Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30016 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 14/02/2018, dep. 21/11/2018), n.30016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17869-2011 proposto da:

Equitalia Esatri s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Gustavo Visentini e

dall’Avv. Alfonso Papa Malatesta, con domicilio eletto presso lo

studio dei suddetti difensori in Roma, Piazza Barberini n. 12,

giusta procura speciale allegata in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.R.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi

Scarpa, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Bernardo De Stasio, in Roma, Via Federico Cesi n. 72, giusta procura

speciale a margine del controricorso, contenente ricorso

incidentale;

– resistente, ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia

depositata l’8 febbraio 2011;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 gennaio 2018

dal Consigliere Luigi D’Orazio;

udito l’Avv. Alfonso M. Papa Malatesta;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale dott.ssa Zeno Immacolata, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento dei motivi primo e secondo, con assorbimento

dell’esame dei restanti motivi e rigetto dell’appello incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con note del 16-7-2009 Equitalia Esatri spa comunicava ad A.R.D. di avere iscritto ipoteca per la complessiva somma di Euro 361.510,00 su un immobile di sua proprietà, a tutela del credito erariale risultante da cinque cartelle di pagamento.

2.Avverso tale comunicazione proponeva ricorso l’ A. dinanzi alla Commissione tributaria provinciale evidenziando che non aveva mai ricevuto la notifica delle suddette cartelle, che “l’iscrizione ipotecaria non poteva essere legittimamente eseguita, senza che Equitalia avesse preventivamente notificato alcun atto di intimazione a pagare le somme pretese”, che il provvedimento era illegittimo per mancata indicazione del responsabile del procedimento.

3.Si costituiva la Equitalia Esatri s.p.a. producendo copia di quattro avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alle cartelle.

4.La Commissione tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorso.

5.Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente rilevando, tra l’altro, che quattro ricevute di notifica delle raccomandate relative alle cartelle erano state prodotte in fotocopia, che peraltro erano state notificate “erroneamente”, mentre una non era corredata neppure dalla relata di notificazione, che il procedimento di iscrizione ipotecaria era iniziato “senza l’osservanza della disposizione di cui al menzionato D.P.R. n. 602 del 1973, comma 2, art. 50, che imponeva la previa notificazione di un avviso di intimazione ad adempiere, qualora la cartella di pagamento fosse stata notificata da oltre un anno”, che era stata omessa l’indicazione del responsabile del procedimento.

6.La Commissione tributaria regionale rigettava l’eccezione di nullità della notificazione della cartella di pagamento in quanto effettuata nella residenza del ricorrente mediante consegna a persona che si era qualificata come “portiere”, che erano stati prodotti in copia gli avvisi di ricevimento, ma il ricorrente non aveva proposto querela di falso ai sensi dell’art. 221 c.p.c., che, però erano fondati i due ulteriori motivi, che l’iscrizione ipotecaria non era stata preceduta dalla notificazione dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, in violazione dell’art. 77 dello stesso D.P.R., che era fondata l’eccezione in ordine alla mancata indicazione del responsabile del procedimento.

7.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione Equitalia Esatri s.p.a.

8. Il contribuente notificava controricorso proponendo ricorso incidentale.

9. Resisteva l’Equitalia con altro controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso per Cassazione Equitalia Esatri s.p.a. deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77, in quanto nessuna norma prevede l’obbligo di notifica della intimazione ad adempiere prima della iscrizione di ipoteca, richiamando il D.P.R. 602 del 1973, art. 77 e dello stesso D.P.R., art. 50, solo il comma 1 e non il comma 2.

1.1.Tale motivo è infondato.

Invero, per la Suprema Corte l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 cit., art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (Cass. Civ., 22 febbraio 2017, n. 4587; Cass.Civ., Sez. Un.,18 settembre 2014, n. 19667).

Tuttavia, per le Sezioni Unite della Suprema Corte, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dal medesimo D.P.R., art. 77, comma 2 bis, come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la

sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità (Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 19667).

Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis, introdotto con D.L. n. 70 del 2011, che obbliga l’agente della riscossione a notificare al proprietario dell’immobile “una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1”, non innova soltanto la disciplina dell’iscrizione ipotecaria, ma ha una reale “valenza interpretativa”.

La Suprema Corte, in varie pronunce successive a quella della Sezioni Unite, ha provveduto alla interpretazione del concreto contenuto delle doglianze dei contribuenti, distinguendo le domande con cui ci si limitava a denunciare la mancata comunicazione dell’avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, da quelle con cui si evidenziava “sostanzialmente” il mancato invio della comunicazione dell’avviso al fine di attivare il contraddittorio con il contribuente, per consentirgli di presentare osservazioni e di provvedere al pagamento. Solo in tale seconda ipotesi si è ritenuta nulla l’iscrizione ipotecaria (cfr. Cass. Civ., 22 febbraio 2017, n. 4587, ove si osserva che “la censura articolata dalla parte ricorrente non si esaurisce nell’affermazione che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, la disposizione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sarebbe…applicabile alla procedura di iscrizione ipotecaria. Infatti, viene anche specificamente dedotto che l’ufficio avrebbe dovuto comunicare al contribuente che avrebbe proceduto ad iscrivere ipoteca, e ciò nel dovuto rispetto del principio del contraddittorio”, aggiungendo che “tanto determina l’accoglibilità della censura formulata dalla parte ricorrente, in quanto quest’ultima, pur lamentando sotto il profilo formale la violazione di una disposizione inapplicabile…ha, sotto il profilo sostanziale e attraverso considerazioni specifiche, denunciato l’omessa attivazione del contraddittorio…”).

In precedenza la Suprema Corte (Cass. Civ., 23 novembre 2015, n. 23875; in senso conforme anche Cass. Civ., 23 marzo 2017, n. 7597) ha ritenuto, sul tema in oggetto, che è fondata la domanda del contribuente se la censura alla sentenza impugnata si risolve “in sostanza” in una denuncia di mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, spettando al giudice la qualificazione giuridica delle tesi del contribuente, che aveva comunque dedotto la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio.

Nella specie, nel ricorso introduttivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, il contribuente aveva evidenziato proprio l’assenza di tale preventiva comunicazione (cfr. pagina 1 del controricorso in cassazione, ove si riporta il contenuto del ricorso di primo grado, di A. “l’iscrizione ipotecaria non poteva essere legittimamente eseguita, senza che Equitalia avesse preventivamente notificato alcun atto di intimazione a pagare le somme pretese”). La domanda dell’ A. era tesa, dunque, proprio ad ottenere la dichiarazione di nullità della iscrizione di ipoteca per la mancata comunicazione dell’avviso, al fine di presentare osservazioni e procedere eventualmente al pagamento.

Nel giudizio di appello, la doglianza era rimasta sostanzialmente immutata (cfr. pagina 4 del controricorso “trattandosi di atto precostituito in funzione dell’espropriazione immobiliare, doveva ritenersi illegittimo, poichè era stato emesso senza l’osservanza della disposizione contenuta al menzionato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2,….”), anche se solo formalmente riferita al mancato rispetto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2.

Pertanto, è nulla l’iscrizione di ipoteca.

2.Con il secondo motivo di impugnazione l’Equitalia deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7,a causa della mancata indicazione del responsabile del procedimento.

3.Con il terzo motivo si rileva l’omessa, insufficiente o erronea motivazione e violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto nel provvedimento impugnato è indicato il numero telefonico del Contact Center dell’Ufficio competente, tramite il quale è possibile ottenere tutte le informazioni circa il procedimento, ed inoltre la comunicazione presenta la dicitura “Funzionario delegato” – ” B.M.”.

4.Con il quarto motivo Equitalia deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 4, comma 2, in quanto l’omessa indicazione del responsabile del procedimento costituisce solo una mera irregolarità e non un vizio dell’atto.

5.Con il ricorso incidentale il contribuente deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, degli artt. 137 e ss. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione alla illegittima notifica delle cartelle di pagamento.

6. I motivi secondo, terzo e quarto del ricorso principale ed il motivo del ricorso incidentale, sono tutti assorbiti, in quanto il rigetto del primo motivo, con la conferma della sentenza pronunciata dalla Commissione tributaria regionale, comporta la definitiva illegittimità dell’atto impugnato (iscrizione di ipoteca).

5. Le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti, in quanto la giurisprudenza sul tema di è consolidata dopo la presentazione del ricorso per Cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale.

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA