuali suoi propri (come nel caso di ordinanza pronunciata su appello in causa che prevede l’intervento necessario del Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 70 c.p.c.; pronunciata su appello contro ordinanza resa all’esito del rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c.; pronunciata non già alla prima udienza, bensì successivamente; pronunciata nei riguardi dell’appello principale ma non di quello incidentale, o viceversa);

-) la decisione che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, ancorchè adottata con ordinanza richiamante l’art. 348 ter c.p.c. ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito dell’impugnazione, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti;

-) l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, ove si denunci l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio “prognostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione.

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi che rendono ordinanza impugnabile nè con ricorso straordinario, nè con ricorso ordinario, dal momento che la Corte territoriale ha rettamente scrutinato i tre motivi di appello ad essa devoluti sinteticamente osservando: a) quanto alla questione del piano di ammortamento alla francese, che gli appellanti non avevano individuato in che cosa sarebbero consistiti gli interessi composti e quindi in tesi produttivi di anatocismo; b) quanto alla questione della mancanza della sottoscrizione della banca sul contratto di conto corrente, che essa era superata dalla decisione delle Sezioni Unite sul contratto monofirma; c) quanto all’usurarietà del tasso di interesse sul diverso contratto di mutuo, che il tasso soglia non era superato.

4.2. – E’ inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado.

4.2.1. E’ inammissibile il primo motivo per mancanza di autosufficienza, non risultando dal ricorso quali fossero i caratteri del piano di ammortamento relativo al mutuo fondiario in discorso (e perchè esso avrebbe determinato l’addebito di interessi con anatocismo) e non essendo neppure localizzato (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475) il contratto medesimo (contratto che non è menzionato nè a pagina 24 del ricorso tra gli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, nè alle successive pagine 25-26 che contengono l’elencazione della documentazione depositata).

4.2.2. E’ inammissibile il secondo motivo.

Anche in questo caso il contratto di conto corrente non è localizzato. Inoltre, il giudice di primo grado, a pagina 7 della sentenza, ha affermato che la lettera di apertura di conto corrente recava la firma della banca.

Nel ricorso per cassazione i ricorrenti sostengono che la sottoscrizione sarebbe stata mancante perchè apposta sul frontespizio del documento e perchè consistente in “una sigla o visto, prestampato ed indecifrabile”: ma simile censura rimette in discussione l’accertamento in fatto riservato al giudice di merito, ed è come tale, come si premetteva, ulteriormente inammissibile.

In ogni caso, il motivo è inammissibile anche perchè la mancanza della firma della banca, ove pure effettivamente mancante, sarebbe rimasta priva di rilievo – restando a questa Corte soltanto di integrare la motivazione -, dal momento che, in materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell’istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 3. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell’istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (Cass. 18 giugno 2018, n. 16070; Cass. 6 settembre 2019, n. 22385).

4.2.3. E’ inammissibile il terzo motivo.

Nuovamente, il diverso contratto di mutuo non è localizzato.

5. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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