Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30015 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. I, 19/11/2019, (ud. 23/09/2019, dep. 19/11/2019), n.30015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23148/2017 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria

Civile della Suprema Corte di Cassazione e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE POSCIA;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato. che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 401/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 14/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/09/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza depositata il 14.06.2018, ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Trieste ha rigettato la domanda di O.E., cittadino della Nigeria, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

Il giudice di merito ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, oltre che per l’inverosimiglianza del racconto del richiedente (costui, di religione cattolica, riferiva di aver avuto una relazione sentimentale con una ragazza musulmana, peraltro rimasta incinta, provocando le violente reazioni dei familiari che assassinavano il proprio padre, ricercando per ucciderlo lo stesso ricorrente, che riusciva a darsi alla fuga), in quanto si trattava di vicenda privata, come tale non inquadrabile nelle fattispecie di protezione internazionale.

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo del ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel paese d’origine.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, ritenendo che i rilievi in ordine all’inattendibilità complessiva del dichiarante si riflettessero anche su tale richiesta.

Ha proposto ricorso per cassazione O.E. affidandolo a due motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Lamenta il ricorrente che il giudice di secondo grado non ha fatto nessuno sforzo per comprendere a fondo la situazione in Nigeria, ritenendo che quella del ricorrente fosse una vicenda privata e non tenendo quindi di come funzioni la Sharia, la legge, che considera un peccato (haram) il congiungimento di una donna musulmana e di un uomo cristiano, con una riprovazione sociale (e la necessità di sanzionare un fatto contrario alla legge islamica) che si estende all’intera comunità, chiamata a porre rimedio all’haram subito, con conseguente pericolo per l’incolumità di colui che ha determinato una tale situazione.

2. Il motivo è inammissibile.

Va, preliminarmente osservato che, a prescindere che l’art. 360 c.p.c., n. 5 è stato modificato con la riforma del 2012, con la conseguenza che non è più deducibile la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, ma solo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e che già ciò rende inammissibile il motivo – in ogni caso, il ricorrente, non solo nella forma, ma anche nella sostanza (nello svolgimento del motivo) ha articolato la censura della motivazione in fatto nell’unico modo attualmente consentito.

Non è stato in alcun modo indicato il “fatto storico” decisivo, oggetto di discussione tra le parti, il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte d’Appello, la quale, con una motivazione immune da vizi logici, ha puntualizzato, con riferimento ai rapporti tra confessioni religiose, che, secondo le fonti internazionali dalla medesima citata, la Costituzione nigeriana “proibisce ai governi federali e statali di adottare una religione di Stato e proibisce la discriminazione religiosa, garantendo agli individui la libertà di scegliere, praticare, diffondere e cambiare la propria religione”, aggiungendo che l’azione del governo era stata inefficace nel reprimere la violenza, spesso a carattere religioso, nelle regioni nord-orientali e centrali (l’area del ricorrente, (OMISSIS), si trova nelle regioni meridionali).

Ne consegue che la Corte triestina ha escluso che sia in vigore in Nigeria la Sharia, la legge islamica (questione che, peraltro, il ricorrente non ha neppure allegato in ricorso che fosse stata oggetto di discussione tra le parti nei gradi precedenti) escludendo, altresì, un rischio per l’incolumità del ricorrente per problemi legati alla professione della religione.

Con il predetto iter argomentativo la Corte d’Appello ha soddisfatto ampiamente il requisito del “minimo costituzionale” richiesto secondo i principi elaborati da questa Corte con la sentenza del Supremo Collegio n. 8053/2014.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett e) e g) sul riconoscimento della protezione sussidiaria e art. 33 Legge citata sul non refoulement, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Evidenzia il ricorrente che l’art. 33 Legge citata vieta di espellere o respingere il rifugiato verso un paese dove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della razza, della religione, etc., minaccia concreta che lo stesso, rischiando di essere condannato, perseguitato, ucciso, per aver indotto una donna musulmana a violare i precetti della Sharia.

Espone, altresì che i fatti dallo stesso narrati e le notizie acquisite dalle fonti internazionali attestano l’esistenza di una situazione di grave violenza generalizzata in tutto il paese.

Infine, lamenta che, alla luce della situazione critica del Paese d’origine, sia quantomeno configurabile la concreta sussistenza di quei motivi umanitari che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno.

4. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, per quanto già illustrato al punto 2, la Corte d’Appello ha coerentemente argomentato in ordine alla insussistenza dei presupposti per il non refoulement e tale valutazione in fatto, in quanto di esclusiva competenza del giudice di merito, non può essere sindacata in sede di legittimità.

Parimenti inammissibili, in quanto di merito, sono le censure formulate in ordine ai requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Nel caso di specie, la Corte di merito, citando una fonte accreditata (Commissione Asilo), ha evidenziato l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato nella zona sud della Nigeria, di provenienza del ricorrente, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (sez 1 12/12/2018 n. 32064).

Infine, del tutto generica è la censura formulata con riferimento alla protezione umanitaria, essendo stata dedotta solo la criticità della situazione della Nigeria.

In primo luogo, non è sufficiente la generica deduzione della violazione dei diritti fondamentali nel Paese d’origine. Sul punto, questa Corte ha già affermato che, anche ove sia dedotta dal richiedente una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili nel paese d’origine, pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità, dalla situazione oggettiva di tale paese, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Infatti, ove si prescindesse dalla vicenda personale del richiedente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in questi termini sez. 1 n. 4455 del 23/02/2018).

Inoltre, se è pur vero che, il ricorrente ha fatto esplicito riferimento alle minacce di morte ricevute nel proprio villaggio, non vi è dubbio che nella valutazione della situazione di vulnerabilità attinente alla sua vicenda personale, abbia coerentemente influito in modo determinante il giudizio di inattendibilità e non credibilità delle sue dichiarazioni operata dalla Corte di merito, apprezzamento negativo che ha avuto un ruolo decisivo nella mancata concessione della protezione umanitaria.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre S.P.A.D..

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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