Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30015 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 29/12/2011), n.30015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M., domiciliato in Roma presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Marra

Alfonso Luigi ((OMISSIS)), giusta procura a margine del

ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato

e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, come sopra rappresentato e

difeso;

– ricorrente incidentale –

contro

S.M.;

– intimato –

avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli, sezione 1^

civile, emesso il 5 giugno 2008, depositato il 18 settembre 2008,

R.G.V.G. n. 2758/07;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 27 settembre

2011 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso;

rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la motivazione

semplificata della decisione.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. S.M. propone ricorso per cassazione, articolato in sette motivi di impugnazione, avverso il decreto della Corte di appello di Napoli menzionato in epigrafe sostenendo che, nell’accogliere parzialmente la sua domanda di equa riparazione per la irragionevole durata del giudizio, avente ad oggetto la sua domanda di risarcimento del danno psico-fisico conseguente alla mancata effettuazione del riposo settimanale, ha illegittimamente limitato al solo periodo di durata irragionevole del processo il suo diritto all’indennizzo, ha omesso di pronunciare sulla richiesta di riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00 previsto ratione materiae per le cause di lavoro, ha liquidato le spese processuali applicando erroneamente le voci tariffarie per i procedimenti speciali di volontaria giurisdizione e ha comunque liquidato le spese legali in misura modesta ed incongrua, senza tenere conto della nota spese regolarmente depositata e senza dare alcuna motivazione circa una liquidazione così esigua e omettendo, altresì, ogni motivazione circa le voci non ritenute applicabili in relazione alla nota spesa depositata.

2. Si difende con controricorso il Ministero e propone ricorso incidentale deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 convertito in L. n. 133 del 2008.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

CHE:

3. I due ricorsi vanno riuniti;

4. I motivi di ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione logico-giuridica e le ripetizioni che li caratterizzano.

5. Per ciò che concerne la determinazione del periodo indennizzabile la giurisprudenza di legittimità (si veda ordinanza Cass. civ, sez. 1^, n. 2388 del 1 dicembre 2011) ha ritenuto che è manifestamente infondata la questione di costituzionalità della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, lett. a), nella parte in cui stabilisce che, al fine dell’equa riparazione, rileva soltanto il danno riferibile al periodo eccedente il termine di ragionevole durata, non essendo ravvisabile alcuna violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in riferimento alla compatibilità con gli impegni internazionali assunti dall’Italia mediante la ratifica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali. Infatti, qualora sia sostanzialmente osservato il parametro fissato dalla Corte EDU ai fini della liquidazione dell’indennizzo, la modalità di calcolo imposta dalla norma nazionale non incide sulla complessiva attitudine della legislazione interna ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto in argomento, non comportando una riduzione dell’indennizzo in misura superiore a quella ritenuta ammissibile dal giudice europeo; diversamente opinando, poichè le norme CEDU integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello subcostituzionale, dovrebbe valutarsi la conformità del criterio di computo desunto dalle norme convenzionali, che attribuisce rilievo all’intera durata del processo, rispetto al novellato art. 111 Cost., comma 2, in base al quale il processo ha un tempo di svolgimento o di durata ragionevole, potendo profilarsi, quindi, un contrasto dell’interpretazione delle norme CEDU con altri diritti costituzionalmente tutelati. Nè a conclusioni diverse perviene la stessa giurisprudenza della predetta Corte internazionale che – nei precedenti Martinetti e Cavazzuti c. Italia del 20 aprile 2010, Delle Cave e Corrado c. Italia del 5 giugno 2007 e Simaldone c. Italia del 31 marzo 2009 – ha osservato che il solo indennizzo, come previsto dalla L. italiana n. 89 del 2001, del pregiudizio connesso alla durata eccedente il ritardo non ragionevole, si correla ad un margine di apprezzamento di cui dispone ciascuno Stato aderente alla CEDU, che può istituire una tutela per via giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e le sue tradizioni, in conformità al livello di vita del Paese, conseguendone che il citato metodo di calcolo previsto dalla legge italiana, pur non corrispondendo in modo esatto ai parametri enunciati dalla Corte EDU, non è in sè decisivo, purchè i giudici italiani concedano un indennizzo per somme che non siano irragionevoli rispetto a quelle disposte dalla CEDU per casi simili.

6. Per ciò che concerne l’attribuzione di una somma ulteriore (cosiddetto “bonus”) diretta a indennizzare il maggior pregiudizio determinato da particolari circostanze la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sezione 1, n. 2388 del 1 febbraio 2011) ritiene che essa postula la ricorrenza in concreto di tal maggior pregiudizio e la sua prova, a differenza di quanto avviene per la incidenza della durata della ingiustificata protrazione del processo che costituisce di per sè un elemento obiettivo che comporta un pregiudizio sempre presente ed uguale. Pertanto, nel caso di processo presupposto consistente in controversia di lavoro o previdenziale, per la quale il giudice di merito abbia negato il riconoscimento di tale “bonus”, la critica della relativa pronuncia non può fondarsi sulla mancata motivazione di detta decisione negativa, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, circa la ricorrenza di un pregiudizio maggiore, non potendo questo essere riconosciuto in via automatica ratione materiae.

7. Per ciò che concerne l’applicazione delle tariffe per i giudizi contenziosi e l’applicazione degli standards europei nella liquidazione i motivi di ricorso sembrano, ancor prima che infondati con riferimento al caso in esame, in cui non si specifica quasi mai quale tabella sarebbe stata applicata, radicalmente inammissibili perchè articolati in forma meramente interrogativa e privi di concretezza tanto da non consentire di quantificare le spese reclamate di cui non si specifica l’entità. In merito alla liquidazione della Corte di appello occorre richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (fra le altre si veda Cass. civ. ordinanza 9098/2010) secondo cui la parte che censura, in sede di legittimità, la liquidazione delle spese processuali è tenuta ad indicare in modo specifico e autosufficiente quali siano le voci della tabella forense non applicate dal giudice del merito, elencando in dettaglio le prestazioni effettuate, per voci ed importi, così consentendo al giudice di legittimità il controllo di tale error in iudicando, pena l’inammissibilità del ricorso, senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti. La doglianza richiede inoltre che dall’erronea applicazione delle voci della tariffa sia conseguita la lesione del principio dell’inderogabilità e il ricorrente non può dunque limitarsi alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate, in quanto, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tenuto conto della natura del vizio, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari e dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonchè le singole spese asseritamente non riconosciute.

8. Nella specie siffatti oneri non risultano adempiuti dal ricorrente;

9. Il ricorso incidentale è altresì infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha ormai chiarito che in tema di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’innovazione introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2 convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza “di prelievo” ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51 lascia sussistere la irragionevole durata del processo presupposto, ove sussista la violazione delle norme della citata L. n. 89 del 2001, con riguardo al periodo anteriore;

10. I due ricorsi vanno pertanto respinti con compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi li rigetta entrambi e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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