Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30015 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 31/12/2020), n.30015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9306-2018 proposto da:

D.P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

VINCENZO CANNIZZARO;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la Signora ANTONIA DE

ANGELIS, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA LAURA PECORARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2134/2017 della CORTE D’APPELLO) di PALERMO,

depositata il 17/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – D.P.C. ricorre per due mezzi, nei confronti di Unicredit S.p.A., già Banco di Sicilia S.p.A., contro la sentenza del 17 novembre 2017 con cui la Corte d’appello di Palermo ha respinto il suo appello avverso sentenza del locale Tribunale di rigetto, per quanto qui interessa, della sua domanda di condanna della banca al pagamento di quanto spettantegli a seguito della chiusura del contratto di conto corrente numero (OMISSIS), già acceso presso Sicilcassa e poi transitato presso il Banco di Sicilia S.p. A.

2. Unicredit S.p.A. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 87 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non depositati nei termini gli estratti conto relativi agli anni dal 2000 al 2002, quantunque il deposito risultasse attestato dal cancelliere, sebbene detti estratti conto non si fossero rinvenuti al momento dell’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo applicabile ratione temporis, censurando la sentenza impugnata per aver escluso l’indispensabilità degli estratti conto in discorso, (ri)prodotti in appello.

Ritenuto che:

4. – Ti ricorso è inammissibile.

4.1. -E’ inammissibile il primo mezzo.

Denunciando la violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., il ricorrente invoca (pur senza alcun espresso riferimento giurisprudenziale) il principio secondo cui, ove non risulti alcuna annotazione dell’avvenuto ritiro del fascicolo di una parte, il giudice non può rigettare una domanda, o un’eccezione, per mancanza di una prova documentale inserita nel fascicolo di parte, ma deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria, e, in caso di esito negativo, concedere un termine all’appellante per la ricostruzione del proprio fascicolo (p. es. Cass. 9 gennaio 2019, n. 314).

Ma il giudice di merito non ha affatto disapplicato tale principio ed ha invece affermato ben altra cosa, ossia che “la deduzione del D.P. circa l’avvenuto regolare deposito in primo grado di tutti gli estratti conto relativi a entrambi conti correnti oggetto di giudizio, non trova riscontro e sostegno in atti, perchè nell’indice nel fascicolo di primo grado dell’attore si legge esclusivamente al punto 2) “estratti conto + contratto d’apertura” ed il richiamo a “allegato n. 1 carpettone (OMISSIS)”, senza alcuna indicatone analitica degli estratti conto attivamente prodotti. Tale estremamente generica e succinta indicazione nella documentazione depositata, per quanto vidimato dal Cancelliere, non consente di ritenere depositati in primo grado, e come tali acquisibili, anche gli estratti conto di cui il CTU ha lamentato l’assenza”.

La Corte territoriale, cioè, ha ritenuto che l’indice nel fascicolo non identificasse i documenti poi risultati mancanti, di guisa che non potesse ritenersi che essi fossero stati originariamente prodotti e solo successivamente fossero stati smarriti, o altro: sicchè non viene in considerazione nella specie il significato e la portata applicativa degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., bensì la concreta idoneità della dicitura apposta sul fascicolo ad identificarne il contenuto. E’, questo, un accertamento di fatto che si sottrae al sindacato di questa Corte di cassazione, tanto più che esso non è stato neppure contrastato se non con un’affermazione del tutto apodittica di segno opposto a quella contenuta nella sentenza impugnata, laddove il ricorrente ha affermato che “non è assolutamente generica e succinta l’indicazione apposta nell’indice dell’attore… in guanto è stato indicato al momento del deposito alla documentazione (estratti conto) e tale indicazione non è affitto nè generica nè succinta in quanto individua in modo assoluto il documento depositato sen5za alcuna riserva di distinzione del periodo”.

4.2. E’ inammissibile il secondo mezzo.

La Corte territoriale, rammentando l’indicazione offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 4 maggio 2017, n. 10790), ha osservato che gli estratti conto di cui si è detto non potessero assumere il rilievo di dimostrazione, senza margini di dubbio, della fondatezza della pretesa spiegata, trattandosi di documentazione soltanto strumentale allo svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio dagli esiti, ovviamente, non anticipatamente pronosticabili.

Anche in questo caso, dunque, ciò che il ricorrente tenta di capovolgere è il giudizio di fatto concernente l’indispensabilità della documentazione in discorso.

Ora, è ben vero che, quando venga dedotta, in sede di legittimità – in relazione ad un giudizio regolato dall’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo vigente anteriormente alla modifica recata dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 – l’erroneità dell’ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, in ragione della sua indispensabilità, la Cassazione, chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice anche del fatto ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse di prova indispensabile (Cass. 29 settembre 2020, n. 20525).

Ma è altrettanto vero che la produzione degli estratti conto, in fattispecie come quella considerata, è paradigmaticamente non indispensabile, giacchè, lungi dal rivestire un rilievo tale da orientare ineluttabilmente l’esito della causa, rileva ai soli fini dell’espletamento di un’indagine tecnica dagli esiti intrinsecamente incerti.

5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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