Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30015 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 14/02/2018, dep. 21/11/2018), n.30015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6559-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3/2010 della COMM.TRIB.REG. del VENETO

depositata il 19/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento dei motivi 1 e

assorbito l’esame del 3;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ha tempestivamente proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 3/07/10, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto il 19.01.2010.

Ha rappresentato che il 31.05.2006 era notificata a V.A. la cartella esattoriale relativa agli anni d’imposta 1999 e 2000 per l’accertamento di redditi da partecipazione nella società IME, i cui conseguenti atti impositivi erano stati notificati e mai impugnati.

Il contribuente aveva lamentato di non aver mai ricevuto notifica degli avvisi di accertamento, sicchè del tutto illegittima era l’iscrizione a ruolo del debito fiscale. Inoltre contestava la carenza motivazionale degli avvisi di accertamento, la presunzione di essere socio di fatto della I.M.E., sollevando ulteriori contestazioni.

Nel contenzioso seguitone la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza accoglieva il ricorso del contribuente sull’assunto della mancata rituale notifica degli avvisi di accertamento. L’Agenzia proponeva appello alla Commissione Regionale, che con la sentenza ora impugnata confermava quella del giudice di primo grado.

Con il ricorso l’Ufficio censura la sentenza:

con il primo motivo per violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudice regionale aveva erroneamente ritenuto che gli avvisi di accertamento non fossero stati ritualmente notificati per giacenza presso l’ufficio postale per un termine inferiore a sei mesi;

con il secondo motivo per violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25,del D.M. 28 giugno 1999, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto carente di motivazione la cartella di pagamento;

con il terzo motivo per insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver tenuto conto delle difese della amministrazione e in particolare della conoscenza, da parte del contribuente, degli atti prodromici già notificati al V..

Il contribuente non si costituiva.

All’udienza pubblica del 14 febbraio 2018, dopo la discussione, il P.G. e l’Agenzia concludevano. La causa era trattenuta in decisione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente lamenta l’erronea interpretazione resa dalla sentenza impugnata in ordine al mancato perfezionamento della notifica degli avvisi di accertamento, prodromici alla iscrizione a ruolo del debito tributario e della successiva emissione e notifica della cartella di pagamento. In particolare il giudice regionale, dopo aver dato atto: che gli atti impositivi erano stati notificati mediante servizio postale, spediti con raccomandata A.R. il 10.03.2005; che l’incaricato il 14.03.2005 aveva provveduto a immettere gli avvisi nella cassetta postale del contribuente, in sua assenza e in mancanza di ricezione; che aveva inoltre provveduto a depositare i pieghi presso l’ufficio postale competente per territorio, ha ritenuto irrituale la notifica perchè in data 2.04.2005 l’ufficio postale aveva restituito la raccomandata alla Agenzia delle Entrate, con avviso in calce “non ritirato al 10 giorno”. Ha giustificato la decisione affermando che, poichè nelle more del procedimento di notifica tramite servizio postale era entrato in vigore il D.L. n. 35 del 2005, che a modifica della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 4, tra le altre novità prescriveva che il piego non ritirato dovesse restare in deposito presso l’ufficio postale per almeno 6 mesi, ha ritenuto che nel caso specifico la restituzione del piego dopo 17 giorni non consentisse il perfezionamento della notificazione.

Il ragionamento della Commissione Regionale è errato e il motivo di ricorso va accolto.

La L. 890 del 1982, art. 8, così disciplina la notifica a mezzo servizio postale: il comma 4 prevede che “Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo del punto di deposito, nonchè l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente”. Il comma 5 prescrive che “La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, l’impiegato del punto di deposito lo dichiara sull’avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.”. Infine il comma 6 afferma che “Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l’avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’operatore postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione “atto non ritirato entro il termine di dieci giorni” e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’operatore postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione “non ritirato entro il termine di sei mesi” e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull’avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull’avviso stesso”.

Ebbene, questa la disciplina, introdotta peraltro tra il compimento della spedizione e ricezione degli avvisi di accertamento al contribuente e il deposito del piego presso l’ufficio postale, la norma prevede che la notifica, una volta immesso l’avviso nella cassetta della corrispondenza del destinatario non rinvenuto, si compie se nei dieci giorni successivi questi non ne abbia curato il ritiro dall’ufficio postale. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto nella compiuta giacenza per dieci giorni dell’atto impositivo spedito a mezzo posta, termine decorrente dall’avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l’ufficio postale, il momento perfezionativo della notificazione dell’atto (cfr. Cass., Sez. 5, sent. n. 26088 del 2015).

Ai fini del perfezionamento della notifica non rileva invece la restituzione del plico al mittente in un termine inferiore ai sei mesi, che, fermi ormai gli effetti del perfezionamento della notifica, costituisce una garanzia ulteriore per il destinatario, assicurandogli un ampio margine temporale per acquisire comunque la conoscenza dell’atto, e dalla cui inosservanza pertanto, costituente una irregolarità, potranno trarsi ulteriori conseguenze – quando dimostrato che nonostante si sia recato in ritardo a ritirare l’atto, non abbia potuto apprenderlo -, ma certamente non potrà conseguire il mancato perfezionamento della notifica, ostandovi la piana lettura della disciplina. Diversamente infatti il legislatore avrebbe specificato che la notifica si perfeziona dopo sei mesi di compiuta giacenza.

Altrettanto fondato è il secondo motivo. L’obbligo di motivare una cartella esattoriale in modo congruo sufficiente e intelligibile presuppone che essa non sia stata preceduta da un avviso di accertamento (cfr. anche di recente Cass., Sez. 5, sent. n. 9799 del 2017), il che non corrisponde alla fattispecie per cui è causa in ragione di quanto deciso sul primo motivo.

Peraltro è appena il caso di rammentare che il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione, quand’anche di questo non indichi gli estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità della cartella medesima quando sia impugnata dal contribuente, che così dimostra di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, puntualmente contestati (da ultimo Cass., Sez. 6-5, ord. n. 15580 del 2017). Nel caso di specie dalla stessa lettura della sentenza impugnata emerge come già il ricorso introduttivo del contribuente sia stato analitico, sollevando una serie di contestazioni sul debito fiscale.

L’accoglimento del primo e del secondo motivo assorbe il terzo.

In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che deciderà in diversa composizione sugli altri motivi del ricorso originario del contribuente mai esaminati, nonchè sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, che deciderà secondo quanto indicato in motivazione.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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