Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30016 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. I, 19/11/2019, (ud. 23/09/2019, dep. 19/11/2019), n.30016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28428/2017 proposto da:

H.A., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria Civile

della Suprema Corte di Cassazione e difeso dall’avvocato ROSSELLA

GIOMMI;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1725/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/09/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata il 21.07.2017, ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Firenze ha rigettato la domanda di H.A., cittadino del Bangladesh, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

Il giudice di merito ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, essendo il narrato del richiedente stato ritenuto scarsamente credibile (costui ha riferito di essere tesserato per il partito (OMISSIS), di essere espatriato nell’agosto 2012 per sottrarsi ad un ordine di arresto e ad un procedimento penale, per aver accoltellato in uno scontro fisico in cui era stato, a sua volta, accoltellato, un membro del partito (OMISSIS)).

In particolare, ha rilevato la Corte d’Appello di non aver ritenuto credibile che lo stesso fosse espatriato con volo di linea nonostante un passaporto non falso (anche se con un visto turistico falso) solo perchè colui che aveva contraffatto il visto “aveva delle conoscenze in ambito aeroportuale”, consentendogli di passare i controlli.

La genericità ed evanescenza di tale racconto lo rendeva inverosimile.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, difettando i presupposti per il riconoscimento di una sua condizione di vulnerabilità.

Ha proposto ricorso per cassazione H.A. affidandolo a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta il ricorrente di aver fornito un racconto coerente con la situazione del suo Paese ed ha offerto tutta la documentazione in suo possesso in merito alla sua situazione, ivi compresi i documenti pervenuti dal Bangladesh che forniscono prova del suo racconto (carta d’identità, denuncia sporta dal padre del militante ferito, mandato d’arresto emesso nei suoi confronti, rapporto informativo, descrizione dell’accusa, lettera con cui il suo avvocato lo avvisava che la polizia lo stava cercando).

Tali documenti, la cui veridicità non era stata messa in discussione nè dal Tribunale nè dalla Corte d’Appello (in particolare, il Tribunale aveva affermato che “l’audizione resa al giudice e la documentazione prodotta in questa sede non confermano i dubbi di credibilità evidenziati dalla Commissione Territoriale sulla vicenda narrata”), sono stati ignorati dalla Corte d’Appello, violando il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. , comma 3, lett. b) secondo cui la domanda di protezione internazionale prevede, tra gli altri, la valutazione “della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente”.

La Corte d’Appello è, inoltre, venuta meno all’obbligo di cooperazione istruttoria.

La “carenza narrativa” evidenziata dal giudice di secondo grado avrebbe potuto essere superata ponendo al ricorrente domande specifiche, come richiesto nell’atto di appello e nella memoria conclusionale.

Peraltro, nell’atto di appello il ricorrente non aveva indicato ulteriori dettagli sul suo racconto per essere stato (come sopra anticipato) ritenuto credibile dal giudice di primo grado, con la conseguenza che non vi era più alcuna ragione giuridica per tornare sul punto.

Anche nel merito la contestazione della Corte d’Appello non era condivisibile, essendo ben possibile che chi aveva contraffatto il visto potesse avere conoscenze in aeroporto per superare i controlli in un paese, quale il Bangladesh, in cui la corruzione notoriamente è all’ordine del giorno.

Infine, la Corte d’Appello aveva omesso di esprimersi sulla dedotta pericolosità del Bangladesh e sulla violazione dei diritti umani.

2. Il primo motivo è inammissibile.

In primo luogo, il ricorrente lamenta la violazione da parte della Corte d’Appello del D.Lgs. n. 251 del 2007, art., comma 3, lett. b) ma non ha neppure dedotto di aver sottoposto all’esame di tale giudice quei documenti che lo stesso ha elencato nel proprio ricorso, avendo fatto esclusivamente riferimento a documenti inseriti nel fascicolo di primo grado.

Con riferimento alla credibilità del racconto del richiedente, va osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha valutato le dichiarazioni del ricorrente tenendo ben presenti i parametri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 essendo state specificamente indicate le ragioni della ritenuta non plausibilità e coerenza del racconto, individuate nella carenza narrativa dello stesso in ordine alle modalità con cui il ricorrente sarebbe riuscito ad oltrepassare i controlli aeroportuali nonostante avesse il proprio passaporto non falsificato e fosse asseritamente ricercato dalla polizia.

Il ricorrente ha genericamente contestato la valutazione di credibilità operata dal giudice d’appello, ma senza neppure allegare gravi anomalie motivazionali (nei termini sopra illustrati dalla giurisprudenza di questa Corte), che sono le uniche attualmente denunciabili nei ristretti limiti consentiti dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma limitandosi a lamentare di non essere stato sentito dal giudice di secondo grado a chiarimenti.

Inoltre, il ricorrente, con l’apparente censura della violazione da parte del Tribunale di norme di legge, ovvero il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 ha, in realtà, svolto delle censure di merito, in quanto finalizzate a prospettare una diversa lettura delle sue dichiarazioni.

In proposito, questa Corte, sempre nella pronuncia n. 3340 del 05/02/2019 sopra citata, ha statuito che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, con la conseguenza che il giudizio di fatto in ordine alla credibilità del richiedente non può essere censurato sub specie violazione di legge ed è quindi sottratto al sindacato di legittimità.

Infine, non vi è dubbio che una volta che la Corte di merito avesse escluso la attendibilità del racconto del ricorrente, la stessa non fosse tenuta a compiere accertamenti e motivare in ordine al pericolo di grave danno cui il medesimo fosse esposto a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) presupponendo tali fattispecie proprio la preventiva valutazione della credibilità del richiedente.

3. Con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta il ricorrente che ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria la Corte d’Appello non ha preso in considerazione nè la situazione di insicurezza e violazione dei diritti umani nel paese d’origine, nè il dedotto livello di integrazione raggiunto in Italia, avendo prodotto attestati di partecipazione a corsi di lingua e formazione nonchè un contratto di lavoro part-time e buste paga.

4. Il motivo è infondato.

Il ricorrente ha genericamente dedotto la violazione dei diritti fondamentali nel Paese d’origine senza minimamente correlarla alla sua condizione personale, se non in relazione alla sua vicenda ritenuta coerentemente non credibile dalla Corte di merito.

Sul punto, questa Corte ha già affermato che pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità, dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale, atteso che, diversamente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in questi termini sez. 1 n. 4455 del 23/02/2018).

Infine, non è conferente il livello di integrazione raggiunto dall’odierno ricorrente nel paese d’accoglienza, elemento che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, può essere sì considerato in una valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza della situazione di vulnerabilità, ma non può, tuttavia, da solo esaurirne il contenuto (vedi sempre sez. 1 n. 4455 del 23/02/2018).

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello ha revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la palese infondatezza dell’impugnazione, così violando l’art. 136, comma 2 Legge citata, come interpretato dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 220/2009. La Consulta ha, infatti, statuito la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può avvenire solo nei casi in cui sia provato che l’interessato ha agito con mala fede o colpa grave.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata neppure ha indicato le ragioni della manifesta infondatezza dell’appello.

6. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che questa Corte ha più volte affermato che la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 cit. D.P.R.. Si deve quindi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 D.P.R. citato. (Cass. 29288/2017; conf. Cass. n. 30282018 e n. 32028/2018).

Ne consegue che il ricorrente avrebbe dovuto promuovere tempestivamente lo speciale procedimento di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e non attendere la proposizione del ricorso per cassazione.

Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendosi il Ministero costituito in giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA