Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30015 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30015 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 8050-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA C.E. 80185250588, in persona del Ministro e legale rappresentante pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope

– ricorrente contro
CASULLI VITA MARIA, NIERLINI GIOVANNA RITA,
MENG FUNI ROSELLA, BARBATO ANNA, FARISEI ILARIA,
BURRATTI NL\URO, SCIPIONI LUCA DOMENICO, PORRETTI

LRIA CHIARA, CASCIANI MICHELA BELLUCCI TATIANA,
ORTENZI ROBERTO, PESCI ANNA, elettivamérite domiciliati in
ROMA, Via NAZARIO SAURO n.16, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 14/12/2017

STEFANIA REHO, rappresentati e difesi dall’avvocato I\ IASSIMO
PISTILLI;

– contraticorrenti contro

ROBERTA, ACETI ANTONELLA, DEMARIA MARCELLO;

– intimati avverso la sentenza n. 1752/2015 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 13/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
l’ERNANDES.

RILEVATO
che la Corte di Appello di Roma riformava la decisione del Tribunale
di Viterbo ed accoglieva la domanda proposta da Bianchetti Tiziana,
Casciani Michela, Casulli Vita Maria, Centofanti Andrea, Ortenzi
Roberto, Pesci Anna, Porretti Maria Chiara, Scipioni Luca, Zeppa
Roberta, Aceti Antonella, Barbato Anna, Bellucci Tatiana, Burratti
Mauro, Demaria Marcalo, Farisei natia, Menghini Rosella e Merlini
Giovanna Rita nei confronti del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca intesa al riconoscimento a fini economici
della anzianità di servizio maturata, quali docenti, in forza di contratti a
tempo determinato, condannando di conseguenza il Nfinistero al
pagamento delle differenze retributive, maggiorate degli interessi legali
dalla maturazione al soddisfo;
che avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il MIUR
affidato ad un unico motivo cui resistono con controricorso Casciani
Michela, Casulli Vita Maria, Ortenzi Roberto, Pesci Anna, Porretti
Ric. 2015 n. 08050 sez. ML – ud. 22-11-2017
-2-

BIANCHETTI TIZIANA, CENTOFANTI ANDREA, ZEPPA

Maria Chiara, Scipioni Luca, Barbato Anna, Bellucci Tatiana, Burratti
Mauro, Demaria Marcello, Farisei Ilaria, Menghini Rosella e Merlini
Giovanna Rita mentre gli altri intimati non hanno svolto alcuna attività
difensiva;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-

decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;
CONSIDERATO
che viene denunziata violazione e falsa applicazione di plurime
,disposizioni di legge, nonché della direttiva 99/70/CE ( in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) assumendosi: che i
rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono
assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicché agli stessi non
si applica la disciplina generale dettata dal d. lgs. n. 368 del 2001 e che

il principio di non discriminazione è correlato all’abuso del contratto a
termine, nella specie da escludersi in quanto il ricorso alla stipula di
contratti a termine del personale docente trova giustificazione in
ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a consentire al
datore di lavoro un risparmio di spesa; che il lavoratore assunto a
tempo determinato nel settore scolastico non è comparabile al docente
di ruolo, perché ogni singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto
al precedente;
che il motivo è infondato in quanto la sentenza impugnata è
conforme al principio di diritto affermato da questa Corte (Cass.
7.11.2016 n. 22558, e 23.11.2016 n. 23868 alle cui motivazioni ci si
riporta integralmente in quanto del tutto condivise) secondo cui « nel
settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a
Ric. 2015 n. 08050 sez. ML – ud. 22-11-2017
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bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al

tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta
applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al
personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini
dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i
dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo,

prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato »;
che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi
affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della
clausola 4 dell’Accordo Quadro td evidenziando che l’obbligo posto a
carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo
determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli
rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato
comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del tem -line
apposto al contratto;
che il motivo di ricorso non prospetta argomenti che possano
indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità,
poiché le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da
intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sono
integralmente condivise dal Collegio;
che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore il
ricorso va rigettato;
che la novità e la complessità della questione, diversamente risolta
dalle Corti territoriali e soltanto dopo il deposito del ricorso da questa
Corte, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio
di legittimità tra il Ministero ed i controricorrenti; nulla per le spese nei

Ric. 2015 n. 08050 sez. ML – ud. 22-11-2017
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sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,

confronti delle parti intimate che non hanno svolto alcuna attività
difensiva;
che non può trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato l’art. 13, comma i quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge

della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte
e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016);

P.Q.M.
La s Corte, rigetta il ricorso, compensa le spese tra il Ministero
ricorrente ed i controricorrenti; nulla per le spese dei confronti delle
parti rimaste intimate
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2017
Il Presidente
Pietro Curzio

24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo

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